A prodursi durante il fallimento
Bisogna distinguere tra i diversi creditori privilegiati:
pignoratizi |
possono ottenere gli
interessi convenzionali per l'anno in corso dalla data di fallimento
e nella misura legale fino alla vendita del bene (art. 2788 c.c. -
art. 54 l.f. comma 3) |
ipotecari |
possono ottenere gli
interessi convenzionali per i due anni precedenti ed all'anno in
corso alla data di fallimento e nella misura legale fino alla vendita
del bene (art. 2855 c.c. comma 2; art. 54 l.f. comma 3) |
garantiti da
privilegio |
possono ottenere gli
interessi per un anno dalla data del fallimento (art. 2749 c.c. -
art. 54 l.f. comma 3), ma per quelli assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito
del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se
parzialmente |
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