A prodursi durante il fallimento

Bisogna distinguere tra i diversi creditori privilegiati:

pignoratizi possono ottenere gli interessi convenzionali per l'anno in corso dalla data di fallimento e nella misura legale fino alla vendita del bene (art. 2788 c.c. - art. 54 l.f. comma 3)
ipotecari possono ottenere gli interessi convenzionali per i due anni precedenti ed all'anno in corso alla data di fallimento e nella misura legale fino alla vendita del bene (art. 2855 c.c. comma 2; art. 54 l.f. comma 3)
garantiti da privilegio possono ottenere gli interessi per un anno dalla data del fallimento (art. 2749 c.c. - art. 54 l.f. comma 3), ma per quelli assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente

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