Le offerte concorrenti nel concordato preventivo

 

Abbiamo visto che il debitore deve presentare un piano che illustri la sua proposta di concordato (art. 161 comma 2 lett. e);  la proposta deve in ogni caso indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

 

Ma la proposta potrebbe anche avere un contenuto particolare previsto dall’art. 163 bis l.f. e infatti può comprendere una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni.

 

In tal caso il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo. Queste regole si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni.

Quindi è necessario aprire un procedimento competitivo; in altre parole di fronte a questa offerta proveniente da un soggetto indicato dal debitore, il tribunale vede se è possibile ricavare il massimo possibile dai beni o l’azienda del debitore cercando altri acquirenti e mettendoli in concorrenza tra loro.

 

Ma come si svolge la procedura?

Ci risponde sempre l’art. 163 bis (introdotto dal d.l. 83\2015 convertito con le inevitabili modifiche dalla l. 132\2015) dal secondo cui il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

 

Con lo stesso decreto è sempre disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma dello stesso articolo 490 che le offerte devono prevedere.

Le offerte presentate sono di regola irrevocabili (art. 163 bis comma 2) e devono presentarsi in forma segreta.

Non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

 

Siamo giunti al punto in cui tali offerte sono state presentate, offerte segrete, che però sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato.

 

Ci sarà quindi la “scoperta” delle offerte, e vincerà chi avrà presentato l’offerta più alta.

Ma se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti.

La gara può avere luogo alla stessa udienza o a un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta su indicazione del debitore, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Accettata l’offerta, il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

 

 

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