L'art. 55 l.f. dispone, al comma 2, che " I debiti pecuniari del fallito si considerano
scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento"
Tale disposizione non deve stupire, poiché è una applicazione del principio
secondo cui l'insolvenza del debitore comporta la decadenza dal beneficio
del termine (art. 1186 c.c.).