Non siano ancora scaduti

L'art. 55 l.f. dispone, al comma 2, che " I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento" 
Tale disposizione non deve stupire, poiché è una applicazione del principio secondo cui l'insolvenza del debitore comporta la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).

 

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