Punto di partenza del concordato è la proposta di concordato (art. 124 l.f.)
che può essere presentata da uno o più creditori o anche da un terzo,
anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (quindi fino a quel
momento).
Anche il fallito può presentare proposta di concordato, ma l'art. 124 gli impone
dei limiti. Li abbiamo già visti, ma è utile ripeterli.
Si stabilisce, infatti, che il fallito non può presentare la
proposta, (e nemmeno è possibile che la proposta sia presentata da
società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo) se non
dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Come si vede i termini per la proposta sono ben diversi tra creditori e terzi,
da un lato, e fallito, dall'altro.
La proposta di concordato può avere in contenuto più vario, visto che l'art. 124
l.f. stabilisce il contenuto eventuale, e non il contenuto necessario della
proposta; le opzioni possono essere diverse, ma in genere si offre il pagamento
dilazionato dei debiti, accompagnato dal pagamento immediato di una certa
percentuale di questi.
Sembrerebbe naturale che la proposta di concordato possa essere presentata
solo dal fallito, come era in passato, ma ora grazie alla riforma del 2006, come
abbiamo visto, anche i creditori e un terzo possono presentare la proposta.
In questi casi possiamo avere la figura dell'assuntore del concordato che prende
su di sé i debiti del fallimento.
Si tratta, in definiva, di una sorta accollo dei debiti dell'imprenditore
fallito da parte dell'assuntore, ma la posizione dell'assuntore è ben più vasta;
egli, infatti, può ottenere la cessione dell'attivo fallimentare, da un lato,
e dall'altro può limitare il suo impegno circa i debiti del fallito in
relazione ai soli creditori ammessi al passivo (art. 124 u.c.).
Ciò detto vediamo quale può essere l'ulteriore contenuto della proposta.
la proposta di concordato può prevedere |
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Passando ai creditori che hanno diritto al voto, l'art. 127 l.f. distingue il caso in cui la proposta sia stata presentata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo o successivamente a questo; nel primo caso i creditori che potranno votare saranno quelli che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; nel secondo caso potranno votare i creditori (anche quelli ammessi con riserva) che risultano dallo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato.
Non possono votare, invece, i creditori privilegiati, ai quali sia stata promesso l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione. Così facendo però, cioè rinunciando, verranno, per la parte oggetto di rinuncia, parificati ai creditori chirografari, ma ai soli fini del concordato, cosa che comunque accade quando la proposta di concordato prevede per loro la soddisfazione non integrale del credito; anche qui sono considerati come chirografari per la parte residua del loro credito.
Altri soggetti esclusi dal voto sono il coniuge del debitore, i suoi parenti
ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o
aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della
dichiarazione di fallimento; sono anche esclusi dal voto i crediti delle società
controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
Se poi i crediti che danno diritto al voto sono ceduti, i cessionari non avranno
diritto al voto, a meno che non si tratti di banche o altri intermediari
finanziari.