La procedura di liquidazione
Passiamo ora a considerare la procedura da seguire, dopo l'adozione del provvedimento di liquidazione, prevista dalla legge fallimentare. Ricordiamo che la procedura di liquidazione ricalca quella del fallimento, perché vi è un accertamento del passivo e la liquidazione dei creditori.
Il protagonista della procedura è il commissario liquidatore; in primo luogo,
come accade per il fallimento, prende in consegna i beni compresi nella
liquidazione (art. 204 l.f.) e tutti i documenti dell'impresa, comprese,
ovviamente, le scritture contabili, con l'assistenza, se occorre, di un notaio;
La conoscenza della situazione contabile dell'impresa sottoposta la procedimento
è anche agevolata dalla circostanza (art. 205 l.f.), che gli amministratori
della società o impresa sottoposta a liquidazione devono rendere al commissario
liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo
bilancio. D'altro canto durante la gestione è lo stesso commissario che deve,
durante il periodo delle sua gestione ogni sei mesi, presentare
all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione
patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza.
Una volta che il commissario
liquidatore ha acquisito la documentazione necessaria, il commissario
liquidatore potrà formare un inventario dei beni dell'impresa, e anche qui potrà
chiedere l'aiuto di soggetti terzi rispetto alla procedura per la valutazione
dei beni dell'impresa, cioè potrà chiedere l'assistenza di stimatori.
Ora vediamo negli schemi che seguono il successivo svolgersi della procedura.
Può darsi che il commissario liquidatore non sia stato in grado di individuare tutti coloro che avevano diritto di insinuarsi nella procedura, e che, di conseguenza, non abbia inviato loro la relativa raccomandata; in tal caso l'art. 208 l.f. dispone che questi soggetti possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
La procedura prosegue, poi, in maniera analoga a quella prevista
per il fallimento, solo che in questo caso al commissario liquidatore sono
riconosciuti maggiori poteri.
è il commissario liquidatore che, entro 90 gg. dal provvedimento di liquidazione, forma lo stato passivo depositandolo in cancelleria, dandone notizia con raccomandata a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo |
Rispetto al fallimento l'art. 209 l.f. non prevede che nella formazione degli elenchi dei creditori effettuata dal commissario liquidatore, debba essere ascoltato l'imprenditore o gli amministratori. È quindi intervenuta la corte costituzionale che ha imposto tale obbligo anche in questa procedura.
Anche in questo caso sono possibili le domande tardive di
crediti e le domande di rivendica e restituzione; per la procedura da seguire
l'art. 209 l.f. richiama gli artt. 98 (impugnazioni), 99 (procedimento), 101
(domande tardive dei crediti) e 103 (procedimenti relativi a domande di
rivendicazione e restituzione). In tali casi decide il tribunale e dove sono
previste le figure del giudice delegato e del curatore negli articoli appena
citati, queste sono rispettivamente sostituite dal giudice istruttore e dal
commissario liquidatore.
Risolte le eventuali controversie, il commissario liquidatore provvede alla
liquidazione in maniera analoga a quanto previsto nella procedura fallimentare (art.
212 l.f.).
La chiusura della procedura può aversi, oltre nel caso in cui tutti i creditori
siano stati soddisfatti, nelle ipotesi si esaurimento dell'attivo e di
concordato.
Vediamo allora. ex art. 213 l.f. la procedura relativa alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa.
Tutti i soggetti interessati sono a conoscenza o sono in grado di essere a conoscenza del deposito, vediamo quindi cosa può accadere in seguito.
Analogamente a quanto previsto nel fallimento, il concordato può
essere risolto per inadempimento o per dolo, con conseguente riapertura della
procedura di liquidazione.