Fallimento
definizione | è un processo espropriativo speciale il cui fine è quello di ripartire il patrimonio di un imprenditore che svolge attività commerciale in stato d'insolvenza tra tutti i suoi creditori e a parità di condizioni |
Dalla definizione scorgiamo gli aspetti fondamentali del fallimento;
Si tratta di un vero e proprio processo di natura sostanzialmente esecutiva, ma
speciale poiché è attuato solo nei riguardi di particolari soggetti (gli
imprenditori e le società commerciali) ed in presenza di specifiche condizioni
previste dalla legge fallimentare.
La procedura fallimentare e le altre procedure concorsuali sono previste nel r.d.
16 marzo 1942 n.267; tale decreto è stato poi profondamente modificato dal D. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, a sua volta modificato dal D. lgs. 12 settembre 2007 n.
169. ed è di questo regio decreto, cioè della sola c.d. legge fallimentare, di cui ci
occuperemo nel seguito dell'opera.
A ben guardare, il legislatore avrebbe potuto anche fare a meno della procedura
fallimentare, perché già esistono le norme sul processo esecutivo; in realtà il
processo esecutivo ordinario non tutela sufficientemente tutti i creditori, in
quanto sono messi in grado di partecipare solo quelli che in qualche modo,
magari fortunoso, ne hanno avuto notizia, mentre nella procedura fallimentare si
cerca di far partecipare al processo tutti i creditori. Vediamo, quindi, le
differenze più significative tra la procedura fallimentare e quella
espropriativa ordinaria:
fallimento |
processo esecutivo |
si realizza in maniera piena la partecipazione dei creditori in quanto gli organi del fallimento cercano di individuare tutti i creditori dell'imprenditore fallito per metterli in condizione di partecipare alla liquidazione del suo patrimonio | la partecipazione dei creditori è realizzata in maniera parziale perché partecipano al processo solo quei creditori che lo hanno iniziato e quelli intervenuti. Non c'è un'attività del giudice per avvisare tutti i creditori del processo |
è un processo speciale | è un processo ordinario |
vi è un'attività notevole degli organi del fallimento | hanno un ruolo maggiore i creditori |
comporta per il fallito delle incapacità legali | non comporta per il debitore particolari d'incapacità |
Ciò detto, vediamo in generale come si svolge la procedura
fallimentare;
si tratta di un primo schema sintetico per far comprendere in
generale come si svolge al procedura fallimentare; ovviamente nelle successive
esposizioni saranno analizzate in maniera compiuta tutte le singole fasi del
fallimento propriamente detto e di tutte le altre procedure contenute nella
legge fallimentare che da ora in poi identificheremo con l'abbreviazione l.f.
Queste sono quindi le fasi essenziali della procedura fallimentare, ma vedremo, poi, come spesso si altera questo schema lineare della procedura, e ciò per diversi motivi, dando luogo, in realtà, a una serie di sotto procedure; ne parleremo nel corso dell'opera, ma, comunque, lo schema fondamentale del fallimento rimane quello indicato in tabella. |