Gli effetti del concordato preventivo sono disciplinati dagli articoli 167, 168 e 169 l.f.
A differenza di quanto accade in caso di fallimento:
Durante la procedura di concordato, il debitore
conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale |
Questo, però, non significa che il debitore conservi completamente la sua
autonomia durante il concordato;
l'art. 167 l.f. prevede infatti una serie di atti per i quali è necessaria
l'autorizzazione scritta del giudice delegato;
possiamo distinguere, quindi, tra atti che il debitore può compiere senza autorizzazione, e atti dove, invece l'autorizzazione è necessaria. |
Si tratta, in definitiva, di una divisione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e altri atti, che seppure non abbiano sempre questa qualità, possono potenzialmente violare la par condicio tra i creditori. Vediamo questi ultimi atti.
atti per i
quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato. La mancata autorizzazione rende gli atti compiuti inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato |
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Come già detto, la mancanza dell'autorizzazione comporterà l'inefficacia relativa dell'atto; ciò vuol dire che l'atto è comunque valido, e solo i creditori anteriori al concordato potranno agire per far dichiarare la detta inefficacia.
Potrebbe darsi che il tribunale nell'ammettere il debitore alla procedura, o anche dopo tale provvedimento, ritenga che gli atti di cui abbiamo parlato in tabella, se di modesto valore, non possono realmente danneggiare la par condicio tra i creditori; in tal caso fissa con decreto il valore di detti atti che il debitore può compiere senza chiedere l'autorizzazione al tribunale.
Passiamo ora agli effetti della richiesta di concordato nei confronti dei creditori.
Durante la procedura, e cioè dalla pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese fino al decreto di omologazione, i creditori per causa o titolo
anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sotto
pena di nullità, sul patrimonio del debitore (art. 168 c0sì come modificato dal
d.l. 83\2012). Le prescrizioni che
tali domande avevano interrotto rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori, poi, non possono acquisire diritti di prelazione, con efficacia
rispetto agli altri creditori, salva autorizzazione del giudice nei casi
dell'art. 167.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato.
Nel caso le azioni siano state
già presentate, la nullità opera con efficacia retroattiva.
Per le azioni esecutive, ci si riferisce alle esecuzioni volte ad ottenere la
soddisfazione del credito pecuniario, ma non a quella relativa all'esecuzione
volta a far concludere un contratto in caso di inadempimento del preliminare
(art. 2932 c.c.). Il divieto di azioni cautelari è stato invece introdotto dal
d.l. 83\2012 che ha modificato l'art. 168
Si possono proporre, invece, le azioni di cognizione nei confronti del debitore innanzi al giudice normalmente competente per il merito.
Altro effetto importante del concordato omologato, riguarda il caso in cui questo sia poi risolto o annullato, e, successivamente, sia stato dichiarato il fallimento dell'imprenditore che l'aveva chiesto. Gli effetti particolari riguardano l'azione revocatoria e i crediti che siano regolarmente sorti durante il concordato; vediamoli:
sorte
degli atti compiuti in esecuzione del concordato rispetto alla
revocatoria fallimentare (art. 67 l.f. comma 2 lett.e) |
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti ad azione revocatoria da parte del curatore nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore che ha chiesto il concordato |
sorte dei
crediti regolarmente sorti durante la procedura di concordato |
sono considerati prededucibili ex art. 111 comma due l.f. che li comprende tra quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalle legge fallimentare |
Come si vede, questi effetti del concordato, andato però a monte, sono una motivazione ulteriore per creditori per accettarlo, e uno stimolo per coloro che hanno rapporti con l'imprenditore durante il concordato a fargli credito.
Il d.l. 83\2012 ha introdotto una importante novità in merito agli effetti
del concordato; l'art. 169 bis, introdotto dal citato d.l. interviene
sulla disciplina dei contratti in corso di esecuzione.
Si è stabilito
che nella domanda di concordato il debitore può chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi
dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Lo stesso debitore può anche chiedere di essere autorizzato alla sospensione del
contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo
scioglimento del contratto non si estende, però, alla eventuale clausola
compromissoria in esso contenuta. Nel caso di accoglimento della richiesta del
debitore, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento
del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come
credito anteriore al concordato. Sono esclusi da questa disciplina i rapporti di
lavoro subordinato, i contratti di cui art. 72 ter comma 8 e ai contratti di
locazione di immobili.
Gli atri effetti del concordato sono regolati dall'art. 169 l.f. che si riporta
in gran parte alle regole previste in caso di fallimento. Vediamo allora quali sono le norme applicabili.