Creditori condizionali Questi creditori hanno diritto ad insinuarsi nel fallimento
come gli altri, ma, a differenza degli altri creditori, il loro credito
non è certo perché sottoposto a condizione sospensiva. Per questo motivo la legge
fallimentare dispone che questi crediti siano ammessi "con riserva";
ciò significa che le somme loro destinate non sono distribuite, neppure
parzialmente, sino a quando non si sia verificata la condizione. Nel
caso in cui la condizione sospensiva si avveri, riceveranno le somme loro
riservate; Pur non essendo coerente con il concetto di condizione, l'art. 55 l.f. considera credito condizionale anche quello che non può farsi valere contro il fallito se non dopo l'escussione di un obbligato principale; in altre parole se un soggetto è creditore del fallito, ma vi è, prima del fallito, un altro obbligato, un obbligato principale, il creditore dovrà cercare di esigere il credito prima da questo obbligato; in tal caso può riuscire ad ottenere quanto gli spetta, e quindi non ha più diritto di insinuarsi nel fallimento, oppure non riuscire, e in tal caso avrà diritto alle somme accantonate per lui a causa dell'ammissione con riserva. |