Creditori condizionali

Questi creditori hanno diritto ad insinuarsi nel fallimento come gli altri, ma, a differenza degli altri creditori, il loro credito non è certo perché sottoposto a condizione sospensiva. Per questo motivo la legge fallimentare dispone che questi crediti siano ammessi "con riserva"; ciò significa che le somme loro destinate non sono distribuite, neppure parzialmente, sino a quando non si sia verificata la condizione. Nel caso in cui la condizione sospensiva si avveri, riceveranno le somme loro riservate;
La regola dell'ammissione con riserva non vale per i crediti sottoposti a condizione risolutiva, e ciò perché tali crediti, fino a quando non si verifica la condizione risolutiva, sono crediti validi ed efficaci, al pari degli altri, ma se si avvera la condizione risolutiva, dopo che vi sia stata la ripartizione finale, tali creditori si vedranno esposti alle azioni recuperatorie che potranno essere esercitate dagli altri creditori o dal fallito.

Pur non essendo coerente con il concetto di condizione, l'art. 55 l.f. considera credito condizionale anche quello che non può farsi valere contro il fallito se non dopo l'escussione di un obbligato principale; in altre parole se un soggetto è creditore del fallito, ma vi è, prima del fallito, un altro obbligato, un obbligato principale, il creditore dovrà cercare di esigere il credito prima da questo obbligato; in tal caso può riuscire ad ottenere quanto gli spetta, e quindi non ha più diritto di insinuarsi nel fallimento, oppure non riuscire, e in tal caso avrà diritto alle somme accantonate per lui a causa dell'ammissione con riserva.

 

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