Coobbligati solidali
In merito ai coobbligati in solido, è necessario distinguere tra
diverse ipotesi, (art. 61-63 l.f.) ed esattamente:
fallimento
che colpisce più coobbligati |
il creditore partecipa a tutti i fallimenti dei
coobbligati falliti per l'intero credito in
capitale ed accessori
sino al
totale pagamento fermo restando che,
secondo le regole generali delle obbligazioni
solidali, può agire anche contro gli altri
coobbligati non falliti |
fino a quando il creditore non sarà stato
integralmente soddisfatto, i coobbligati falliti
non potranno esercitare tra loro l'azione di
regresso |
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pagamento
parziale eseguito da un coobbligato in solido prima della
dichiarazione di fallimento |
nell'ipotesi che prima della dichiarazione di
fallimento uno dei coobbligati in solido con il
fallito, o un fideiussore del fallito, paghi
parte del credito, il creditore può comunque
concorrere nel fallimento del coobbligato o del
debitore principale poi fallito, ma solo
per la parte non riscossa
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Altre ipotesi sono poi considerate dalla legge fallimentare in merito
ai coobbligati solidali.
La prima riguarda il caso del diritto di regresso che può esercitare un
coobbligato non fallito nei confronti di un altro coobbligato che però è,
poi, fallito.
Per secondo comma dell'art. 62 l.f. il coobbligato non fallito può
comunque insinuarsi nel fallimento per la somma che ha pagato al
creditore.
L'art. 62, però, considera implicitamente il caso in cui il creditore
non abbia ricevuto dal coobbligato non fallito l'intero importo
del
credito.
In tal caso, se vi è insinuazione al fallimento da parte del coobbligato
non fallito, il creditore può comunque farsi assegnare la quota di
riparto che spettava a questo coobbligato, fino a soddisfazione del suo
intero credito. Va de sé che se, nonostante tutte queste vicende, il
creditore non riesce a recuperare quanto gli spetta, potrà sempre agire
per la rimanente parte del suo credito nei confronti del coobbligato.
La seconda ipotesi riguarda il caso previsto dall'art. 63 l.f. , e
cioè il caso in cui il coobbligato che ha pagato il creditore, si sia
garantita la sua azione di regresso attraverso un pegno o
un'ipoteca sui beni dell'altro coobbligato che è fallito. In tal caso
tale coobbligato diviene creditore privilegiato e deve essere
soddisfatto per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Però la
somma ricavata dalla vendita dei beni potrebbe non andare a questo
(sfortunato) coobbligato, perché se il creditore non è stato
integralmente soddisfatto, ha comunque diritto a ottenere il ricavato
della vendita dei beni sottoposti alla garanzia, in conto della somma a
lui spettante.
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