La terza fase della procedura di concordato preventivo consiste nella sua omologazione da parte del tribunale.
Il tribunale non compie una verifica sostanziale sul concordato, ma solo una
verifica formale, sempreché non siano state proposte opposizioni.
In quest'ultimo caso il tribunale dovrà verificare, secondo la richiesta
dell'opponente, le regolarità dei presupposti del concordato; potrebbe accadere,
però, che si contesti l'ammontare o la stessa esistenza di un credito, tanto da
mettere in dubbio le maggioranze raggiunte; in tal caso il tribunale dovrà anche
accertare i crediti stessi, ma anche in questo caso la verifica, che non ha
certamente natura formale, è pur sempre funzionale alla verifica della
regolarità formale del concordato, e quindi, non dovrebbe avere alcuna efficacia
di giudicato, trattandosi di decisione incidenter tantum, che si inserisce nel
più vasto giudizio di omologazione.
Ovviamente ha un senso parlare della omologazione solo nel caso in cuoi si siano
raggiunte le maggioranze richieste, diversamente, cioè quando le maggioranze non
sono state raggiunte (art. 179 l.f.), il giudice delegato ne riferisce
immediatamente al tribunale, che, a norma dell'art. 162 comma 2, dichiara
inammissibile il concordato. Potrebbe però verificarsi un caso particolare che è
in grado di rimettere in discussione la già avvenuta approvazione del
concordato.
Il comma 2 dell'art. 179 l.f. introdotto dal d.l. 83\2012 prevede, infatti che
il quando commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che
sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i
quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui
all'articolo 180 (cioè l'udienza che vediamo nello schema seguente) per
modificare il voto.
Vediamo ora nella tabella la procedura di omologazione nel caso in cui non vi
sia stata modifica delle condizioni del concordato.
A commento dello schema, dobbiamo fare alcune osservazioni.
Abbiamo visto che essendo state proposte opposizioni, il tribunale non può
omologare il concordato, senza averle prima esaminate e decise; può accadere,
tuttavia, che un creditore appartenente a una classe dissenziente, contesti la
convenienza (per lui) della proposta; il tribunale, però, verifica che le
alternative praticabili, rispetto alla proposta di concordato, non riuscirebbero
a soddisfare in misura maggiore il creditore opponente; in questo caso il
tribunale procede lo stesso alla omologazione, nonostante l'opposizione.
In
merito alle contestazioni il comma 4 dell'art. 180, così come modificato dal
d.l. 83\2012 ha meglio specificato le contestazioni che possono essere avanzate
dai creditori. In primo luogo le contestazioni possono esservi nel caso in cui
vi sia stata la divisione in classi. Ma potrebbe accadere che le
contestazioni vi siano anche quando non vi sia stata divisione in classi, e in
tal caso le contestazioni sulla convenienza della proposta dovranno pervenire da
almeno il 20 per cento dei creditori ammessi al voto. Anche in presenza di tali
contestazioni, però, il tribunale può comunque omologare il concordato quando
ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Può ancora accadere che il concordato sia stato chiesto da una società, con soci illimitatamente responsabili; in tal caso l'omologazione ha efficacia anche nei loro riguardi.
Se vi sono creditori che non possono trattenere le somme loro
destinate, perché i loro crediti sono contestati, condizionali o irreperibili;
in tal caso tali somme sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa anche le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Con l'omologazione si chiude la procedura di concordato, e diventa obbligatorio
per tutti i creditori, anche quelli antecedenti alla pubblicazione del
ricorso ex art. 161 nel registro delle imprese (art. 184 modificato dal
d.l. 83\2012).
Se, però, vi erano dei coobbligati, o fideiussori del debitore o, ancora,
obbligati in via di regresso, i creditori conservano, nonostante il concordato,
le azioni previste dalla legge (art. 184 l.f.).
Il tribunale può omologare, o meno, il concordato.
Se respinge la richiesta di omologazione provvede con decreto, ma non dichiara
anche il fallimento del debitore, a meno che tale richiesta sia stata avanzata
da un creditore o dal pubblico ministero. In tal caso, verificati i presupposti,
pronuncia, contestualmente al decreto, sentenza di fallimento del
debitore.
Omologato il concordato, sarà necessario eseguirlo; tale esecuzione avviene sotto il controllo del commissario giudiziale, che ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Il commissario giudiziale deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.