La seconda fase del concordato preventivo riguarda la decisione dei creditori
sulla proposta. Anche questa fase ricorda quella relativa all'accertamento del
passivo nel fallimento, ma dopo l'individuazione dei crediti, la fase successiva
sarà quella della votazione.
Cerchiamo, allora, di schematizzare questa seconda fase.
L’udienza si svolge con la presenza fisica del giudice e delle parti; il d.l. 59\2016 (conv. con l. 119\2016) però, ha modificato il secondo comma dell’art. 163 stabilendo che in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
Analizziamo, ora, le fasi salienti della procedura indicata in tabella.
In primo luogo vediamo cosa accade all'udienza dedicata all'adunanza dei creditori. Qui si svolge la discussione tra debitore e i creditori, e partiamo dal considerare chi sono coloro che possono partecipare all'udienza e con quali modalità.
soggetti legittimati a partecipare all'udienza |
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All'udienza ex art. 175 l.f. si discute della proposta, e i creditori potranno illustrare, le ragioni per le quali la proposta non deve essere accettata. Ogni creditore, poi, può anche contestare altri creditori concorrenti. Se vi sono tali contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. L'ammissione, però, ha carattere provvisorio, perché non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti contestati (art. 176 l.f.). Ovviamente il debitore può rispondere alle osservazione dei creditori e contestare i crediti.
Si passa poi alle operazioni voto, e fino a che non si iniziano tali operazioni, il debitore, può ancora modificare la proposta, cosa che non sarà più possibile dopo che le operazioni di voto sono iniziate. Occupiamoci ora delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.
maggioranze per l'approvazione del concordato |
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Ci sono dei soggetti che possono non avere diritto al voto, o ne sono senz'altro esclusi.
Vediamo i casi.
non hanno diritto al voto e sono esclusi dal computo delle maggioranze | il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato |
non hanno diritto al voto | I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia sia contestata, quando la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. |
I creditori privilegiati, quindi, possono quindi essere divisi anche in
classi (v. art. 160 l.f.), come gli altri creditori, ma l'aspetto più
interessante riguarda il loro rapporto con il voto nel concordato e con le loro
garanzie. Può accadere infatti che:
1. la proposta prevede il loro integrale pagamento: non possono votare.
2. i creditori privilegiati rinunciano espressamente alle garanzie, in tutto o
in parte: possono votare. Per la parte residua del credito non coperta da
garanzie sono equiparati ai chirografari.
3. la proposta non prevede la loro integrale soddisfazione ex art. 160; per la
rimanente parte del credito sono equiparati ai creditori chirografari.
Le modalità di adesione ( o di rifiuto) della proposta di concordato da
parte dei creditori sono previste dall'art. 178 l.f. così come modificato dal
d.l. 83\2012, adesione che può avvenire all'udienza o anche diversamente per
telegramma o fax.
In particolare nel processo verbale dell'udienza sono inseriti i voti favorevoli
e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e
dell'ammontare dei rispettivi crediti. È anche inserita l'indicazione nominativa
dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro
crediti. Il processo verbale, così redatto, è poi sottoscritto dal giudice
delegato dal commissario e dal cancelliere.
Difficilmente, però, sarà possibile compiere tutte le operazioni di voto in una
sola udienza; in tal caso il giudice fisserà un nuova udienza, non oltre otto
giorni, termine non perentorio, dandone, però, comunicazione alle parti assenti.
L'ultimo comma dell'art. 178 l.f. è dedicato all'ipotesi in cui i creditori non
abbiano votato. Questi creditori, specifica l'art. 178:" che non hanno
esercitato il diritto di voto, possono far pervenire il proprio dissenso per
telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e
come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente
comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale".
La norma non specifica se tali creditori potevano essere presenti anche in
udienza, e non hanno votato, e quindi si sono astenuti, oppure si riferisca solo
ai creditori che non erano presenti in udienza; dalla lettera del primo comma
dell'art. 178 sembra che i creditori presenti all'udienza possano solo votare a
favore o contro la proposta, ma questo ultimo comma del 178, inserito dal d.l.
183\2012 sembra prevedere la possibilità di una astensione dei creditori
presenti, magari per una valutazione più approfondita della proposta e un
successivo voto.