Il concordato nella liquidazione coatta
Anche la liquidazione coatta amministrativa, come quella fallimentare, puņ chiudersi con un concordato che č, perņ, diverso rispetto a quello fallimentare. Vediamone, quindi, la struttura:
il concordato č proposto dall'impresa in liquidazione solo su autorizzazione del tribunale su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza |
il tribunale decide con sentenza (impugnabile in appello) senza sentire preventivamente i creditori che, se vorranno far valere le loro ragioni, dovranno proporre opposizione prima della decisione del tribunale |
in caso di ammissione al concordato gli organi della liquidazione restano in carica per sorvegliarne l'adempimento |
il concordato puņ essere annullato e risolto nelle stesse ipotesi di annullamento e risoluzione del concordato fallimentare |