Il concordato nella liquidazione coatta

Anche la liquidazione coatta amministrativa, come quella fallimentare, puņ chiudersi con un concordato che č, perņ, diverso rispetto a quello fallimentare. Vediamone, quindi, la struttura:

il concordato č proposto dall'impresa in liquidazione solo su autorizzazione del tribunale su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza
il tribunale decide con sentenza (impugnabile in appello) senza sentire preventivamente i creditori che, se vorranno far valere le loro ragioni, dovranno proporre opposizione prima della decisione del tribunale
in caso di ammissione al concordato gli organi della liquidazione restano in carica per sorvegliarne l'adempimento
il concordato puņ  essere annullato e risolto nelle stesse ipotesi di annullamento e risoluzione del concordato fallimentare


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