Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente,
il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina
le altre modalità della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto
compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto
compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il
tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in
pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal
comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.