Art. 34. Deposito delle somme riscosse
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso
una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei
creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte
investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia
garantita l'integrità' del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal
tribunale ai fini della revoca del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento
del giudice delegato.