Art. 122.
Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al
momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti
ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.
Art. 123.
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.