Occupiamoci della procedura relativa alla impugnazione della sentenza
dichiarativa di fallimento. Si tratta di un giudizio che si svolge innanzi alla
corte di appello, ma avendo il legislatore usando il termine "reclamo" dovrebbe
escludersi, come è specificato nella relazione ministeriale, l'applicabilità
delle norme del codice di procedura civile e, quindi, assicurare l'effetto pienamente
devolutivo dell'impugnazione.
Ricordiamo che cliccando sulle frasi in
corsivo si attiva il relativo collegamento ipertestuale.
Contro la sentenza della corte di appello è possibile
proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione entro 30 gg. dalla
notifica della sentenza. (art. 18 l.f. comma 14) |
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. In tal caso le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26 l.f.
Il deposito del ricorso non sospende la procedura fallimentare, tuttavia,
secondo l'art. 19 l.f. la corte d'appello, su richiesta di parte oppure
del curatore, può quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in
parte, o anche temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
Si tratta di un provvedimento di natura cautelare, destinato a essere sostituito
dalla sentenza della corte.
L'istanza di sospensione si propone con ricorso, anche se non è specificato chi sia
legittimato a proporlo, ma è certo che la richiesta può essere avanzata da chi
ha interesse (art. 100 c.p.c.) e sicuramente un tale interesse fa capo alla
persona del debitore.
Altri soggetti, oltre, al fallito potrebbero agire per chiedere la revoca della
sentenza di fallimento, la formula usata dal legislatore è molto ampia, come è
ampia la formulazione dell'art. 100 c.p.c. (per proporre domanda o per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse), e di conseguenza sarà la
corte d'appello a stabilire, caso per caso, l'esistenza di questo in capo a
persone diverse dal fallito.
Una volta depositato il ricorso, il presidente della corte fissa la data
dell'udienza davanti al collegio in camera di consiglio e ordina la comparizione
delle parti. A tal fine copia del ricorso e del decreto sono notificate alle
altre parti ed al curatore.
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Sentenze rilevanti.