Abbiamo visto che lo stato di crisi o di insolvenza possono spingere il debitore verso il concordato preventivo o anche verso il fallimento;
Si tratta di procedure di natura giudiziale, che prescindono da eventuali accordi già stipulati tra imprenditore e suoi creditori; nulla vieta che l'imprenditore possa stipulare degli accordi con i suoi creditori, ma questi rimarrebbero puri atti di diritto privato, e non avrebbero altri effetti sugli altri creditori, nemmeno di natura temporanea.
Con l'accordo di ristrutturazione dei debiti l'imprenditore ha già stipulato
un accordo con i creditori, solo che sottopone tale accordo alla omologazione da
parte del tribunale, in modo da ottenere gli effetti previsti dalla legge;
analizziamo la procedura che deve seguire l'imprenditore per poter
giungere all'accordo.
In primo luogo l'imprenditore in stato di crisi deve depositare presso la
cancelleria del tribunale un ricorso contenente la documentazione prevista
dall'art. 161, cioè la documentazione richiesta in caso di concordato
preventivo. In questo ricorso l'imprenditore chiede l'omologazione dell'accordo
stipulato con almeno il 60 per cento dei crediti insieme ad una relazione
redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati
aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
Nella richiesta l'imprenditore deve anche indicare i termini per eseguire i
pagamenti che sono (art. 161 bis comma 1 come modificato dal d.l. 83\2012):
a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella
data;
b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla
data dell'omologazione.
L'accordo raggiunto dall'imprenditore è anche pubblicato nel registro delle
imprese, e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
La pubblicazione dell'accordo produce due importanti effetti:
1) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per
titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni
cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di
prelazione, salvo siano stati concordati. Vi è anche sospensione della
prescrizione e impedimento delle decadenze in modo analogo a quanto accade in
seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo ( art. 168
l.f. comma 2).
2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato
possono proporre opposizione innanzi al tribunale. Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato. Il decreto del tribunale si può reclamare innanzi alla corte d'appello
entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Come si vede per ottenere la sospensione delle azioni giudiziarie, sarà
necessario presentare domanda di omologazione dell'accordo già raggiunto con i
creditori. Tuttavia il divieto di azioni esecutive o cautelari può essere chiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, quando attesti che tali
trattative sono in corso i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei
crediti.
L'imprenditore dovrà quindi depositare presso il
tribunale competente (art. 9 l.f.) la documentazione di cui all’articolo 161,
primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo
corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i
creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del
professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare.
L'istanza di sospensione è poi pubblicata nel registro delle imprese e produce
l'effetto l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
e cautelari, e del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati,
dalla pubblicazione.
Successivamente il tribunale,
dopo che l'imprenditore avrà depositato tutta la documentazione e
verificatane la completezza, fissa con decreto l’udienza entro il termine di 30
giorni dal deposito dell’istanza presentata dall'imprenditore. La
documentazione sarà poi comunicata anche la documentazione presentata
dall'imprenditore.
Si terrà quindi l'udienza e il tribunale dovrà verificare la
sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le maggioranze di almeno il 60% dei crediti, e delle condizioni per
l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Se vi sono tali condizioni, dispone con decreto motivato il divieto di
iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Lo stesso tribunale assegna poi il termine di non
oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della
relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto è
reclamabile innanzi alla corte d'appello.
Potrebbe poi accadere che l'imprenditore vuole chiudere, prima dell'accordo con i suoi creditori, anche le sue pendenze con il fisco; in tal caso, stando all'art. 182 ter l.f. comma 6, può presentare proposta di transazione fiscale durante le trattative che precedono l'accordo.