definizione |
con il contratto di factoring un
imprenditore cede ad un altro imprenditore (factor) crediti pecuniari
scaturenti dall'esercizio dell'impresa verso un corrispettivo in denaro
od in servizi |
Con questo contratto un imprenditore che ha numerosi crediti da gestire
e, d'altro canto, ha convenienza ad avere subito liquidità, li cede in blocco con
un unico contratto al factor che provvederà alla gestione e riscossione dei
crediti. Si tratta di un contratto tipico dove il factor non si limita a
divenire cessionario dei crediti, ma si obbliga anche a gestirli fornendo
all'imprenditore un'ulteriore serie di servizi come la tenuta della
contabilità.
In Italia il factoring è stato disciplinato avendo come riferimento la cessione
del credito, con la quale presenta molte affinità.
La materia è stata regolata dalla
legge
21 febbraio 1991 n. 52 che ha introdotto la disciplina della cessione
dei crediti d'impresa . Vediamone i punti fondamentali:
parti contrattuali |
cedente imprenditore |
cessionario banca o
intermediario finanziario |
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natura dei crediti |
crediti relativi
all'impresa |
presenti e futuri che
sorgeranno in 24 mesi |
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caratteristiche della cessione |
cessione pro solvendo |
l'imprenditore dovrà
restituire solo quanto ha versato in caso d'inadempimento del
debitore |
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Come sappiamo dallo studio della cessione del credito, quest'ultima per
essere opponibile ai terzi deve essere notificata al debitore ceduto o essere da
lui accettata.
Il legislatore per evitare al factor
un eccessivo onere ha aggiunto alla disciplina normale della cessione, delle
deroghe in merito alla opponibilità ai terzi stabilendo che:
qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la
cessione è opponibile |
a) agli altri aventi causa del cedente
che non abbiano provveduto a rendere efficace la cessione verso il
debitore prima del pagamento da parte del factor |
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo
la data del pagamento |
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del
pagamento, salvo che il curatore provi che il factor era a conoscenza
dello stato d'insolenza del cedente |
d) in caso di fallimento del debitore
ceduto il pagamento dal lui effettuato al factor ceduto non è
soggetto a revocatoria fallimentare, salvo che il curatore provi la
conoscenza dello stato d'insolvenza del da parte del factor |