Espropriazione per pubblica utilità

nozione
(art. 834 c.c.)

il proprietario può essere privato della proprietà del suo bene (espropriato) in tutto o in parte
per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità

L'art. 834 puntualizza ulteriormente la previsione del comma terzo dell'art. 42 della Costituzione che prevede l'espropriazione del diritto di proprietà per motivi di pubblico interesse.

La materia ha subito nel corso del tempo numerosi interventi, dalla fondamentale legge 25\06\1865 n. 2359 alla l. 4\08\1992 n. 359 che ha attribuito alle regioni la competenza per la dichiarazione di pubblica utilità.

L'espropriazione riguarda fondamentalmente beni immobili, anche se vi sono norme che prevedono l'espropriazione anche di particolari beni mobili.

 

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