Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
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Il d.l. 83\2015 convertito con l. 132\2015 ha introdotto nel codice civile un nuovo articolo, e cioè l’art. 2929 bis, un articolo che è durato poco nella sua forma originaria, perché la legge 30 giungo 2016 n. 119 lo ha modificato; vediamo allora il nuovo testo dell’art. 2929 bis
Art. 2929-bis
(Espropriazione di
beni oggetto
di vincoli
di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). 1. Il creditore che sia
pregiudicato da un atto del
debitore, di
costituzione di
vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
compiuto a
titolo gratuito successivamente al
sorgere del
credito, può
procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata,
ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza
dichiarativa di
inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla
data in
cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche al creditore anteriore
che, entro
un anno
dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa. |
L’azione revocatoria è uno strumento utile
per la soddisfazione del creditore, ma si scontra con difficoltà processuali
di non poco conto, specie in merito alla prova.
Di tali difficoltà si
è reso conto il legislatore che ha introdotto il nuovo art. 2929 bis,
attribuendo molti più poteri al creditore, che, grazie a questo articolo,
acquista una posizione di indubbio vantaggio nei confronti del debitore e
dei suoi aventi causa in relazione a atti a titolo gratuito del debitore.
Il creditore, infatti
una volta munitosi di titolo esecutivo, può agire in via esecutiva sui beni
immobili o mobili registrati del suo debitore quando su questi sia stato
costituito a titolo gratuito un vincolo di indisponibilità oppure siano
stati alienati, sul presupposto del pregiudizio che tali atti hanno
apportato alle ragioni del creditore anche quando non abbia ottenuto una
sentenza che dichiari l’inefficacia di tali atti, anche quando, cioè, non
abbia agito in revocatoria.
L’art. 2929 bis può
quindi concettualmente essere in
rapporto con l’azione revocatoria, ma si pone come caso a sé, come una nuova
fattispecie che dà vita a un’azione esecutiva, con particolari presupposti e
con eventuali aspetti di cognizione, tanto è vero che questo articolo non è
posto dopo gli articoli dedicati all’azione revocatoria, ma tra gli articoli
che il codice civile dedica all’esecuzione forzata.
Cominciamo con il
creditore che è può promuovere questo processo esecutivo.
Questo creditore non
è di regola un creditore privilegiato, e l’unica garanzia che possiede per
l’adempimento dell’obbligazione del debitore è quella generica dell’art.
2740 c.c.
Il debitore, però,
dopo che sia sorto il credito costituisce gratuitamente un vincolo di
indisponibilità sui suoi beni immobili o mobili iscritti in pubblici
registri (pensiamo a un fondo patrimoniale, ma anche una servitù) o un atto
di alienazione a titolo gratuito, come potrebbe essere una donazione.
Si tratta di atti a
titolo gratuito ed è evidente il pregiudizio alle ragioni del creditore.
La legge partendo dai
presupposto che l’atto sia pregiudizievole, consente che il creditore munito
di titolo esecutivo possa far pignorare il bene alienato o oggetto di
vincolo d’indisponibilità a condizione che trascriva il pignoramento entro
un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Se l’atto pregiudizievole ha prodotto come conseguenza il trasferimento del
bene a un terzo, il creditore dovrà agire nelle forme dell’espropriazione
contro il terzo proprietario e ( importante precisazione) è preferito nella
distribuzione della somma ricavata ai creditori personali di tale terzo. Si
crea quindi a favore del creditore una causa legittima di prelazione ma di
natura processuale.
Se poi l’atto
pregiudizievole consiste in una costituzione di servitù, di usufrutto o di
abitazione ( comma 1 art. 2812 c.c.)
il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del
proprietario, come se, in altre parole, questi diritti reali di godimento
non fossero stati costruiti. Tali diritti si estinguono con la vendita del
bene, e i terzi titolari dei diritti di cui abbiamo appena parlato, sono
ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato dalla vendita del bene,
con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Nel processo
esecutivo, poi, potrà intervenire, secondo le regole previste dal codice di
procedura civile in tema di intervento, anche
un altro creditore anteriore, cioè un creditore che era tale prima del
compimento dell’atto pregiudizievole, a condizione che intervenga nel
processo entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Abbiamo quindi come
legittimato a dar vita al processo esecutivo
il creditore il cui credito sia sorto prima del compimento dell’atto
pregiudizievole, e come interveniente nel processo esecutivo gli altri
creditori del debitore, tra cui
si distingue anche il creditore anteriore al compimento dell’atto
pregiudizievole.
Bisogna però
considerare le posizioni dei controinteressati all’iniziativa del creditore
che sono il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo.
Il mezzo che hanno
tali soggetti per contrastare l’iniziativa del creditore è l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma la causa petendi di tale opposizione è
limitata, perché questi potranno agire
solo se intendono dimostrare che l’atto compiuto non era
pregiudizievole per il creditore, o che il debitore non
era a conoscenza del pregiudizio
arrecato al creditore con il suo atto.
Possono poi
dimostrare la mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 2929
bis (atto a titolo gratuito, l’avere agito il creditore dopo l’anno dalla
trascrizione dell’atto pregiudizievole).
Può darsi, infine,
che il bene oggetto dell’atto pregiudizievole sia stato trasferito a titolo
oneroso a terzi o che questi abbiano costituito, sempre a titolo oneroso,
diritti su tale bene.
Qui il creditore se
vuole aggredire anche questi beni dovrà necessariamente agire in
revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, e quindi
l’azione esecutiva di cui stiamo
parlando non può esercitarsi in pregiudizio di tali terzi, a meno che il
creditore abbia fatto trascrivere il pignoramento prima della trascrizione
del diritto del terzo.
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