Errore ostativo

nozione
art. 1433 c.c.

è l'errore che cade sulla dichiarazione; ad esso è equiparata l'ipotesi in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa
dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato
 
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Come si vede l'errore ostativo può verificarsi in due casi:
1. L'errore sulla dichiarazione; per es. dico 10 mentre volevo dire 100;
2. L'errore sulla trasmissione; per es. incarico una persona di dire 10 ed invece dice 100, oppure l'addetto ai telegrammi invece di digitare 10 digita 100.

Questo errore è nella struttura profondamente diverso dall'errore-vizio della volontà.

Qui, infatti, non c'è proprio la volontà di emettere quella dichiarazione, mentre nell'errore vizio si vuole proprio quello che si dichiara, non c'è divergenza tra volontà e dichiarazione, solo che la volontà non si è correttamente formata.

È quindi chiara la differenza tra l'ipotesi di errore ostativo (dico 10 ma volevo dire 100) e di errore vizio ( dico di voler comprare un anello credendolo d'oro mentre è d'ottone).

La conseguenza del negozio viziato da errore ostativo dovrebbe essere la nullità per mancanza di volontà, ma il codice l'ha equiparato all'errore vizio stabilendo in entrambi i casi l'annullabilità del negozio, e sempre che l'errore ostativo sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

 
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