Risposta
54) Tizio ha bisogno di soldi, ha bisogno esattamente di € 2000; ora si
reca da Caio, sperando che lo stesso Caio gli dia questi soldi in mutuo,
cioè gli presti € 2000; Caio sapendo che Tizio non è esattamente un
debitore modello, dice che è disponibile a prestargli questi € 2000, ma
deve dare in pegno un bene di valore superiore agli stessi € 2000; Tizio
non sa esattamente come fare, poi si ricorda che il suo caro padre gli
ha lasciato in eredità un prezioso orologio d'oro, dal valore di 3500
euro; allora prende quest'orologio e lo porta da Caio, e si dichiara
disponibile a dargli in pegno l'orologio d'oro del povero papà; Caio a
questo punto accetta, redigono per iscritto il contratto di pegno ma
Tizio non consegna l'orologio a Caio. Arriva finalmente la scadenza del
debito, e Tizio, com'era prevedibile, non dà il € 2000 a Caio, e quindi
Caio recupera forzosamente i suoi soldi, facendo pignorare proprio il
famoso orologio che gli era stato promesso in pegno. Nel pignoramento
però intervengono anche altri creditori dello stesso Tizio, perché loro
devono avere da Tizio la somma complessiva di € 2000; ci si rende subito
conto che l'orologio del padre di Tizio è insufficiente a pagare Caio e
gli altri creditori e Caio però chiede di essere preferito nella
distribuzione della somma ricavata, ed esibisce il contratto di pegno
stipulato con lo stesso Tizio, ma gli altri creditori si oppongono,
sostenendo che Caio ha esattamente lo stesso loro diritto ad essere
soddisfatto, ignorando così l'esistenza del pegno; chi ha ragione?
a) ha ragione Caio, perché ha esibito il contratto di pegno, e quindi
attraverso questo contratto di pegno diviene un creditore privilegiato
rispetto agli altri che sono invece solamente chirografari. Di
conseguenza deve essere pagato prima lui, poi sul ricavato potranno
soddisfarsi gli altri creditori;
b) Caio è stato un ingenuo; se voleva avere la precedenza grazie
al pegno, doveva farsi anche consegnare il prezioso orologio; invece ha
preferito far rimanere il bene nelle mani del debitore Tizio; di
conseguenza questo non gli dà alcuna preferenza rispetto agli altri
creditori chirografari dello stesso Tizio, e quindi dovrà rassegnarsi a
concorrere con loro nella spartizione della somma ricavata dal
pignoramento;-
c) hanno ragione gli altri creditori di Tizio, e questo perché il pegno
in nessun caso dà un reale titolo di prelazione al creditore
pignoratizio; è vero infatti che il creditore pignoratizio deve ottenere
il possesso del bene dato in pegno, ma quando però su questo bene si
agisce in esecuzione forzata, tutti i creditori hanno lo stesso diritto
di essere soddisfatti secondo le regole generali dell'articolo 2741 del
codice civile. La preferenza, in questo caso, accordata al creditore
pignoratizio, sta nel fatto che questi avendo il possesso del bene, può
farlo vendere molto più facilmente, proprio perché il bene è il suo
possesso, e quindi non rischia di perdersi nelle mani del debitore;
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