Risposta

 

 

58) Tizio stipula un contratto di compravendita di un bene immobile con Caio, ma il contratto è stipulato verbalmente e non per iscritto, e di conseguenza è un contratto nullo. Tizio però aveva già versato un acconto a Caio di € 5000 per la compravendita dell'immobile e, venuto a sapere che il contratto era nullo, si dichiara disposto a stipulare un altro con la forma scritta, ma nel frattempo chiede la restituzione dei € 5000 versati come acconto per l'altro contratto, ma Caio si oppone, ritenendo di non dover restituire questi soldi. Tizio allora dichiara a Caio che non vuole più stipulare alcun contratto con lui, e lo cita in tribunale per la restituzione dei € 5000. Come andrà a finire?

 

a) Tizio perderà la causa, perché è vero che il contratto è nullo, ed è anche vero che il giudice con sentenza dichiara il contratto è nullo, ma la nullità produce i suoi effetti solo dal momento in cui le parti si sono rese conto che il contratto è nullo, e questo è avvenuto dopo che sono stati versati i € 5000; di conseguenza questi € 5000 versati potranno essere utilizzati come acconto per il successivo contratto di compravendita, ma essendosi Tizio rifiutato di stipularlo, allora questi € 5000 per questo ultimo motivo, dovranno essere restituiti a Tizio, ma poiché Tizio era rimasto fermo sulla sua posizione circa la retroattività della dichiarazione di nullità del giudice, e sostiene ancora il non voler stipulare un contratto di compravendita con Caio, perderà i € 5000;

b) Tizio vincerà la causa, perché il contratto era nullo, e qui non si fa una questione di retroattività, ma si fa la questione che il contratto non ha mai prodotto effetti, e la stessa sentenza del giudice si limita a dichiarare una situazione già esistente, e cioè di un contratto che non ha mai prodotto effetti perché nullo; di conseguenza Caio dovrà restituire i € 5000 a Tizio;-

c) Tizio perderà la causa, perché Caio si era dichiarato disposto a stipulare immediatamente un nuovo contratto valido di compravendita con Tizio, sanando quindi è retroattivamente il vizio del contratto precedente; la sanatoria di un contratto nullo, com'è noto, ha efficacia retroattiva, e il fatto che Tizio si sia rifiutato solo per un cavillo di stipulare il nuovo contratto, dimostra la sua malafede, ed è quindi giusto che Caio tenga i € 5000 che gli erano stati versati anche come il risarcimento del danno subito dal comportamento cavilloso e pretestuoso di Tizio;