Risposta
58) Tizio stipula un contratto di compravendita di un bene immobile con
Caio, ma il contratto è stipulato verbalmente e non per iscritto, e di
conseguenza è un contratto nullo. Tizio però aveva già versato un
acconto a Caio di € 5000 per la compravendita dell'immobile e, venuto a
sapere che il contratto era nullo, si dichiara disposto a stipulare un
altro con la forma scritta, ma nel frattempo chiede la restituzione dei
€ 5000 versati come acconto per l'altro contratto, ma Caio si oppone,
ritenendo di non dover restituire questi soldi. Tizio allora dichiara a
Caio che non vuole più stipulare alcun contratto con lui, e lo cita in
tribunale per la restituzione dei € 5000. Come andrà a finire?
a) Tizio perderà la causa, perché è vero che il contratto è nullo, ed è
anche vero che il giudice con sentenza dichiara il contratto è nullo, ma
la nullità produce i suoi effetti solo dal momento in cui le parti si
sono rese conto che il contratto è nullo, e questo è avvenuto dopo che
sono stati versati i € 5000; di conseguenza questi € 5000 versati
potranno essere utilizzati come acconto per il successivo contratto di
compravendita, ma essendosi Tizio rifiutato di stipularlo, allora questi
€ 5000 per questo ultimo motivo, dovranno essere restituiti a Tizio, ma
poiché Tizio era rimasto fermo sulla sua posizione circa la
retroattività della dichiarazione di nullità del giudice, e sostiene
ancora il non voler stipulare un contratto di compravendita con Caio,
perderà i € 5000;
b) Tizio vincerà la causa, perché il contratto era nullo, e qui
non si fa una questione di retroattività, ma si fa la questione che il
contratto non ha mai prodotto effetti, e la stessa sentenza del giudice
si limita a dichiarare una situazione già esistente, e cioè di un
contratto che non ha mai prodotto effetti perché nullo; di conseguenza
Caio dovrà restituire i € 5000 a Tizio;-
c) Tizio perderà la causa, perché Caio si era dichiarato disposto a
stipulare immediatamente un nuovo contratto valido di compravendita con
Tizio, sanando quindi è retroattivamente il vizio del contratto
precedente; la sanatoria di un contratto nullo, com'è noto, ha efficacia
retroattiva, e il fatto che Tizio si sia rifiutato solo per un cavillo
di stipulare il nuovo contratto, dimostra la sua malafede, ed è quindi
giusto che Caio tenga i € 5000 che gli erano stati versati anche come il
risarcimento del danno subito dal comportamento cavilloso e pretestuoso
di Tizio; |