Risposta
51) Tizio deve aprire un magazzino per la vendita di prodotti per la
casa, e a tal fine stipula un contratto con un fornitore sotto
condizione sospensiva; sostanzialmente questo contratto dispone che
Tizio avrebbe acquistato la merce dal fornitore se avesse aperto in
magazzino di prodotti per la casa. Il fornitore Caio accetta e firma il
contratto, ma poi ci ripensa sostenendo che in realtà quella condizione
è una condizione meramente potestativa, e che quindi è nulla come è
nullo l'intero contratto, Tizio però insiste e va in tribunale chiedendo
l'adempimento del contratto, chi avrà ragione?
a) certamente ha ragione il fornitore Caio, perché la condizione
relativa all'apertura del magazzino per la vendita dei prodotti della
casa, è una condizione meramente potestativa, perché dipende dalla sola
volontà di Tizio, e secondo l'articolo 1355 del codice civile tale
condizione nulla è rende nullo l'intero contratto;
b) certamente ha ragione Tizio, perché nulla vieta di mettere una
condizione potestativa, di qualsiasi natura, all'interno di un
contratto, e del resto la condizione era stata accettata dal fornitore
Caio, e quindi non può rimangiarsi l'impegno preso sostenendo che in
realtà tutto è dipeso dalla volontà dell'altro contraente;
c) Tizio ha ragione, perché la condizione che lui ha posto non
dipende dalla semplice sua volontà, ma da una volontà seria condizionata
ad un impegno importante, e cioè l'apertura di un magazzino per la
vendita dei prodotti per la casa, e d'altro canto l'articolo 1355 del
codice civile non vieta le condizioni potestative, ma vieta le
condizioni potestative che sono espressione di una volontà non seria ad
impegnarsi, e questo non è proprio il caso;
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