Risposta

 

51) Tizio deve aprire un magazzino per la vendita di prodotti per la casa, e a tal fine stipula un contratto con un fornitore sotto condizione sospensiva; sostanzialmente questo contratto dispone che Tizio avrebbe acquistato la merce dal fornitore se avesse aperto in magazzino di prodotti per la casa. Il fornitore Caio accetta e firma il contratto, ma poi ci ripensa sostenendo che in realtà quella condizione è una condizione meramente potestativa, e che quindi è nulla come è nullo l'intero contratto, Tizio però insiste e va in tribunale chiedendo l'adempimento del contratto, chi avrà ragione?

 

a) certamente ha ragione il fornitore Caio, perché la condizione relativa all'apertura del magazzino per la vendita dei prodotti della casa, è una condizione meramente potestativa, perché dipende dalla sola volontà di Tizio, e secondo l'articolo 1355 del codice civile tale condizione nulla è rende nullo l'intero contratto;

b) certamente ha ragione Tizio, perché nulla vieta di mettere una condizione potestativa, di qualsiasi natura, all'interno di un contratto, e del resto la condizione era stata accettata dal fornitore Caio, e quindi non può rimangiarsi l'impegno preso sostenendo che in realtà tutto è dipeso dalla volontà dell'altro contraente;

c) Tizio ha ragione, perché la condizione che lui ha posto non dipende dalla semplice sua volontà, ma da una volontà seria condizionata ad un impegno importante, e cioè l'apertura di un magazzino per la vendita dei prodotti per la casa, e d'altro canto l'articolo 1355 del codice civile non vieta le condizioni potestative, ma vieta le condizioni potestative che sono espressione di una volontà non seria ad impegnarsi, e questo non è proprio il caso;