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1. Nella società per azioni chi è il soggetto che risponde per le
obbligazioni contratte dalla società?
2. Nella società per azioni risponde esclusivamente per le
obbligazioni contratte dalla società il patrimonio della società
stessa, e non sono ammesse eccezioni;
3. Nella società per azioni il responsabile principale per le
obbligazioni contratte dalla società è il patrimonio della società
stessa, tuttavia i promotori o fondatori della società possono
rispondere con il loro patrimonio in via sussidiaria quando non
hanno effettuato l'intero conferimento richiesto.
2. È possibile pensare che esistano più tipi di società per azioni?
1. No, esiste un solo tipo di società per azioni, cui si applica
un'unica disciplina, quella prevista dal codice civile;
2. Fermo restando che la società per azioni esiste in un unico tipo,
vi possono essere diverse discipline applicabili in relazione al
tipo e alla entità dell'attività svolta; in effetti se la società
per azioni ha un capitale sociale inferiore a 500.000 €, si vedrà
applicare la disciplina fondamentale del codice civile, se invece
supera i 500.000 €, ma non supera il milione di euro, le si
applicherà comunque una particolare disciplina prevista dal codice
civile, infine la società per azioni che ha un capitale sociale
superiore a 1 milione di euro, si vedrà applicare la disciplina
speciale prevista dal decreto legislativo numero 58 del 1998; 3. La società per azioni è unica, tuttavia si possono applicare discipline particolari o speciali a seconda che la società faccia meno ricorso al capitale di rischio.
3. Immaginiamo che Tizio sia amministratore di una società per
azioni quotata nei mercati regolamentati, che deve svolgere una
particolare operazione relativa al suo incarico e che si riferisce
allo svolgimento della vita sociale; quali regole applicherà
l'amministratore Tizio per svolgere al meglio il suo incarico?
1. Fermo restando che Tizio dovrà applicare le regole previste dal
contratto sociale e dallo statuto, per svolgere il suo incarico
dovrà consultare il codice civile e vedere come regolarsi in questo
caso;
2. Tizio è amministratore di una società quotata nei mercati
regolamentati, e, fermo restando il rispetto delle regole previste
dal contratto sociale e dallo statuto, dovrà applicare
esclusivamente la disciplina speciale prevista dal decreto
legislativo numero 58 del 1998; 3. Fermo restando che Tizio dovrà seguire le regole previste dal contratto sociale e dallo statuto, dovrà fare una operazione particolarmente complessa per applicare anche le regole, o esclusivamente le regole, previste dalla legge; in primo luogo vedrà se l'incarico che deve svolgere è regolato dal decreto legislativo numero 58 del 1998; se non trova alcuna disposizione in proposito, applicare regole previste per le società per azioni che non sono quotate nei mercati regolamentati, ma che fanno comunque ricorso al mercato del capitale di rischio, regole contenute nel codice civile; se nemmeno trova una specifica disciplina relativa a questa società per azioni, applicherà le regole previste sempre nel codice civile relative alle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
5. Dei soci, o meglio dei futuri soci, decidono di costituire una
società per azioni; di conseguenza vanno davanti al notaio e
stipulano l'atto costitutivo e lo statuto, chiedendo però
espressamente al notaio di procedere alla iscrizione della società
nel registro delle imprese, solo dopo un anno dalla stipula del
contratto sociale; in queste ipotesi la società per azioni quando si
costituirà effettivamente?
1. La società per azioni si costituirà al momento in cui è stato
stipulato il contratto sociale davanti al notaio, ma per tutto il
periodo in cui non sarà iscritta nel registro delle imprese, dovrà
essere considerata come una S.p.A. irregolare;
2. La società per azioni in questo caso si costituirà solamente con
l'iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, ma
poiché è stato stipulato il contratto sociale per atto pubblico,
sarà sottoposta a quella particolare disciplina che riguarda le
società per azioni in attesa di registrazione; 3. La società si costituirà solamente quando sarà iscritta nel registro delle imprese, non essendo ammissibile l'esistenza di una società per azioni di fatto o irregolare.
1. Fermo restando l'atto pubblico ed iscrizione nel registro delle imprese, la fase precedente all'iscrizione può aversi per atto unilaterale, per costituzione simultanea, per pubblica sottoscrizione;
2.
3. La società per azioni, poiché può esistere anche con un solo
socio, vede due modi di costituzione; il primo è l'atto unilaterale,
nel caso in cui vi sia un unico socio, il secondo è la costituzione
simultanea, cioè il contratto stipulato fra più soci; dopo aver
redatto questi atti sarà necessario iscrivere la società nel
registro delle imprese affinché si comprende la procedura di
costituzione.
7. Il contratto sociale costituisce sempre comunque un unico
documento, oppure può scindersi in due documenti anche se facenti
parte sempre del contratto sociale?
1. Il contratto sociale costituisce sempre e comunque un unico
documento, non separabile, nemmeno idealmente, in due parti;
2. Fermo restando che il contratto sociale è sostanzialmente unico,
questo è costituito da due documenti, l'atto costitutivo, che fa
riferimento alle indicazioni fondamentali richieste dalla legge per
la regolare costituzione della società, e lo statuto, che invece
stabilisce le norme particolari relative al funzionamento della
società. In caso di contrasto fra atto costitutivo e statuto,
prevalgono le regole dell'atto costitutivo; 3. Fermo restando che il contratto sociale è sostanzialmente unico, questo è costituito da due documenti, l'atto costitutivo, che fa riferimento alle indicazioni fondamentali richieste dalla legge per la regolare costituzione della società, e lo statuto, che invece stabilisce le norme particolari relative al funzionamento della società. In caso di contrasto fra atto costitutivo e statuto, prevalgono le regole dello statuto.
8. Che significa dire che la società si costituisce per pubblica
sottoscrizione?
1. Significa dire che la società si costituisce attraverso una procedura, che vede come soggetti protagonisti i promotori, che attraverso particolari procedure invitano il pubblico a sottoscrivere il capitale sociale; dopodiché si svolgerà un'assemblea volta a fissare definitivamente le regole fondamentali di funzionamento della società, e all'approvazione da parte della maggioranza dei sottoscrittori delle conclusioni dell'assemblea, si potrà finalmente stipulare il contratto sociale per poi procedere all'iscrizione della società nel registro delle imprese;
2. Significa dire che la società si costituisce attraverso una
particolare procedura, che vede come protagonisti i soci fondatori;
tali soci provvedono a diffondere un programma cui dovranno aderire,
se vorranno, altri soggetti intendono essi stessi divenire soci. Una
volta raggiunto un determinato numero di adesioni, il contratto
sociale già redatto dai fondatori, accompagnato dalle sottoscrizioni
di coloro che vi hanno aderito, sarà depositato presso un notaio,
che provvederà ad iscrivere la nuova società nel registro delle
imprese;
9. Delle persone decidono di costituire una società per pubblica
sottoscrizione, e quindi si fanno promotori della costituzione della
società; ovviamente per costituire la società e per dar luogo alla
complessa procedura che porta alla costituzione assumono delle
obbligazioni; successivamente arrivano le sottoscrizioni da parte di
coloro che vogliono diventare soci di questa nuova S.p.A., ma la
società poi non si costituisce; possono i promotori rivalersi di
parte delle spese che hanno sostenuto nei confronti di coloro che
hanno sottoscritto le azioni della S. p.a. che poi non si è
costituita?
1. Si, ma solo se queste spese sono state indispensabili per la
costituzione della società; 2. No, in alcun caso;
10. La società per azioni per pubblica sottoscrizione si è
finalmente costituita con l'iscrizione del contratto sociale nel
registro delle imprese; i promotori, di conseguenza, chiedono agli
altri soci di essere rimborsati per le spese che hanno sostenuto per
la costituzione della società, possono avanzare questa richiesta?
1. Sì, in ogni caso, perché sarebbe evidentemente ingiusto pensare
che solo sui promotori gravino le spese che comunque sono state
effettuate per costituire la società;
2. Sì, i promotori potranno chiedere il rimborso delle spese
sostenute per la costituzione, ma solo se siano state approvate
dall'assemblea dei soci; 3. Si i promotori possono chiedere rimborso delle spese sostenute per la costituzione, ma solo se siano state necessarie per la costituzione della società oppure siano state comunque approvate dall'assemblea.
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