7.  Domande esecuzione



61. È possibile che l'espropriazione possa avvenire legittimamente contro un terzo proprietario del bene immobile, ma non debitore?

 

1. Sì, è possibile, può accadere, per esempio, in seguito all'esperimento di un'azione revocatoria;

2. Si, è possibile, può accadere, per esempio, quando il proprietario si sia accollato il debito di un'altra persona, e quest'ultima non abbia poi onorato il debito; di conseguenza i creditori di quest'ultimo debitore procedono espropriando il bene di colui che si è accollato il debito originario, e nel caso in cui questi non paghi, procedono all'espropriazione del bene immobile di sua proprietà;

3. No, non è mai possibile, anche se il codice prevede espressamente queste ipotesi, ma in realtà si tratta di una finzione, perché chi subisce l'espropriazione solo formalmente è proprietario non debitore, mentre sostanzialmente non solo è proprietario del bene da espropriare, ma è anche debitore, e quindi la sua posizione non può mai essere equiparata a quella di un terzo.

 

 

 

62. Perché si parla di esecuzione in forma specifica?

 

1.Si parla di esecuzione in forma specifica perché si fa riferimento a regole particolari in relazione a tipi particolari di beni da espropriare; nei casi previsti dal codice per determinati beni, come quelli appartenenti al demanio, si useranno regole particolari, appunto regole specifiche;

2. Si usa questo termine perché l'interesse del creditore non è quello di avere una somma di danaro, ma di avere una specifica prestazione da parte del debitore, che può consistere in obblighi di fare o di non fare, o della consegna o rilascio di beni mobili o immobili;

3. Si parla di esecuzione in forma specifica perché il giudice dell'esecuzione integra con sua ordinanza il titolo esecutivo del creditore, con norme speciali che si riferiscono al tipo di bene da espropriare, o da consegnare al creditore.

 

 

63. Che differenza c'è tra l'esecuzione per consegna e quella del rilascio?

 

1. La differenza fondamentale sta nel fatto che l'esecuzione per consegna fa riferimento a beni mobili, mentre quella del rilascio fa riferimento a beni immobili;

2. La differenza fondamentale sta nel fatto che nell'esecuzione per consegna il debitore è venuto meno a uno specifico obbligo di consegnare il bene presso il domicilio del creditore, mentre in quella del rilascio il debitore è venuto meno di uno specifico obbligo di consegnare il bene al creditore presso il suo domicilio, quando questi si sia presentato e non abbia ottenuto niente dallo stesso debitore;

3. La differenza fondamentale sta nel fatto che nell'esecuzione per consegna si seguono le regole previste per l'espropriazione mobiliare, mentre nell'esecuzione del rilascio si seguono le regole previste per l'espropriazione immobiliare, visto che la prima fa riferimento a beni mobili, mentre la seconda fa riferimento a beni immobili.

 

 

64. La procedura nell'esecuzione per consegna e quella per rilascio è identica?

 

1. Fondamentalmente sì, ma nell'esecuzione per rilascio l’ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte che tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui si presenterà per procedere alla esecuzione;

2. Fondamentalmente sì, ma nell'esecuzione per rilascio l’ufficiale giudiziario comunica almeno 5 giorni prima alla parte che tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui si presenterà per procedere alla esecuzione;

3. Le procedure sono profondamente diverse, perché nell'esecuzione per rilascio, prevista per i beni immobili, l'ufficiale giudiziario dovrà notificare un atto di pignoramento, dove è indicato esattamente il bene da rilasciare; l'atto sarà poi successivamente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, e solo dopo tale trascrizione si procederà all'esecuzione.

 

 

65. L’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare è tecnicamente possibile quale che sia l'obbligo da eseguire o non eseguire?

 

1. Sì, anche quando si tratta di obblighi di fare infungibili, il giudice, attraverso una particolare procedura potrà non solo sanzionare il debitore inadempiente ma nominare un commissario ad acta che si occupi dell'esecuzione in forma specifica;

2. No, se si tratta di obblighi di fare infungibili, il creditore, di fronte al rifiuto del debitore di adempiere, non avrà altra strada che quella della richiesta di risarcimento del danno, anche se il giudice potrebbe sanzionare, su richiesta del creditore,  il debitore inadempiente a pagare una serie di somme al creditore fino a quando l'obbligo non sarà eseguito;

3. Sì, l'esecuzione è sempre possibile quale che sia l'obbligo del debitore inadempiente.

 

 

 

66. Qual è la differenza fondamentale tra l'opposizione all'esecuzione dell'opposizione agli atti esecutivi?

 

1. Nell'opposizione all'esecuzione il debitore fa valere un diritto suo proprio, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi è il terzo che propone opposizione, quando per errore abbia subito l'esecuzione per un debito altrui;

2. Nell'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale degli atti che precedono l'esecuzione, compresa la nullità del precetto, oppure la validità o la regolarità dei singoli atti dell'esecuzione stessa;

3. Mentre con l’opposizione all'esecuzione si incardina un processo di merito volto a verificare il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi ha natura cautelare, ed è quindi chiesta dal debitore nei casi in cui vi sia il periculum in mora.

 

 

66.a. Quando può essere presentata un’opposizione all’esecuzione?

 

1. Nell’ordinario termine prescrizionale di 10 anni;

2. L'opposizione è inammissibile se è  proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 

3. L'opposizione è inammissibile se è  proposta dopo dieci giorni stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 

 

 

 

 

67. Nel caso di opposizione all'esecuzione, c'è differenza tra l'opposizione proposta prima che sia iniziato il processo di esecuzione, e quella proposta dopo che sia iniziato il processo di esecuzione?

 

1. Sì, vi è una notevole differenza, perché con l'opposizione proposta prima che sia iniziata l'esecuzione, il debitore chiede l'accertamento circa l'esistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione, mentre se l'opposizione è presentata dopo che sia iniziato il processo esecutivo, il debitore non solo chiede l'accertamento circa il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, ma chiede anche di accertare la regolarità del processo esecutivo;

2. No, sostanzialmente è lo stesso procedimento, solo che se l'opposizione è proposta prima che sia iniziata esecuzione, non vi sarà alcuna richiesta di sospensione dell'esecuzione;

3. Sì, la differenza è di natura formale, perché prima dell'esecuzione l'opposizione è proposta con citazione davanti al giudice normalmente competente per il merito, mentre dopo l'inizio l'esecuzione, l'opposizione è proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione;

 

 

 

68. Nel caso in cui sia proposta opposizione all'esecuzione dopo l'inizio del processo esecutivo, è possibile che il giudice dell'esecuzione si dichiari non competente per l'opposizione e rimetta le parti davanti al giudice competente?

 

1. Sì, è possibile;

2. No, non è possibile perché comunque il giudice dell'esecuzione è sempre competente sulle opposizioni che sono proposte davanti a lui.

 

 

69. Nel caso di opposizione agli atti esecutivi, c'è differenza se questa è proposta prima dell'esecuzione, o dopo l'esecuzione?

 

1. Sì, c'è differenza perché se proposta prima dell'esecuzione questa sarà fatta attraverso citazione, mentre dopo l'esecuzione sarà proposta con ricorso;

2. No, non c'è alcuna differenza, perché in entrambi casi bisognerà depositare un ricorso al giudice dell'esecuzione;

3. Sì, c'è differenza, perché se proposta prima dell'esecuzione dovrà essere presentata con ricorso al giudice normalmente competente per il merito, mentre dopo l'esecuzione sarà proposta con citazione davanti al giudice dell'esecuzione.

 

 

70. Nel caso di opposizione agli atti esecutivi proposta dopo che sia iniziata l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione potrà poi trattare la causa di merito?

 

1. No, il giudice dell'esecuzione non potrà poi trattare la successiva causa di merito;

2. Sì, il giudice dell'esecuzione potrà trattare anche la successiva causa di merito, perché unico è il procedimento di opposizione agli atti esecutivi.