7. Domande esecuzione
61.
È possibile che l'espropriazione possa avvenire legittimamente contro un
terzo proprietario del bene immobile, ma non debitore? 1. Sì, è
possibile, può accadere, per esempio, in seguito all'esperimento di
un'azione revocatoria; 2. Si, è
possibile, può accadere, per esempio, quando il proprietario si sia
accollato il debito di un'altra persona, e quest'ultima non abbia poi
onorato il debito; di conseguenza i creditori di quest'ultimo debitore
procedono espropriando il bene di colui che si è accollato il debito
originario, e nel caso in cui questi non paghi, procedono
all'espropriazione del bene immobile di sua proprietà; 3. No, non è mai
possibile, anche se il codice prevede espressamente queste ipotesi, ma
in realtà si tratta di una finzione, perché chi subisce l'espropriazione
solo formalmente è proprietario non debitore, mentre sostanzialmente non
solo è proprietario del bene da espropriare, ma è anche debitore, e
quindi la sua posizione non può mai essere equiparata a quella di un
terzo.
62.
Perché si parla di esecuzione in forma specifica? 1.Si parla di
esecuzione in forma specifica perché si fa riferimento a regole
particolari in relazione a tipi particolari di beni da espropriare; nei
casi previsti dal codice per determinati beni, come quelli appartenenti
al demanio, si useranno regole particolari, appunto regole specifiche; 2. Si usa questo
termine perché l'interesse del creditore non è quello di avere una somma
di danaro, ma di avere una specifica prestazione da parte del debitore,
che può consistere in obblighi di fare o di non fare, o della consegna o
rilascio di beni mobili o immobili; 3. Si parla di
esecuzione in forma specifica perché il giudice dell'esecuzione integra
con sua ordinanza il titolo esecutivo del creditore, con norme speciali
che si riferiscono al tipo di bene da espropriare, o da consegnare al
creditore.
63.
Che differenza c'è tra l'esecuzione per consegna e quella del rilascio? 1. La differenza
fondamentale sta nel fatto che l'esecuzione per consegna fa riferimento
a beni mobili, mentre quella del rilascio fa riferimento a beni
immobili; 2. La differenza
fondamentale sta nel fatto che nell'esecuzione per consegna il debitore
è venuto meno a uno specifico obbligo di consegnare il bene presso il
domicilio del creditore, mentre in quella del rilascio il debitore è
venuto meno di uno specifico obbligo di consegnare il bene al creditore
presso il suo domicilio, quando questi si sia presentato e non abbia
ottenuto niente dallo stesso debitore; 3. La differenza
fondamentale sta nel fatto che nell'esecuzione per consegna si seguono
le regole previste per l'espropriazione mobiliare, mentre
nell'esecuzione del rilascio si seguono le regole previste per
l'espropriazione immobiliare, visto che la prima fa riferimento a beni
mobili, mentre la seconda fa riferimento a beni immobili.
64.
La procedura nell'esecuzione per consegna e quella per rilascio è
identica? 1.
Fondamentalmente sì, ma nell'esecuzione per rilascio l’ufficiale
giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte che tenuta a
rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui si presenterà per
procedere alla esecuzione; 2.
Fondamentalmente sì, ma nell'esecuzione per rilascio l’ufficiale
giudiziario comunica almeno 5 giorni prima alla parte che tenuta a
rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui si presenterà per
procedere alla esecuzione; 3. Le procedure
sono profondamente diverse, perché nell'esecuzione per rilascio,
prevista per i beni immobili, l'ufficiale giudiziario dovrà notificare
un atto di pignoramento, dove è indicato esattamente il bene da
rilasciare; l'atto sarà poi successivamente trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari, e solo dopo tale trascrizione si
procederà all'esecuzione.
65.
L’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare è tecnicamente
possibile quale che sia l'obbligo da eseguire o non eseguire? 1. Sì, anche
quando si tratta di obblighi di fare infungibili, il giudice, attraverso
una particolare procedura potrà non solo sanzionare il debitore
inadempiente ma nominare un commissario ad acta che si occupi
dell'esecuzione in forma specifica; 2. No, se si
tratta di obblighi di fare infungibili, il creditore, di fronte al
rifiuto del debitore di adempiere, non avrà altra strada che quella
della richiesta di risarcimento del danno, anche se il giudice potrebbe
sanzionare, su richiesta del creditore,
il debitore inadempiente a pagare una serie di somme al creditore
fino a quando l'obbligo non sarà eseguito; 3. Sì,
l'esecuzione è sempre possibile quale che sia l'obbligo del debitore
inadempiente.
66.
Qual è la differenza fondamentale tra l'opposizione all'esecuzione
dell'opposizione agli atti esecutivi? 1.
Nell'opposizione all'esecuzione il debitore fa valere un diritto suo
proprio, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi è il terzo che
propone opposizione, quando per errore abbia subito l'esecuzione per un
debito altrui; 2.
Nell'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a
procedere all'esecuzione, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi si
contesta la regolarità formale degli atti che precedono l'esecuzione,
compresa la nullità del precetto, oppure la validità o la regolarità dei
singoli atti dell'esecuzione stessa; 3. Mentre con
l’opposizione all'esecuzione si incardina un processo di merito volto a
verificare il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione,
l'opposizione agli atti esecutivi ha natura cautelare, ed è quindi
chiesta dal debitore nei casi in cui vi sia il periculum in mora.
66.a.
Quando può essere presentata un’opposizione all’esecuzione? 1.
Nell’ordinario termine prescrizionale di 10 anni;
67.
Nel caso di opposizione all'esecuzione, c'è differenza tra l'opposizione
proposta prima che sia iniziato il processo di esecuzione, e quella
proposta dopo che sia iniziato il processo di esecuzione? 1. Sì, vi è una
notevole differenza, perché con l'opposizione proposta prima che sia
iniziata l'esecuzione, il debitore chiede l'accertamento circa
l'esistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione, mentre
se l'opposizione è presentata dopo che sia iniziato il processo
esecutivo, il debitore non solo chiede l'accertamento circa il diritto
del creditore a procedere all'esecuzione, ma chiede anche di accertare
la regolarità del processo esecutivo; 2. No,
sostanzialmente è lo stesso procedimento, solo che se l'opposizione è
proposta prima che sia iniziata esecuzione, non vi sarà alcuna richiesta
di sospensione dell'esecuzione; 3. Sì, la
differenza è di natura formale, perché prima dell'esecuzione
l'opposizione è proposta con citazione davanti al giudice normalmente
competente per il merito, mentre dopo l'inizio l'esecuzione,
l'opposizione è proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione;
68.
Nel caso in cui sia proposta opposizione all'esecuzione dopo l'inizio
del processo esecutivo, è possibile che il giudice dell'esecuzione si
dichiari non competente per l'opposizione e rimetta le parti davanti al
giudice competente? 1. Sì, è
possibile; 2. No, non è
possibile perché comunque il giudice dell'esecuzione è sempre competente
sulle opposizioni che sono proposte davanti a lui.
69.
Nel caso di opposizione agli atti esecutivi, c'è differenza se questa è
proposta prima dell'esecuzione, o dopo l'esecuzione? 1. Sì, c'è
differenza perché se proposta prima dell'esecuzione questa sarà fatta
attraverso citazione, mentre dopo l'esecuzione sarà proposta con
ricorso; 2. No, non c'è
alcuna differenza, perché in entrambi casi bisognerà depositare un
ricorso al giudice dell'esecuzione; 3. Sì, c'è
differenza, perché se proposta prima dell'esecuzione dovrà essere
presentata con ricorso al giudice normalmente competente per il merito,
mentre dopo l'esecuzione sarà proposta con citazione davanti al giudice
dell'esecuzione.
70.
Nel caso di opposizione agli atti esecutivi proposta dopo che sia
iniziata l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione potrà poi trattare la
causa di merito? 1. No, il
giudice dell'esecuzione non potrà poi trattare la successiva causa di
merito; 2. Sì, il
giudice dell'esecuzione potrà trattare anche la successiva causa di
merito, perché unico è il procedimento di opposizione agli atti
esecutivi.
|