6. Domande esecuzione
51.
Come s’iscrive a ruolo la causa
dopo il pignoramento immobiliare? 1. Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore ricevuti tali atti, deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
d’iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo esecutivo, del
precetto e dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro
15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità delle
copie è attestata dall'avvocato del creditore ma ai soli fini
dell’iscrizione della causa a ruolo. 2. Eseguita
l’ultima notificazione e ricevuta la nota di trascrizione da parte del
conservatore dei registri immobiliari, l’ufficiale giudiziario consegna
i detti documenti, insieme al titolo esecutivo e al precetto, al
cancelliere del tribunale. 3. Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore ricevuti tali atti, deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
d’iscrizione a ruolo, del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro 25 giorni dalla consegna
dell'atto di pignoramento.
52.
Nell'espropriazione immobiliare fino a che momento possono intervenire i
creditori chirografari? 1. I creditori
chirografari devono intervenire non oltre l'udienza fissata per
l'autorizzazione alla vendita, se intervengono successivamente, si
dovranno accontentare di quanto residua dalla somma ricavata; 2. I creditori
chirografari devono intervenire non oltre l'udienza fissata per la
discussione del progetto di distribuzione della somma ricavata, se
intervengono successivamente si dovranno accontentare di quello che
residua; 3. I creditori
chirografari devono intervenire entro il termine di 90 giorni dal
pignoramento, se intervengono successivamente dovranno accontentarsi di
quanto residua dalla vendita.
53.
Nell'espropriazione immobiliare, si segue il solito schema del
pignoramento, istanza per la fissazione della data d'udienza per
stabilire le modalità della vendita, vendita, ripartizione delle somme
ai creditori? 1. No, perché
dopo l'istanza volta fissare la data d'udienza in cui si discuterà della
vendita, i creditori dovranno depositare ex articolo 567 comma due,
tutta la documentazione relativa all'immobile pignorato; 2. Sì, lo schema
è quello classico dell’espropriazione; 3. No, in
effetti mancano due passaggi, quello relativo alla documentazione da
depositare dopo l'istanza volta a fissare la data d'udienza in cui si
discuterà della vendita, e l'udienza prevista per la discussione del
progetto di distribuzione redatto dal giudice;
54.
Nell’espropriazione immobiliare il giudice potrà decidere
indifferentemente fra vendita e assegnazione? 1. No, il
giudice dovrà disporre sempre la vendita, mentre all'assegnazione si
giungerà solo in caso d'insuccesso della vendita; 2. Sì, il
giudice potrà scegliere fra vendita e assegnazione secondo la
convenienza dei creditori intervenuti nel processo di espropriazione; 3. No, il
giudice dovrà prima di tutto verificare, se è presente un solo
creditore, la possibilità dell'assegnazione, e solo quando questa sia
rifiutata dal creditore, procederà alla vendita; se vi sono più
creditori, la proposta di assegnazione è inviata a tutti creditori che
partecipano all'espropriazione.
55.
Nella espropriazione immobiliare, il giudice potrà scegliere
indifferentemente fra vendita senza incanto e vendita con incanto? 1. Sì, il
giudice potrà scegliere tra l'una e l'altra secondo le particolari
convenienze dei creditori. 2. No, il
giudice sceglierà sempre la vendita senza incanto, e solo in caso
d'insuccesso, la vendita con incanto;
55.a Il debitore deve essere autorizzato ad abitare l’immobile? 1. Sì, sempre da parte del giudice dell’esecuzione. 2. Solo se è indigente e non ha altro posto dove andare non è necessaria l’autorizzazione;
56.
Nella espropriazione immobiliare effettuata attraverso vendita con
incanto, l'aggiudicazione avviene automaticamente quando, dopo tre
minuti dall'ultima offerta, non vi sono state altre offerte superiori? 1.
Tendenzialmente sì, ma se entro 10 giorni dall'incanto è depositata
un'altra offerta superiore di un quinto rispetto quella che ha vinto
l'incanto, il giudice indice una gara indicando il termine per il
deposito di ulteriori offerte, e quindi potrebbe accadere che si
aggiudichi l'immobile un soggetto diverso rispetto a quello che aveva
vinto il primo incanto; 2. Sì, una volta
vinto l'incanto, l'aggiudicatario ha il diritto sul bene per cui ha
fatto l'offerta più alta, anche se questa si può essere revocata nel
momento in cui non abbia versato la somma offerta; 3. No, perché
dopo l'offerta più alta, il soggetto incaricato della vendita, rinvia
sempre l'incanto al giorno successivo; nel caso in cui nel giorno
successivo, nessun offerente si presenti, oppure non vi siano altre
offerte, l'aggiudicazione sarà fatta in maniera definitiva alla persona
che aveva offerto di più del giorno precedente.
1. La proprietà
passerà all'aggiudicatario nel momento in cui ha vinto la gara
sull'immobile, e quindi quando ha fatto l'offerta più alta; di
conseguenza il giudice pronuncerà decreto di aggiudicazione del bene
immobile all'offerente che ha vinto la gara o l'incanto; 2. La proprietà
passerà all'aggiudicatario solo dopo che avrà versato completamente il
prezzo dell'immobile, e precisamente quando il giudice, dopo il
pagamento, avrà pronunciato decreto di aggiudicazione del bene immobile; 3. La proprietà
passerà all'aggiudicatario solo dopo che il giudice avrà verificato che
l’aggiudicazione è avvenuta correttamente, e che non vi siano state
opposizioni alla stessa aggiudicazione; dopo queste verifiche pronuncerà
decreto di aggiudicazione, e l'immobile passerà in proprietà
all'offerente che ha offerto una somma più alta.
57.a.
Che succede, nel caso in cui il prezzo del bene aggiudicato debba essere
corrisposto a rate quando l’aggiudicatario non le paga? 1. Dopo la terza
rata non pagata decade dall’aggiudicazione; 2. Non è
possibile che il prezzo sia versato a rate; 3. Vi sarà la
decadenza nei confronti
dell’aggiudicatario che non avrà versato anche una sola rata entro 10
giorni dal termine fissato dal giudice
58.
Nella espropriazione immobiliare, cosa succede se i creditori non
approvano il progetto di distribuzione preparato dal giudice
dell'esecuzione? 1. Il giudice
non procede alla distribuzione della somma ricavata, e fissa la data di
un'altra udienza per permettere un accordo fra i diversi creditori; alla
successiva udienza se questo accordo è raggiunto, si procederà alla
distribuzione della somma ricavata, se invece l'accordo non è raggiunto,
il giudice procederà comunque alla distribuzione della somma ricavata
secondo il suo originario progetto; l'ordinanza del giudice è
impugnabile secondo le forme delle opposizione agli atti esecutivi; 2. Il giudice
procede comunque alla distribuzione della somma ricavata secondo il suo
progetto, ma i creditori dissenzienti potranno impugnare l'ordinanza del
giudice secondo le forme dell'opposizione all'esecuzione; 3. Si apre una
controversia ex articolo 512;
58.a.
E’ possibile che sia chiesta l’assegnazione a favore di un terzo? 1. No, mai; 2. Sì, sempre in
qualsiasi momento; 3. Sì, ma il
creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve
dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza
del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome
del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,
depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare.
59.
È possibile espropriare dei beni indivisi? E cosa s’intende per bene
indiviso? 1. Sì, è
possibile espropriare questi beni; bene indiviso è quello in
comproprietà di più persone; 2.Sì, è
possibile, anche se molto complicato perché un bene è indiviso quando
non può essere materialmente diviso in parti; 3. No, non è
possibile tale tipo di espropriazione, perché se un bene è in
comproprietà di più soggetti, ed è anche indivisibile, e quindi
indiviso, non sarà possibile l'espropriazione di tale bene per un debito
di un solo comproprietario, ma se tutti i comproprietari sono debitori
in solido, allora sarà possibile tale espropriazione, che non avrà
alcuna differenza rispetto a quella ordinaria, salvo che il precetto
dovrà essere notificato a tutti i comproprietari debitori.
60.
Nella espropriazione dei beni indivisi, quali sono le differenze
rispetto alla normale espropriazione? 1. La differenza
sta nel fatto che prima del pignoramento è notificato avviso agli altri
comproprietari non debitori; nell'avviso, sottoscritto dal creditore che
ha notificato il precetto, vi sarà l'indicazione del bene da pignorare,
e l'invito agli altri comproprietari a non dividere il bene senza
l'autorizzazione del giudice. 2. La differenza
sta nel fatto che prima del pignoramento è notificato avviso agli altri
comproprietari non debitori; nell'avviso, sottoscritto dal creditore che
ha notificato il precetto, vi sarà l'indicazione del bene da pignorare,
e l'invito agli altri comproprietari a non dividere il bene prima dello
stesso pignoramento; 3. La differenza
sta nel fatto che del pignoramento è dato avviso anche agli altri
comproprietari non debitori, nell'avviso, sottoscritto dal creditore
pignorante, vi sarà l'indicazione del bene pignorato, la data dell'atto
di pignoramento, e della trascrizione di esso e l'indicazione del
creditore pignorante;
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