5. Domande esecuzione
41.
Nell'espropriazione mobiliare presso terzi come si procede al
pignoramento? 1. Si procede
attraverso la notifica di un atto al debitore e al terzo, il debitore è
citato in giudizio e l'ingiunzione contenuta nell'atto è rivolta al
debitore ma non al terzo; 3. Si procede nel
modo ordinario, nel senso che l'ufficiale giudiziario si reca presso il
domicilio del debitore e nei luoghi a lui appartenenti per ricercare le
cose da pignorare; 4. Si procede
attraverso la notifica di un atto al debitore e al terzo ingiungendo sia
al debitore sia al terzo di non sottrarre alla garanzia del credito i
beni pignorati.
42. Nel procedimento di espropriazione
mobiliare presso terzi, come s’iscrive a ruolo la causa? 1. Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore l'originale dell'atto di citazione. Entro 30 giorni, pena
inefficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto. 2. Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore l'originale dell'atto di citazione. Entro 30 giorni, pena
inefficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo con le copie conformi dell'atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto. La conformità di queste copie è
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del pignoramento. 3. Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario deposita nella
cancelleria del giudice competente il titolo esecutivo, il precetto e
l’atto notificato al debitore e al terzo. Ricevuti gli atti, il
cancelliere iscrive la causa a ruolo.
43.
Come il terzo informa il creditore circa i suoi rapporti con il
debitore? 1. Con una
dichiarazione, da notificare al creditore tramite ufficiale giudiziario; 2. Con una
dichiarazione che deve inviare al creditore procedente tramite una
raccomandata o posta elettronica certificata; 3. Comparendo in
udienza, ma solo nel caso in cui il terzo sia il datore di lavoro del
debitore, e quindi si sia pignorato lo stipendio del debitore;
44.
Che succede se il terzo non invia la dichiarazione al creditore nei 10
giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione da parte del
creditore? 1. Il giudice
fissa con ordinanza una successiva udienza, che deve essere notificata
al terzo almeno 10 giorni prima della data fissata per la nuova udienza 2. Il credito
pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei
termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e il giudice procede alla vendita o
all’assegnazione. 3. Il giudice
rinvia a un’altra udienza la cui data fissa con ordinanza;
nell’ordinanza si avverte espressamente il terzo che in caso di sua
mancata comparizione si disporrà l’accompagnamento coattivo.
45.
Che succede se il terzo, non avendo inviato la dichiarazione al
creditore, non si presenta nemmeno all’udienza fissata dal giudice, o
comparendo si rifiuta di rispondere? 1. Poiché il
procedimento ha fallito il suo scopo, il pignoramento perderà efficacia,
ma il terzo sarà tenuto al pagamento delle spese del giudizio nei
confronti del creditore; 2. Si apre un
normale processo di cognizione volto ad accertare la posizione del
terzo; 3. Il credito
pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei
termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso se è possibile in base allegazioni del creditore
l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in
possesso del terzo e quindi il
giudice procede alla vendita o all’assegnazione.
46.
Nel caso in cui si siano
individuati, in seguito alle ricerche telematiche ex art. 492 bis beni o
crediti del debitore, ma nella disponibilità di terzi, come si procede
con il pignoramento mobiliare presso terzi? 1. Vi procede
direttamente l’ufficiale giudiziario, notificando il verbale delle
ricerche, comprensivo dell’ingiunzione ex art. 492 e della intimazione
al terzo, al debitore e al terzo. 2. L’ufficiale
giudiziario consegna al creditore il verbale di pignoramento, che lo
stesso creditore provvederà a notificare al debitore e al terzo. 3. Individuati i
beni, l’ufficiale giudiziario consegna il verbale delle ricerche
effettuate al creditore che ha 30 gg. di tempo per notificare il normale
atto di pignoramento mobiliare presso terzi al debitore e al terzo e per
iscrivere la causa a ruolo.
47.
Nel caso di pignoramento eseguito in seguito alle ricerche telematiche
ex art. 492 bis, quando il terzo dovrà emettere la dichiarazione ex art.
547? 1. Deve comparire
all’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita. 2. Deve inviare
al creditore e mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata la dichiarazione ex art. 547 entro 10 giorni dalla notifica
del atto di pignoramento svoltosi in seguito alla ricerche telematiche; 3. Deve inviare
al creditore e mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata la dichiarazione ex art. 547 entro 10 giorni dalla notifica
del decreto del giudice dell’esecuzione che fissa la data per
l’assegnazione o la vendita;
48.
Possono essere pignorati nelle forme del pignoramento mobiliare presso
terzi, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento
a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di
assistenza o da istituti di beneficenza? 1. Sì, ma solo
nella misura stabilita del giudice; 2. No, mai. 3. Sì, ma solo
nei limiti di un quinto del loro valore.
48.a
Se l’espropriazione presso terzi riguarda beni mobili, quale sarà il
giudice competente? 1. il tribunale
in composizione monocratica ma dal 2021 lo sarà il giudice di pace; 2. il tribunale
in composizione collegiale; 3. il giudice di
pace. 4. il giudice di
pace in composizione collegiale.
49.
Vi sono differenze fra pignoramento mobiliare il pignoramento
immobiliare? 1. Sì, vi sono
differenze, in quanto nel pignoramento mobiliare ufficiale giudiziario
notifica un atto al debitore dove sono indicati i beni da pignorare,
mentre nel pignoramento immobiliare, l'ufficiale giudiziario si reca
materialmente presso l'immobile da pignorare, lo identifica, e esegue il
pignoramento; 2. No, visto che
si tratta comunque di atti di pignoramento; 3. Sì, si tratta
di procedimenti diversi;
50.
Il pignoramento immobiliare si conclude con la notifica dell'atto di
pignoramento al debitore? 1. Sì, il
pignoramento immobiliare si conclude con la notifica dell'atto di
pignoramento al debitore; 2. Si ritiene di
no, perché il pignoramento immobiliare è una procedura, gli effetti del
pignoramento decorrono dal momento in cui l'atto di pignoramento è
trascritto presso i registri della conservatoria immobiliare;
|