5.  Domande esecuzione




41. Nell'espropriazione mobiliare presso terzi come si procede al pignoramento?

 

1. Si procede attraverso la notifica di un atto al debitore e al terzo, il debitore è citato in giudizio e l'ingiunzione contenuta nell'atto è rivolta al debitore ma non al terzo;
2. Si procede attraverso la notifica di un atto al debitore e al terzo, entrambi sono citati in giudizio.

3. Si procede nel modo ordinario, nel senso che l'ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio del debitore e nei luoghi a lui appartenenti per ricercare le cose da pignorare;

4. Si procede attraverso la notifica di un atto al debitore e al terzo ingiungendo sia al debitore sia al terzo di non sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati.

 

 

42. Nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, come s’iscrive a ruolo la causa?

 

1. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Entro 30 giorni, pena inefficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.

2. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Entro 30 giorni, pena inefficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. La conformità di queste copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del pignoramento.

3. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria del giudice competente il titolo esecutivo, il precetto e l’atto notificato al debitore e al terzo. Ricevuti gli atti, il cancelliere iscrive la causa a ruolo.

 



43. Come il terzo informa il creditore circa i suoi rapporti con il debitore?

 

1. Con una dichiarazione, da notificare al creditore tramite ufficiale giudiziario;

2. Con una dichiarazione che deve inviare al creditore procedente tramite una raccomandata o posta elettronica certificata;

3. Comparendo in udienza, ma solo nel caso in cui il terzo sia il datore di lavoro del debitore, e quindi si sia pignorato lo stipendio del debitore;

 

 

44. Che succede se il terzo non invia la dichiarazione al creditore nei 10 giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione da parte del creditore?

 

1. Il giudice fissa con ordinanza una successiva udienza, che deve essere notificata al terzo almeno 10 giorni prima della data fissata per la nuova udienza

2. Il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e il giudice procede alla vendita o all’assegnazione.

3. Il giudice rinvia a un’altra udienza la cui data fissa con ordinanza; nell’ordinanza si avverte espressamente il terzo che in caso di sua mancata comparizione si disporrà l’accompagnamento coattivo.

 

 

45. Che succede se il terzo, non avendo inviato la dichiarazione al creditore, non si presenta nemmeno all’udienza fissata dal giudice, o comparendo si rifiuta di rispondere?

 

1. Poiché il procedimento ha fallito il suo scopo, il pignoramento perderà efficacia, ma il terzo sarà tenuto al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del creditore;

2. Si apre un normale processo di cognizione volto ad accertare la posizione del terzo;

3. Il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso se è possibile in base allegazioni del creditore l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e quindi il giudice procede alla vendita o all’assegnazione.

 

 

46. Nel caso in cui si siano individuati, in seguito alle ricerche telematiche ex art. 492 bis beni o crediti del debitore, ma nella disponibilità di terzi, come si procede con il pignoramento mobiliare presso terzi?

 

1. Vi procede direttamente l’ufficiale giudiziario, notificando il verbale delle ricerche, comprensivo dell’ingiunzione ex art. 492 e della intimazione al terzo, al debitore e al terzo.

2. L’ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale di pignoramento, che lo stesso creditore provvederà a notificare al debitore e al terzo.

3. Individuati i beni, l’ufficiale giudiziario consegna il verbale delle ricerche effettuate al creditore che ha 30 gg. di tempo per notificare il normale atto di pignoramento mobiliare presso terzi al debitore e al terzo e per iscrivere la causa a ruolo.

 

 

47. Nel caso di pignoramento eseguito in seguito alle ricerche telematiche ex art. 492 bis, quando il terzo dovrà emettere la dichiarazione ex art. 547?

 

1. Deve comparire all’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita.

2. Deve inviare al creditore e mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione ex art. 547 entro 10 giorni dalla notifica del atto di pignoramento svoltosi in seguito alla ricerche telematiche;

3. Deve inviare al creditore e mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione ex art. 547 entro 10 giorni dalla notifica del decreto del giudice dell’esecuzione che fissa la data per l’assegnazione o la vendita;

 

 

48. Possono essere pignorati nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza?

 

 

1. Sì, ma solo nella misura stabilita del giudice;

2. No, mai.

3. Sì, ma solo nei limiti di un quinto del loro valore.

 

 

48.a Se l’espropriazione presso terzi riguarda beni mobili, quale sarà il giudice competente?

 

1. il tribunale in composizione monocratica ma dal 2021 lo sarà il giudice di pace;

2. il tribunale in composizione collegiale;

3. il giudice di pace.

4. il giudice di pace in composizione collegiale.

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49. Vi sono differenze fra pignoramento mobiliare il pignoramento immobiliare?

 

1. Sì, vi sono differenze, in quanto nel pignoramento mobiliare ufficiale giudiziario notifica un atto al debitore dove sono indicati i beni da pignorare, mentre nel pignoramento immobiliare, l'ufficiale giudiziario si reca materialmente presso l'immobile da pignorare, lo identifica, e esegue il pignoramento;

2. No, visto che si tratta comunque di atti di pignoramento;

3. Sì, si tratta di procedimenti diversi;

 

 

 

50. Il pignoramento immobiliare si conclude con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore?

 

1. Sì, il pignoramento immobiliare si conclude con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore;

2. Si ritiene di no, perché il pignoramento immobiliare è una procedura, gli effetti del pignoramento decorrono dal momento in cui l'atto di pignoramento è trascritto presso i registri della conservatoria immobiliare;