4.  Domande esecuzione



31. Come si iscrive a ruolo la causa in seguito al pignoramento mobiliare?

 

1. L’ufficiale giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento, deve consegnare senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.

Il creditore, ricevuti gli atti, deve effettuarne le copie conformi. La conformità delle copie è attestata dal suo avvocato, e il potere certificativo è riconosciuto all’avvocato solo in questo caso.

Le copie autentiche del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto devono, insieme alla nota d’iscrizione a ruolo, essere depositate presso la cancelleria del giudice competente entro 15 giorni dalla consegna degli originali da parte dell’ufficiale giudiziario.

2. L’ufficiale giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento, deve consegnare senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore, ricevuti gli atti, deposita nella cancelleria del giudice competente il titolo esecutivo, il precetto, il verbale di pignoramento e la nota d’iscrizione a ruolo. Se tale operazione non avviene nei 15 giorni dalla consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario, il pignoramento effettuato perde efficacia.

3. L’ufficiale giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento, deposita il titolo esecutivo, il precetto e il verbale di pignoramento nella cancelleria del giudice competente. Ricevuti gli atti il cancelliere procederà a iscrivere la causa a ruolo.

 

31.a. Ma chi è competente per l’espropriazione mobiliare?

 

1. Il tribunale ma dal 2021 sarà competente il giudice di pace;

2. il giudice di pace, ma solo se è di valore inferiore a 30.000 euro.

3. il giudice di pace quale che sia il valore.

 

 

32. Il pignoramento di un autoveicolo si svolge nella stessa maniera rispetto a tutti gli altri beni mobili?

 

1. No, l’ufficiale giudiziario prende materialmente i veicolo e lo porta nella custodia del creditore; nel caso in cui non abbia le chiavi del mezzo, provvede con l’ausilio di un carro attrezzi alla sua rimozione.

2. Sì, il fatto che gli autoveicoli siano registrati non vuol dire che non siano beni mobili; la differenza, semmai, sta nel fatto che su tali veicoli si può accendere ipoteca (perché registrati), mentre per la generalità dei beni mobili non registrati l’ipoteca non è ammissibile, e l’unica forma di garanzia è il pegno.

3. No, trattandosi di un veicolo registrato il legislatore ha previsto una particolare procedura che prevede anche il coinvolgimento dei pubblici registri dove sono registrati gli autoveicoli e degli istituti di vendite giudiziarie;

 

 

33. Nell’espropriazione mobiliare entro quale termine devono intervenire i creditori chirografari?

 

1. Devono intervenire contestualmente al pignoramento;

2. Devono intervenire non oltre l'udienza fissata per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati;

3. Devono intervenire prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati.

 

 

34. Quale sarà la posizione dei creditori chirografari in caso di intervento tardivo in merito alla somma ricavata dalla vendita?

 

1. I creditori chirografari potranno soddisfarsi solo su quanto sarà avanzato dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori intervenuti tempestivamente;

2. I creditori chirografari non avranno alcun diritto sulla somma ricavata, e nel caso in cui questa sia superiore ai crediti del processo esecutivo, la parte eccedente sarà consegnata al debitore;

3. I creditori chirografari potranno comunque intervenire tardivamente, senza pregiudizio per il loro diritto, pagando all'erario una somma pari a un millesimo del loro credito, se è superiore a € 20.000, un centesimo del loro credito, se è inferiore a tale somma.

 

 

35. Nell'espropriazione mobiliare è prevista l'udienza dedicata alla distribuzione della somma ricavata?

 

1. No, non ci sarà tale udienza;

2. Sì, ci sarà questa udienza, e se i creditori non sono d'accordo sul progetto di distribuzione redatto dal giudice, sorgerà una controversia ex articolo 512;

3. No, non ci sarà questa udienza perché nell'espropriazione mobiliare si procede sempre con l'assegnazione dei beni pignorati ai creditori.

 

 

36. Nell'espropriazione mobiliare si può decidere fra la vendita o l'assegnazione, quando verrà presa tale decisione?

 

1. Questa decisione, nel caso in cui non si tratti di piccola espropriazione, è presa all'udienza dove si discute dell'assegnazione o della vendita; la decisione sarà presa dal presidente del tribunale;

2. Questa decisione, nel caso in cui non si tratti di piccola espropriazione, è presa all'udienza dove si discute dell'assegnazione o della vendita; la decisione sarà presa dal giudice dell'esecuzione;

3. La scelta fra assegnazione e vendita, è presa dai creditori nell'udienza in cui si discuterà circa le modalità dell'assegnazione o della vendita.

 

 

37. Si parla di vendita all'incanto o tramite commissionario, qual è la differenza?

 

1. La vendita all’incanto è quella affidata a un professionista iscritto in appositi albi o al notaio, mentre quella tramite commissionario è affidata a una commissione eletta dai creditori;

2. La vendita all'incanto è fatta attraverso la pubblicazione di beni da vendere sui giornali a ciò autorizzati, mentre quella tramite commissionario è fatta affidando l'incarico di vendere i beni al cancelliere del tribunale;

3. Sostanzialmente la vendita all'incanto è una vendita all'asta, dove il bene pignorato sarà aggiudicato all'offerente che abbia fatto l'offerta più alta, mentre la vendita tramite commissionario consiste in un mandato affidato a un soggetto detto, appunto, commissionario che avrà avuto l'incarico di vendere i beni pignorati;

 

 

38. Chi redige il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita nell'espropriazione mobiliare?

 

1. Il progetto è redatto dai creditori, ma nel caso in cui questi non si mettano d'accordo, sarà il giudice a provvedere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati;

2. Il progetto è redatto dal giudice dell'esecuzione, e nei casi in cui sorgano contestazioni circa la divisione operata dal giudice, sorgerà una controversia ex articolo 512;

3. Il progetto è redatto da un esperto nominato dal giudice dell'esecuzione iscritto in appositi Albi; lo stesso progetto è poi sottoposto all'approvazione dei creditori; se lo approvano, si procederà alla distribuzione della somma ricavata, se non lo approvano, sarà il giudice dell'esecuzione a procedere alla distribuzione.

 

 

39. Quando si procede all'espropriazione mobiliare presso terzi?

 

1. Quando si vogliano pignorare crediti che il debitore ha nei confronti dei terzi, oppure beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi, ma di cui lui non ha la diretta disponibilità;

2. Si procede quando vi siano dei beni del debitore che non si trovano presso la residenza del debitore stesso;

3. Si procede a tale espropriazione quando il debitore ha venduto dei beni ad un terzo, in base a un atto che però è stato successivamente dichiarato nullo.

 

 

40. C’è un solo modo di procedere al pignoramento mobiliare presso terzi?

 

1. No, dipende dal tipo di bene sottoposto a pignoramento, cioè se è un bene mobile o credito;

2. Sì, dove si è mai visto che la stessa procedura possa svolgersi in due modi diversi?

3. No, la procedura è diversa quando la ricerca dei beni da pignorare è eseguita in via telematica ex art. 492 bis;