4. Domande esecuzione
31.
Come si iscrive a ruolo la causa in seguito al pignoramento mobiliare? 1. L’ufficiale
giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento, deve
consegnare senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto. Il creditore,
ricevuti gli atti, deve effettuarne le copie conformi. La conformità
delle copie è attestata dal suo avvocato, e il potere certificativo è
riconosciuto all’avvocato solo in questo caso. Le copie
autentiche del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto
devono, insieme alla nota d’iscrizione a ruolo, essere depositate presso
la cancelleria del giudice competente entro 15 giorni dalla consegna
degli originali da parte dell’ufficiale giudiziario. 2. L’ufficiale
giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento, deve
consegnare senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto. Il creditore, ricevuti gli atti, deposita nella
cancelleria del giudice competente il titolo esecutivo, il precetto, il
verbale di pignoramento e la nota d’iscrizione a ruolo. Se tale
operazione non avviene nei 15 giorni dalla consegna degli atti da parte
dell’ufficiale giudiziario, il pignoramento effettuato perde efficacia. 3. L’ufficiale
giudiziario, compiute tutte le operazioni relative al pignoramento,
deposita il titolo esecutivo, il precetto e il verbale di pignoramento
nella cancelleria del giudice competente. Ricevuti gli atti il
cancelliere procederà a iscrivere la causa a ruolo.
31.a.
Ma chi è competente per l’espropriazione mobiliare? 1. Il tribunale
ma dal 2021 sarà competente il giudice di pace; 2. il giudice di
pace, ma solo se è di valore inferiore a 30.000 euro. 3. il giudice di
pace quale che sia il valore.
32.
Il pignoramento di un autoveicolo si svolge nella stessa maniera
rispetto a tutti gli altri beni mobili? 1. No,
l’ufficiale giudiziario prende materialmente i veicolo e lo porta nella
custodia del creditore; nel caso in cui non abbia le chiavi del mezzo,
provvede con l’ausilio di un carro attrezzi alla sua rimozione. 2. Sì, il fatto
che gli autoveicoli siano registrati non vuol dire che non siano beni
mobili; la differenza, semmai, sta nel fatto che su tali veicoli si può
accendere ipoteca (perché registrati), mentre per la generalità dei beni
mobili non registrati l’ipoteca non è ammissibile, e l’unica forma di
garanzia è il pegno. 3. No,
trattandosi di un veicolo registrato il legislatore ha previsto una
particolare procedura che prevede anche il coinvolgimento dei pubblici
registri dove sono registrati gli autoveicoli e degli istituti di
vendite giudiziarie;
33. Nell’espropriazione mobiliare entro
quale termine devono intervenire i creditori chirografari? 1. Devono
intervenire contestualmente al pignoramento; 2. Devono
intervenire non oltre l'udienza fissata per l'assegnazione o la vendita
dei beni pignorati; 3. Devono
intervenire prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni
pignorati.
34.
Quale sarà la posizione dei creditori chirografari in caso di intervento
tardivo in merito alla somma ricavata dalla vendita? 1. I creditori
chirografari potranno soddisfarsi solo su quanto sarà avanzato dopo che
siano stati soddisfatti gli altri creditori intervenuti tempestivamente; 2. I creditori
chirografari non avranno alcun diritto sulla somma ricavata, e nel caso
in cui questa sia superiore ai crediti del processo esecutivo, la parte
eccedente sarà consegnata al debitore; 3. I creditori
chirografari potranno comunque intervenire tardivamente, senza
pregiudizio per il loro diritto, pagando all'erario una somma pari a un
millesimo del loro credito, se è superiore a € 20.000, un centesimo del
loro credito, se è inferiore a tale somma.
35.
Nell'espropriazione mobiliare è prevista l'udienza dedicata alla
distribuzione della somma ricavata? 1. No, non ci
sarà tale udienza; 2. Sì, ci sarà
questa udienza, e se i creditori non sono d'accordo sul progetto di
distribuzione redatto dal giudice, sorgerà una controversia ex articolo
512; 3. No, non ci
sarà questa udienza perché nell'espropriazione mobiliare si procede
sempre con l'assegnazione dei beni pignorati ai creditori.
36.
Nell'espropriazione mobiliare si può decidere fra la vendita o
l'assegnazione, quando verrà presa tale decisione? 1. Questa
decisione, nel caso in cui non si tratti di piccola espropriazione, è
presa all'udienza dove si discute dell'assegnazione o della vendita; la
decisione sarà presa dal presidente del tribunale; 2. Questa
decisione, nel caso in cui non si tratti di piccola espropriazione, è
presa all'udienza dove si discute dell'assegnazione o della vendita; la
decisione sarà presa dal giudice dell'esecuzione; 3. La scelta fra
assegnazione e vendita, è presa dai creditori nell'udienza in cui si
discuterà circa le modalità dell'assegnazione o della vendita.
37.
Si parla di vendita all'incanto o tramite commissionario, qual è la
differenza? 1. La vendita
all’incanto è quella affidata a un professionista iscritto in appositi
albi o al notaio, mentre quella tramite commissionario è affidata a una
commissione eletta dai creditori; 2. La vendita
all'incanto è fatta attraverso la pubblicazione di beni da vendere sui
giornali a ciò autorizzati, mentre quella tramite commissionario è fatta
affidando l'incarico di vendere i beni al cancelliere del tribunale; 3.
Sostanzialmente la vendita all'incanto è una vendita all'asta, dove il
bene pignorato sarà aggiudicato all'offerente che abbia fatto l'offerta
più alta, mentre la vendita tramite commissionario consiste in un
mandato affidato a un soggetto detto, appunto, commissionario che avrà
avuto l'incarico di vendere i beni pignorati;
38.
Chi redige il piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita
nell'espropriazione mobiliare? 1. Il progetto è
redatto dai creditori, ma nel caso in cui questi non si mettano
d'accordo, sarà il giudice a provvedere alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita dei beni pignorati; 2. Il progetto è
redatto dal giudice dell'esecuzione, e nei casi in cui sorgano
contestazioni circa la divisione operata dal giudice, sorgerà una
controversia ex articolo 512; 3. Il progetto è
redatto da un esperto nominato dal giudice dell'esecuzione iscritto in
appositi Albi; lo stesso progetto è poi sottoposto all'approvazione dei
creditori; se lo approvano, si procederà alla distribuzione della somma
ricavata, se non lo approvano, sarà il giudice dell'esecuzione a
procedere alla distribuzione.
39.
Quando si procede all'espropriazione mobiliare presso terzi? 1. Quando si
vogliano pignorare crediti che il debitore ha nei confronti dei terzi,
oppure beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi, ma di cui
lui non ha la diretta disponibilità; 2. Si procede
quando vi siano dei beni del debitore che non si trovano presso la
residenza del debitore stesso; 3. Si procede a
tale espropriazione quando il debitore ha venduto dei beni ad un terzo,
in base a un atto che però è stato successivamente dichiarato nullo.
40.
C’è un solo modo di procedere al pignoramento mobiliare presso terzi? 1. No, dipende
dal tipo di bene sottoposto a pignoramento, cioè
se è un bene mobile o credito; 2. Sì, dove si è
mai visto che la stessa procedura possa svolgersi in due modi diversi? 3. No, la
procedura è diversa quando la ricerca dei beni da pignorare è eseguita
in via telematica ex art. 492 bis;
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