3.  Domande esecuzione



21. La vendita forzata fa acquistare all'aggiudicatario i beni a titolo originario o a titolo derivativo?

1. La questione è controversa, ma si ritiene che l'aggiudicatario acquisisca la proprietà dei beni a titolo derivativo;

2. Non ci sono dubbi circa il fatto che l'aggiudicatario acquisisca la proprietà dei beni venduti attraverso la vendita forzata a titolo originario;

3. In realtà l'aggiudicatario non acquista, attraverso la vendita forzata, un vero e proprio diritto di proprietà sui beni, ma questi gli sono concessi dallo Stato per un periodo di tempo indeterminato; al primo inadempimento da parte del aggiudicatario, i beni torneranno ad essere di proprietà del debitore, per poi essere di nuovo venduti forzatamente.

 

 

 

22. Che cosa s’intende per assegnazione dei beni pignorati?

1. L'assegnazione è il modo privilegiato per soddisfare i creditori del processo esecutivo; infatti questi saranno maggiormente soddisfatti quando diverranno proprietari dei beni pignorati, che poi saranno liberi di vendere o meno;

2. L'assegnazione è un modo alternativo alla vendita per soddisfare i creditori, nel senso che i beni pignorati invece di essere venduti, potranno essere assegnati in proprietà ai creditori del processo esecutivo; di regola però all'assegnazione si giunge solo quando non si sia riusciti a vendere i beni pignorati;

3. I modi per soddisfare i creditori del processo esecutivo, sono la vendita e l'assegnazione; tuttavia l'assegnazione sarà possibile solo quando, prima del pignoramento, il creditore che chiede l'assegnazione, e il debitore abbiano stipulato un apposito patto, in base al quale, in caso di inadempimento del debitore, il bene oggetto della garanzia passi senz'altro al creditore. Il giudice dell'esecuzione non dovrà fare altro che prendere atto di tale patto, e quindi assegnare il bene al creditore.

 

 

 

22. a. Quando deve essere presentata l’istanza di vendita?

1. Di regola dopo 10 e non oltre 45 giorni dal pignoramento;

2. Di regola dopo 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento;

3. Di regola dopo 15 e non oltre 90 giorni dal pignoramento

 

 

 

23. Che cosa avranno a oggetto le eventuali controversie sorte in occasione della distribuzione della somma ricavata?

1. Tali controversie avranno a oggetto la regolarità del processo esecutivo; queste controversie saranno discusse in occasione della distribuzione della somma ricavata;

2. Tali controversie sorgeranno tra i creditori concorrenti oppure tra creditore e debitore, o terzo assoggettato alla espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, oppure circa la sussistenza dei diritti di prelazione;

3. Tali controversie sorgeranno tra debitore e creditori, quando il debitore intenda contestare la competenza per territorio del tribunale che sta svolgendo l'esecuzione.

 

 

 

24. Le controversie sorte in sede di distribuzione della somma ricavata, dopo la fase preliminare, saranno risolte secondo le forme dell'opposizione all'esecuzione, oppure secondo le forme dell'opposizione agli atti esecutivi?

1. Dell'opposizione all'esecuzione;

2. Dell'opposizione agli atti esecutivi;

3. Saranno risolte, in realtà, dopo la fase preliminare, secondo le forme del normale processo di cognizione.

 

 

 

25. In sostanza, come si svolge il pignoramento mobiliare?

1. In sostanza l'ufficiale giudiziario si reca materialmente dal debitore, o nei luoghi a lui appartenenti, e ricerca le cose da pignorare; individuate tali cose procederà a pignoramento;

2. In sostanza l'ufficiale giudiziario notifica un atto al debitore, in cui sono indicate le cose da pignorare;

3. In sostanza l'ufficiale giudiziario notifica un atto debitore, in cui sono indicate le cose da pignorare; successivamente si recherà presso il debitore per individuare e prendere materialmente le cose già pignorate.

 

 

 

26. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione arte o mestiere, possono essere pignorati?

1. Sì, sono sempre pignorabili insieme agli altri beni del debitore, ma l'ufficiale giudiziario dovrà preferibilmente pignorare gli altri beni del debitore, prima di giungere al pignoramento di detti beni;

2. No, perché si tratta di beni assolutamente impignorabili;

3. Sì, ma solo quando gli altri beni mobili già pignorati siano insufficienti per soddisfare il creditore; in tal caso, salvo che si tratti di società, e di imprese commerciali, i beni potranno essere pignorati solo nei limiti di un quinto;

 

 

 

27. In che modo l'ufficiale giudiziario potrà valutare il valore dei beni pignorati?

1. L'ufficiale giudiziario stimerà i beni pignorati in base alla sua esperienza, ma può anche avvalersi dell'assistenza di un esperto;

2. L'ufficiale giudiziario stimerà il valore dei beni pignorati secondo dei listini che sono pubblicati su Internet dal tribunale di appartenenza;

3. L'ufficiale giudiziario stimerà il valore dei beni pignorati solo avvalendosi di uno stimatore regolarmente iscritto in un apposito albo, tenuto presso il ministero delle finanze; lo stimatore non sarà necessario, quando l'ufficiale giudiziario risulterà iscritto in tale albo.

 

 

 

28. Che cosa succede nel momento in cui l'ufficiale giudiziario trova un altro ufficiale giudiziario che già sta svolgendo un pignoramento sui beni del debitore?

1. In questo caso l'ufficiale giudiziario dovrà aspettare che il suo collega termini le operazioni; quando avrà finito potrà procedere al pignoramento sui beni non pignorati dal suo collega;

2. È il caso dell'unione di pignoramenti, in questa situazione l'ufficiale giudiziario provvederà a fare il pignoramento insieme al suo collega, e del pignoramento né sarà redatto un unico verbale;

3. L'ufficiale giudiziario dovrà aspettare che il suo collega termini le operazioni, successivamente provvederà a pignorare gli stessi beni già pignorati, redigendo apposito verbale separato da quello già redatto dal suo collega.

 

 

 

29. Il debitore può essere nominato custode dei beni pignorati?

1. Sì, ma con il consenso del creditore;

2. No, perché sarebbe troppo elevato il rischio per il creditore;

3. No, ma per il motivo che i beni pignorati sono sempre sottratti al debitore, e affidati a un istituto di vendite giudiziarie.

 

 

 

30. Se l’espropriazione mobiliare è di valore inferiore a € 20.000, si seguiranno regole parzialmente diverse dall'espropriazione mobiliare con beni di valore superiore a tale somma?

1. Sì, avremo l'ipotesi della piccola espropriazione, che prevede sempre automaticamente la diretta distribuzione della somma ricavata ai creditori;

2. Sì, avremo l'ipotesi della piccola espropriazione, perché può anche non aversi l'udienza prevista per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati;

3. No, salvo però il fatto che il creditore procedente non deve avvisare gli altri creditori muniti di diritti di prelazione il cui credito risulti da pubblici registri.