2.  Domande esecuzione


11. Con il pignoramento il debitore perde la proprietà dei beni?

1. Sì, con il pignoramento il debitore perde la proprietà dei beni pignorati, ma nel caso in cui il processo esecutivo si  estingue, i beni torneranno in proprietà del debitore;

2. No, sostanzialmente ne perde il possesso, e quindi gli eventuali atti compiuti dal debitore sui beni pignorati, saranno inopponibili ai creditori del processo esecutivo;

3. Sì, con il pignoramento il debitore perde la proprietà dei beni pignorati, e nel caso in cui il processo esecutivo si estingua, i beni passeranno in proprietà dello Stato.

 

 

 

12. Se l'ufficiale giudiziario va a pignorare un credito, che però era stato ceduto dal debitore, tale credito potrà essere comunque utilmente pignorato?

1. Dipende, il cessionario di un credito, cioè il nuovo creditore prevarrà sul pignoramento dello stesso credito se ha notificato l'avvenuta cessione del credito o ha ricevuto l'accettazione del debitore ceduto prima dell'atto di pignoramento, diversamente prevarrà il pignoramento;

2. Nel caso in cui sia stato pignorato un credito del debitore, ceduto però dallo stesso debitore, il cessionario del credito prevarrà sul pignoramento solo quando dimostri con un atto avente data certa anteriore al pignoramento che ha acquistato il credito prima dello stesso pignoramento;

3. Una volta che l'ufficiale giudiziario ha pignorato un credito del debitore, questo è comunque assoggettato al pignoramento, proprio perché ancora nella disponibilità del debitore pignorato.

 

 

 

13. Il debitore, una volta che l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento, può evitarlo chiedendo la conversione del pignoramento?

1. No, ma per il semplice motivo che non è possibile convertire il pignoramento, tuttavia il debitore poteva evitare lo stesso pignoramento pagando l'intera somma dovuta nelle mani dell'ufficiale giudiziario, comprensiva delle spese di procedimento.

2. Sì, pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'intera somma dovuta, comprensiva delle spese, praticamente eviterà il pignoramento;

3. No, perché la conversione del pignoramento fa riferimento a un pignoramento già avvenuto, ed è per questo motivo che se ne chiede la conversione;

 

 

 

14. Cosa s’intende per estensione del pignoramento?

1. In generale si fa riferimento a quei casi in cui il pignoramento non sia stato sufficiente a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, in tal caso il creditore procedente può invitare i creditori intervenuti a soddisfarsi su altri beni del debitore utilmente pignorabili, se questi non si avvalgono dell'invito del creditore che ha eseguito il pignoramento, saranno soddisfatti solo dopo la soddisfazione del creditore procedente;

2. Si fa riferimento a tutti i casi in cui il pignoramento si estende non solo sui beni pignorati del debitore, ma anche su beni di terzi erano a loro volta debitori del debitore che ha subito il pignoramento;

3. L'estensione del pignoramento si ha ogni qual volta i beni pignorati non siano sufficienti a soddisfare i creditori, sia il creditore procedente, sia i creditori intervenuti; in questo caso l'ufficiale giudiziario di sua iniziativa estende il pignoramento anche ad altri beni del debitore che siano utilmente pignorabili.

 

 

 

15. Nel processo esecutivo possono intervenire gli altri creditori del debitore che ha subito il pignoramento?

1. Sì, possono intervenire;

2. Sì, possono intervenire, e devono essere avvertiti dell'esistenza del pignoramento dal giudice dell'esecuzione;

3. Sì, possono intervenire ma solo quelli che hanno un diritto di prelazione sui beni pignorati.

 

 

 

16. Chi sono i creditori che possono intervenire nel processo esecutivo?

1. Come principio generale possono intervenire tutti i creditori così come stabilito dall'articolo 2741 del codice civile, ma in realtà il codice di procedura civile seleziona le categorie dei creditori che possono realmente intervenire nel processo;

2. Possono intervenire tutti gli altri creditori che come quello procedente hanno titolo esecutivo, mentre gli altri creditori non muniti di titolo non possono intervenire nel processo esecutivo, ma saranno costretti a munirsi di tale titolo;

3. Possono intervenire solamente i creditori che siano stati avvertiti dell'esistenza del processo esecutivo dal giudice dell'esecuzione.

 

 

 

17. In quali termini possono intervenire i creditori del processo esecutivo?

1. I creditori, in via generale, e salvi casi previsti dalle singole procedure espropriative, possono intervenire fino al momento in cui sarà distribuita la somma ricavata dalla vendita;

2. In via generale, e salvi casi previsti dalle singole procedure espropriative, i creditori possono intervenire fino al giorno fissato per il pignoramento;

3. In via generale, e salvi i casi previsti dalle singole procedure espropriative, i creditori possono intervenire con ricorso che deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione;

 

 

 

18. Che cosa succede se è intervenuto un creditore non munito di titolo esecutivo?

1. Il creditore non munito di titolo esecutivo deve provocare il contraddittorio con il debitore, per verificare se quest'ultimo contesti o meno il suo credito; in caso di contestazione, il creditore potrà presentare istanza al giudice dell'esecuzione, affinché gli siano accantonate le somme che gli spetterebbero, ma per fare ciò dovrà dimostrare di aver proposto, nei 30 giorni successivi all'udienza dove è avvenuto il disconoscimento, l'azione necessaria affinché ottenga un titolo esecutivo;

2. Il creditore non munito di titolo esecutivo deve provocare il contraddittorio con il debitore, per verificare se quest'ultimo contesti o meno il suo credito; in caso di contestazione, il giudice dell'esecuzione accantonerà le somme che spettano al creditore che ha subito la contestazione, che comunque gli saranno consegnate quando il debitore, di nuovo sollecitato dal creditore, riconoscerà anche implicitamente di essere debitore del creditore non munito di titolo esecutivo;

3. Se è intervenuto un creditore non munito di titolo esecutivo, questi potrà ottenere la soddisfazione del suo credito, ma solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori muniti di titolo esecutivo; per evitare però tale situazione, non dovrà provocare un contraddittorio con il debitore, e se questi riconosce di essere tale, godrà della parità di trattamento con gli altri creditori;

 

 

 

19. Nel caso di concorso di creditori, si applicherà la regola della par condicio creditorum?

1. Sì, ma bisogna distinguere tra creditori muniti di titolo esecutivo, e creditori non muniti di titolo esecutivo; questi ultimi avranno diritto a concorrere con i creditori muniti di titolo esecutivo, solo quando il debitore avrà riconosciuto in udienza il loro credito;

2. Sì, ma bisognerà comunque rispettare le regole, in merito alla distribuzione della somma ricavata, tra creditori chirografari e creditori privilegiati;

3. No, perché il codice di procedura civile prevede un ordine di rimborso della somma ricavata tra diversi creditori, ed infatti saranno soddisfatti per primi quelli muniti di titolo esecutivo, sulla somma rimanente saranno soddisfatti i creditori che hanno delle cause legittime di prelazione, ed infine saranno soddisfatti i creditori chirografari, ovviamente non muniti di titolo esecutivo.

 

 

 

20. Qual è lo scopo della vendita forzata?

1. Scopo della vendita forzata, è quello di sottrarre fisicamente, e con l'assistenza delle forze dell'ordine, se è necessario, i beni al debitore.

2. Lo scopo della vendita forzata è quello di sanzionare il debitore inadempiente che ha subito il pignoramento;

3. Lo scopo è di trasformare i beni pignorati in danaro da distribuire ai creditori;