1 Domande esecuzione

 

1. Qual è lo scopo del processo esecutivo?

1. Scopo del processo esecutivo è quello di rendere concretamente ragione al creditore quando il suo diritto possa essere leso in maniera grave o irreparabile;

2. Lo scopo è processo esecutivo è quello di accertare il diritto della parte che lo aziona;

3. È quello di rendere concreto il comando contenuto in un titolo esecutivo; di conseguenza scopo fondamentale del processo esecutivo è quello di mettere a disposizione del creditore gli organi dello Stato affinché possa ottenere la loro collaborazione al fine di soddisfare materialmente il suo credito;

 

 

 

2. Quando il diritto contenuto in titolo esecutivo è certo?

1. In realtà non esiste una regola sostanziale che individui il requisito della certezza del diritto contenuto in un titolo esecutivo, e quindi possiamo concludere che un diritto contenuto nel titolo esecutivo è certo, quando la legge lo ritenga tale, cioè quando la legge la incorpori il diritto del creditore in un titolo esecutivo;

2. Il diritto contenuto in un titolo esecutivo è certo quando è rappresentato in una sentenza;

3. Il diritto contenuto in un titolo esecutivo è certo quando rappresenta un diritto avente efficacia costitutiva.

 

 

3. Se il creditore ha una cambiale, può iniziare con questa, che è un titolo esecutivo, l'esecuzione in forma specifica?

1. Sì, essendo la cambiale un titolo esecutivo, possono essere azionati tutti processi di esecuzione, compresi quelli in forma specifica;

2. No, le esecuzioni in forma specifica non possono essere azionate con una cambiale;

3. No, ma perché è sbagliata la premessa, visto che i titoli esecutivi non possono essere di formazione privata, come la cambiale, ma possono essere solo di formazione giudiziale, oppure provenienti da notaio.

 

 

 

4. Se il titolo esecutivo è un atto ricevuto da notaio, si potrà con questo azionare un processo di esecuzione forzata di consegna o rilascio?

1. Sì, è possibile perché il codice prevede espressamente tale eventualità;

2. No, con tale titolo sarà sicuramente possibile l'espropriazione forzata, ma non quella per consegna rilascio, che può essere azionata solo attraverso un titolo di formazione giudiziale;

3. Sì, visto che con un titolo rappresentato da un atto ricevuto da notaio è espressamente previsto che possono essere azionati i processi di esecuzione forzata relativi agli obblighi di fare di non fare a maggior ragione, è possibile azionare un processo di esecuzione forzata per consegna rilascio.

 

 

 

5. Che significa dire che un titolo esecutivo deve essere spedito in forma esecutiva?

1. Significa che il titolo esecutivo, prima di essere messo in esecuzione, deve essere approvato dal giudice dell'esecuzione, e poi spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Significa che il titolo esecutivo, prima di essere messo effettivamente in esecuzione, deve essere spedito al debitore attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno;

3. Significa che sul titolo di formazione giudiziale e per gli atti ricevuti da notaio, è necessario apporre la formula esecutiva;

 

 

 

6. Che cosa è il precetto?

1. Il precetto è un atto di parte, attraverso cui il creditore intima il debitore ad adempiere a quanto contenuto nel titolo esecutivo;

2. Il precetto è un atto di parte, attraverso cui creditore ingiunge al debitore ad adempiere a quanto contenuto nel titolo esecutivo;

3. Il precetto è un atto dell'ufficiale giudiziario, attraverso cui questi intima al debitore ad adempiere a quanto contenuto nel titolo esecutivo.

 

 

 

6.a. Cosa deve contenere il precetto a pena di nullità?

1. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti,  la data di notificazione del titolo esecutivo;

2. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione del nome del creditore, e la data di notificazione del titolo esecutivo;

3. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, e l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;

 

 

 

7. Quando il creditore potrà iniziare l'azione esecutiva una volta che ha notificato il precetto?

1. Il creditore potrà sempre iniziare l'azione esecutiva dal giorno successivo alla notifica del titolo esecutivo, e comunque non oltre 90 giorni da detta notifica;

2. Il creditore, di regola, potrà iniziare l'azione esecutiva solo dopo 10 giorni la notifica del titolo esecutivo, e non oltre 90 giorni dalla stessa;

3. Il creditore di regola, potrà iniziare l'azione esecutiva solo dopo 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e non oltre 180 giorni dalla notifica della stessa.

 

 

 

8. In caso di espropriazione forzata, quando inizia il processo esecutivo?

1. Il processo esecutivo inizia con l'istanza con cui si chiede al giudice di fissare l'udienza per la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati.

2. Il processo esecutivo inizia con la notifica del precetto;

3. Il processo esecutivo inizia con il pignoramento;

 

 

 

9. Che cosa è il pignoramento?

1. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione, e i frutti di essi;

2. Il pignoramento consiste in una intimazione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione, e i frutti di essi;

3. Il pignoramento consiste nella garanzia che l'ufficiale giudiziario crea sui beni soggetti all'espropriazione forzata; in caso di inadempimento del debitore, l'ufficiale giudiziario provvederà alla vendita dei beni pignorati.

 

 

 

10. Il creditore può chiedere che si proceda a pignorare i beni del debitore in seguito a ricerche telematiche?

1. Sì, ma deve presentare istanza del creditore all’ufficiale giudiziario del circondario  del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

2. Sì, ma deve presentare istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

3. Evidentemente no, perché sarebbe una grave violazione della privacy del debitore.