Risposta 22
22.
Qual è il termine per agire con l’azione di reintegrazione?-1
1. Per l'azione di reintegrazione il
termine è di un anno dallo spoglio, se violento, o di un anno dalla
conoscenza dello spoglio, se è clandestino; 2. Per l'azione
di reintegrazione il termine è di sei mesi dallo spoglio, se violento, e
di due anni dalla conoscenza dello spoglio, se è clandestino; 3. Fino a quando
dura lo spoglio sarà sempre possibile agire con l'azione di
reintegrazione, ma quando lo spoglio è cessato, si potrà agire, per i
danni, nel termine di sei mesi dalla reintegrazione nel possesso.
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