Risposta 22

 

22. Qual è il termine per agire con l’azione di reintegrazione?-1

 

1. Per l'azione di reintegrazione il termine è di un anno dallo spoglio, se violento, o di un anno dalla conoscenza dello spoglio, se è clandestino;

2. Per l'azione di reintegrazione il termine è di sei mesi dallo spoglio, se violento, e di due anni dalla conoscenza dello spoglio, se è clandestino;

3. Fino a quando dura lo spoglio sarà sempre possibile agire con l'azione di reintegrazione, ma quando lo spoglio è cessato, si potrà agire, per i danni, nel termine di sei mesi dalla reintegrazione nel possesso.