2 Domande procedimenti cautelari Nelle risposte, in grassetto le risposte esatte.
11.
Cosa succede se nei 60 giorni il giudizio di merito non è iniziato? 2. Se si tratta
di ipotesi diverse dall'articolo 700, denuncia di nuova opera o di danno
temuto, o di casi di provvedimenti che possono anticipare gli effetti di
una sentenza di merito, il provvedimento cautelare manterrà la sua
efficacia, anche se non passerà in giudicato, negli altri casi diventerà
inefficace; 3. Nel caso in
cui nei 60 giorni non sia iniziato il procedimento di merito, la parte
più diligente con atto notificato all'altra parte riassumerà il
procedimento cautelare, chiedendo al giudice di fissare una nuova data
per iniziare il procedimento di merito; nel caso in cui, però, dopo la
nuova data fissata dal giudice non si dia luogo a procedimento di
merito, il giudice cancellerà la causa dal ruolo, e non sarà più
possibile chiedere il provvedimento cautelare relativamente a quella
situazione.
12.
E’ possibile che un provvedimento cautelare sia preso con decreto? 1. Sì è
possibile, e ciò accade quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, e quindi in
seguito al ricorso, il giudice decide la questione, senza sentire
d'altra parte, con decreto motivato, ma che poi dovrà essere confermato
modificato o revocato, nel contraddittorio con l'altra parte, con
ordinanza. 2. Sì è
possibile, e ciò accade quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, e quindi in
seguito al ricorso il giudice decide la questione, senza sentire d'altra
parte, con decreto motivato chiudendo la procedura. 3. No, anche in
casi di estrema urgenza, tanto da non permettere che sia sentita l'altra
parte, il giudice pronuncerà sempre ordinanza, anche quando, in seguito
all’instaurazione del contraddittorio, dovrà modificare confermare o
revocare il provvedimento cautelare già preso.
13.
È possibile impugnare il provvedimento cautelare? 1. Sì è
possibile, si può sempre chiedere la revoca o la modifica del
provvedimento cautelare allo stesso giudice che lo ha pronunciato, ma
solo quando si verifichino mutamenti di circostanze; 2. Sì è possibile
sempre impugnare il provvedimento cautelare preso dal tribunale in
composizione monocratica, proponendo appello alla corte di appello entro
15 giorni dall'ordinanza che ha deciso la questione cautelare; 3. Sì è
possibile, se l'ordinanza è stata presa dal tribunale monocratico, si
può proporre reclamo al collegio con ricorso entro il termine perentorio
di 15 giorni dall'ordinanza, oppure dalla sua comunicazione se è stata
presa fuori di udienza;
14. Quando il mancato inizio del
processo di merito, o l'estinzione dello stesso, siano condizioni per
l'efficacia del provvedimento cautelare, il mancato inizio del processo
di merito o l'estinzione dello stesso, provocano l'automatica
inefficacia del provvedimento cautelare? 1. No, sarà
necessario seguire una procedura davanti al giudice che emise il
provvedimento cautelare, se non sorgono contestazioni, il provvedimento
cautelare perderà efficacia, ma se sorgono contestazioni, il giudice
deciderà circa l'efficacia del provvedimento cautelare con sentenza
provvisoriamente esecutiva; 2. Sì, il mancato
inizio del processo di merito o la sua estinzione comporterà
l'inefficacia automatica del provvedimento cautelare; 3. No, sarà
necessario seguire una procedura, e infatti entro 15 giorni dalla
scadenza dei termini per iniziare il procedimento cautelare, oppure
entro 15 giorni dall'ordinanza di dichiarazione dell'estinzione del
processo, la parte interessata, con reclamo al collegio, dovrà chiedere
che sia dichiarata l'inefficacia del provvedimento cautelare.
15.
Nel caso in cui l'istanza cautelare sia stata rigettata, per
insussistenza dei presupposti di fumus boni iuris o del periculum in
mora, è possibile riproporre istanza di provvedimento cautelare per gli
stessi fatti? 1. Sì, ma solo se
si adducano dei mutamenti di circostanze, oppure si fanno valere nuove
situazioni di fatto di diritto; 2. No, l'unico
modo per procedere di fronte a un rigetto della richiesta di
provvedimento cautelare, è quello di proporre reclamo; 3. No, una volta
rigettata la richiesta, su questa si è formato il giudicato, e quindi
non è possibile alcun tipo di riproposizione o impugnazione.
16.
È possibile chiedere la revoca o la modifica del provvedimento
cautelare? E se sì, davanti a chi? 1. È possibile
chiedere tale revoca è tale modifica, quando si allegano fatti anteriori
alla concessione del provvedimento cautelare, di cui si è acquisita la
conoscenza solo successivamente al provvedimento, oppure quando
avvengano mutamenti di circostanze, rispetto al momento in cui è stato
concesso il provvedimento; la richiesta è proposta al giudice istruttore
della causa di merito, anche quando il provvedimento sia stato concesso
prima dell'inizio della causa di merito, ma se il giudizio di merito non
è stato ancora iniziato, la domanda di revoca o di modifica la proposta
allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e
ugualmente accade quando il giudizio di merito sì è estinto; 2. È possibile
chiedere tale revoca e tale modifica, quando si allegano fatti anteriori
alla concessione del provvedimento cautelare, di cui si è acquisita la
conoscenza solo successivamente al provvedimento, oppure quando vengano
mutamenti di circostanze, rispetto al momento in cui è stato concesso il
provvedimento, la richiesta è proposta, in tutti i casi, al giudice
istruttore della causa di merito, ma se il processo si è estinto, la
richiesta va presentata con reclamo al collegio; 3. Non è mai
possibile chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare
già emesso, visto che l'unica possibilità concessa dal codice di
procedura civile e quella dell’impugnazione attraverso reclamo davanti
al collegio.
17.
Come si attua il provvedimento cautelare? 1. Si seguiranno
le forme previste per l'espropriazione, se il provvedimento ha ad
oggetto somme di danaro o cose mobili fungibili, quelle previste per
l'esecuzione in forma specifica, se a oggetto beni immobili, oppure
obblighi di fare o di non fare; 2. Se il
provvedimento ha a oggetto somme di danaro, l'attuazione sarà effettuata
attraverso le forme del pignoramento, se compatibili, mentre gli altri
casi il giudice determinerà le modalità di attuazione del provvedimento
cautelare;
18.
Qual è la differenza fondamentale tra il sequestro giudiziario e il
sequestro conservativo? 1. Il sequestro
giudiziario è disposto dal giudice quando il ricorrente abbia timore di
perdere la garanzia dei beni oggetto di un credito, mentre il sequestro
conservativo e chiesto al giudice quando il ricorrente tema che il bene
in possesso o in proprietà dell'altra parte, possa essere deteriorato o
distrutto; 2. Sono molto
diversi fra di loro, anche nella procedura; fermo restando la generale
possibilità di applicare il rito cautelare uniforme, nel sequestro
conservativo abbiamo un creditore che ha il fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, mentre nel sequestro giudiziario abbiamo
l'esistenza di una controversia sulla proprietà o in possesso, che
comporta, come conseguenza, l'opportunità di provvedere alla custodia o
alla gestione dei beni controversi; 3. Non vi sono
differenze fondamentali tra sequestro giudiziario e sequestro
conservativo, in quanto entrambi tendono a conservare i beni
sottraendoli a chi li detiene, solo che il sequestro giudiziario è
chiesto al tribunale in composizione collegiale, mentre il sequestro
conservativo e chiesto al tribunale in composizione monocratica.
1. È possibile
chiedere questo provvedimento cautelare, quando il comportamento del
proprietario o del possessore del bene faccia ritenere la probabile
esistenza di un reato; in tal caso, condizione di procedibilità della
richiesta, è la presentazione di una denuncia innanzi alle autorità di
polizia; 2. È possibile
chiedere tale provvedimento cautelare, quando il creditore tema di
perdere la garanzia del proprio credito, per le attività fraudolente del
suo debitore; 3. È possibile
chiedere tale provvedimento cautelare quando si vuole neutralizzare una
situazione di pericolo dalla quale potrebbe scaturire un danno grave e
prossimo, come ad esempio un muro che sta per crollare su una casa;
1. Fin quando
l'opera è in corso è sempre possibile agire con la denuncia di nuova
opera;
2. Il termine è di un anno
dall'inizio dell'opera, purché questa non sia terminata; 3. È possibile
chiedere tale provvedimento cautelare entro un anno dalla cessazione
dell'opera.
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