21  Domande Cognizione


191. I termini previsti per l'impugnazione delle sentenze sono perentori?

1. Sì, sono perentori, ma è possibile essere rimessi in termini col ricorso davanti alla corte di cassazione.

2. No, è sempre possibile chiedere una proroga al giudice e con il consenso dell'altra parte;

3. Sì, ma in un senso particolare: l'impugnazione proposta fuori termine sarà dichiarata inammissibile;

 

 

 

192. Chi è legittimato ad impugnare?

1. È legittimata ad impugnare la parte che ha partecipato al giudizio precedente, ma tale regola non è assoluta, perché vi sono dei casi in cui sono legittimati impugnare proprio soggetti che non hanno partecipato giudizio che poi ha portato alla emanazione della sentenza impugnata;

2. È legittimata ad impugnare la parte che ha partecipato al giudizio precedente, tale regola è assoluta.

3. Legittimato a impugnare è il titolare del diritto che si fa valere dell'impugnazione.

 

 

193. Chi ha interesse ad impugnare?

1. Ha interesse ad impugnare la parte che ha partecipato al giudizio precedente;

2. Di regola ha interesse ad impugnare la parte che si è vista respingere in tutto o in parte, le domande o le eccezioni che ha proposto nel giudizio precedente;

3. Ha interesse ad impugnare la parte che afferma di essere stata lesa in una sua situazione di fatto e di diritto.

 

 

194. Quali le differenze fondamentali fra la inammissibilità e la improcedibilità?

1. L’inammissibilità fa riferimento a vizi dell'impugnazione che stanno a monte di questa, potremmo dire vizi originari dell'impugnazione, improcedibilità invece fa riferimento a situazioni che si manifestano durante il procedimento di impugnazione, e che quindi impediscano all'impugnazione, correttamente impostata, di proseguire.

2. L’improcedibilità fa riferimento a vizi dell'impugnazione che stanno a monte di questa, potremmo dire vizi originari dell'impugnazione, l'inammissibilità invece fa riferimento a situazioni che si manifestano durante il procedimento di impugnazione, e che quindi impediscano all'impugnazione, correttamente impostata, di proseguire.

3. Non vi sono differenze sostanziali tra le due figure, ma solo differenze formali stabilite di volta in volta dall'ordinamento.

 

 

195. L'impugnazione proposta da una parte che non è legittimata ad impugnare è inammissibile o improcedibile?

1. A seconda delle situazioni, può essere inammissibile o improcedibile.

2. È improcedibile, perché si riferisce a un vizio che si manifesta nel corso dell'impugnazione;

3. È inammissibile, perché si riferisce a un vizio originario dell'impugnazione stessa;

 

 

196. Come definiresti l'acquiescenza?

1. L’acquiescenza consiste nell'aggravamento delle conseguenze della sentenza in seguito all'impugnazione;

2. L’acquiescenza è l'accettazione espressa o tacita della sentenza da parte del soccombente;

3. L’acquiescenza consiste nel subire gli effetti della sentenza senza poter proporre impugnazione.

 

 

197. Qual è la conseguenza dell’acquiescenza?

1. Inammissibilità dell'impugnazione;

2. L'improcedibilità dell'impugnazione;

3. L'estinzione dell'impugnazione.

 

 

198. Che cosa è l'acquiescenza tacita qualificata?

1. È una forma di acquiescenza tacita, nella quale la parte dichiara di non voler impugnare la sentenza, qualificando, in modo, il suo precedente silenzio.

2. È una forma di acquiescenza qualificata in tal modo dal giudice con apposita ordinanza;

3. È una forma di acquiescenza tacita, dove è la stessa legge a stabilire che quando una parte tiene un certo comportamento, vuol dire che tale comportamento equivale ad acquiescenza;

 

 

 

199. Se nel giudizio relativo alla sentenza che si intende impugnare vi è stato litisconsorzio necessario, sarà anche necessario notificare l'impugnazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente?

1. Sì, nel caso in cui ciò non fosse fatto il giudice dell'impugnazione dà termine per notificare la stessa impugnazione anche alle altre parti che hanno partecipato giudizio precedente, se tale notifica non avviene l’impugnazione stessa sarà dichiarata inammissibile;

2. Sì, nel caso in cui ciò non fosse fatto il giudice dell'impugnazione dà termine per notificare la stessa l’impugnazione anche alle altre parti che hanno partecipato giudizio precedente, se tale notifica non avviene impugnazione stessa sarà dichiarata improcedibile;

3. Sì, nel caso in cui ciò non fosse fatto il giudice dell'impugnazione da termine per notificare la stessa impugnazione anche alle altre parti che hanno partecipato giudizio precedente, se tale notifica non avviene il giudice sospende il processo in attesa che impugnino anche le altre parti; solo quando saranno scaduti i termini per l'impugnazione relativi alle altre parti non chiamate nello stesso giudizio impugnazione, potrà riprendere il processo.

 

 

200. Se si impugna una sentenza che è stata pronunciata in un giudizio dove c’è stato litisconsorzio facoltativo, e tale impugnazione non è stata notificata a tutte le parti che hanno partecipato al precedente giudizio, quale sarà il comportamento del giudice della prima udienza del giudizio d'impugnazione?

1. Trattandosi di litisconsorzio facoltativo, si applicherà sempre la disciplina dell'articolo 332, e quindi il giudice ordinerà la notificazione dell'impugnazione anche alle altre parti che hanno partecipato al giudizio precedente, e nel caso in cui tale notifica non fosse effettuata, il processo sarà sospeso per attendere le impugnazioni da parte di coloro che non hanno ricevuto la notifica della prima impugnazione.

2. Se si trattava di un litisconsorzio facoltativo ma con cause scindibili, il giudice ordinerà la notifica dell'impugnazione anche le altre parti, che se non eseguita, comporterà l'inammissibilità dell'impugnazione, se invece il litisconsorzio facoltativo aveva ad oggetto cause inscindibili, il mancato rispetto dell'ordine del giudice comporterà solamente la sospensione del processo fino a quando saranno scaduti i termini per l'impugnazione da parte delle altre parti che non hanno ricevuto la notifica della prima impugnazione;

3. Se si trattava di un litisconsorzio facoltativo ma con cause inscindibili, il giudice ordinerà la notifica dell'impugnazione anche le altre parti, che se non eseguita, comporterà l'inammissibilità dell'impugnazione, se invece il consorzio facoltativo aveva ad oggetto cause scindibili, il mancato rispetto dell'ordine del giudice comporterà solamente la sospensione del processo fino a quando saranno scaduti i termini per l'impugnazione da parte delle altre parti che non hanno ricevuto la notifica della prima impugnazione;