19 Domande Cognizione


181. Se il processo si estingue, quali effetti si avranno sulla sospensione della prescrizione?

1. In caso di estinzione del processo non sarà calcolata né l’interruzione della prescrizione, né la sospensione della prescrizione;

2. Fermo restando l'efficacia interruttiva della prescrizione dovuta alla notifica della citazione, non si calcolerà, ai fini della sospensione della prescrizione, la durata del processo;

3. Secondo un principio generale espresso al codice civile, la durata del processo non deve danneggiare le parti, e di conseguenza in caso di estinzione del processo, la prescrizione sarà stata comunque sospesa per tutta la sua durata, fino al giorno dell'estinzione stessa.

 

182. Si ritiene che esistano due ipotesi di estinzione del processo, quali sono?

1. Abbiamo casi di estinzione dovuta ad esclusiva volontà delle parti, ed estinzione rimessa all'esclusivo potere del giudice

2. Sono i casi di estinzione necessaria e facoltativa, nella facoltativa sono le parti che di comune accordo decidono l’estinzione, sempre che siano state autorizzate dal giudice istruttore;

3. Sono i casi di estinzione immediata, e di estinzione che si verifica dopo tre mesi dal fatto estintivo;

 

 

183. Quando si parla di giudice unico, s’intende parlare di giudice monocratico?

1. No, perché il giudice unico è il tribunale, che può operare in composizione collegiale oppure monocratica;

2. È evidente che si tratta di sinonimi, perché il giudice unico non può essere altro che un organo giudicante composto da una sola persona, e quindi monocratico;

 

184. Come si fa a sapere che una causa spetta al tribunale in composizione collegiale oppure al tribunale di composizione monocratica?

1. Al tribunale in composizione collegiale spettano tutte le cause più impegnative, e l'affidamento di tali cause sarà effettuato dal presidente del tribunale, che quindi sceglierà, secondo quanto dispone l'articolo 168 bis, che farà decidere una certa causa al tribunale in composizione collegiale o monocratica.

2. Al tribunale in composizione collegiale, spettano, ex art. 50 bis, tutte le cause di valore superiore ai 60.000 euro, mentre quelle di valore inferiore rispetto al tribunale di composizione monocratica;

3. Bisogna far riferimento alle ipotesi previste dal codice di procedura civile, ex art. 50 bis, che espressamente distingue i casi in cui le cause aspettano al tribunale in composizione collegiale, rispetto a quelli che devono essere decisi dal tribunale in composizione monocratica;

 

 

 

185. Quando una causa sia stata decisa dal tribunale in una composizione diversa rispetto a quella prevista dalla legge, vi è un vizio attinente alla costituzione del giudice?

1. Sì, è evidente che se il tribunale ha giudicato in una composizione diversa rispetto a quella prevista dalla legge, il giudizio sarà proprio quello di costituzione del giudice;

2. No, vi sarà una nullità, ma non avremo vizio di costituzione del giudice ex articolo 158;

3. Sia nel caso in cui la causa sia stata decisa al tribunale monocratico, sia in quello in cui è stata decisa al tribunale collegiale, è certo che questa è stata decisa sempre dal tribunale, e quindi non solo non vi sarà vizio di costituzione del giudice, ma la sentenza pronunciata, sempre dal tribunale, ma non nella composizione prevista dalla legge, non sarà affetta da alcun vizio, ma vi saranno solo sanzioni amministrative a carico del magistrato che ha deciso tale causa.

186. Vi è un rito diverso per quanto riguarda la trattazione e decisione della causa operata dal tribunale in composizione monocratica rispetto a quella operata tribunale di composizione collegiale?

1. No, sostanzialmente il rito è identico, ma con alcune differenze, per esempio il tribunale in composizione monocratica può procedere alla decisione immediata della causa nella stessa udienza prevista per la precisazione delle conclusioni e ancora per esempio, potrebbe decidere il passaggio della causa dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.

2. È evidente; il tribunale in composizione collegiale è composto di tre giudici, mentre in composizione monocratica è composto da un solo giudice, e quindi il rito sarà molto diverso, ed infatti il codice prevede un rito speciale relativamente al tribunale che operi in composizione monocratica, molto simile a quello previsto per il giudizio davanti al giudice di pace;

3. Vi è un rito diverso, ma solo per quanto riguarda la fase istruttoria della causa; infatti il giudice monocratico quando svolge l'istruzione e la trattazione, può anche decidere la causa durante la trattazione della stessa, mentre nel caso in cui si trattasse di un giudice istruttore che fa parte di un collegio, dovrebbe comunque rimettere la causa, per la decisione, davanti allo stesso collegio.

 

187. Il procedimento che si svolge davanti al giudice di pace, è lo stesso di quello previsto davanti al tribunale.

1. Sì, è lo stesso ma il procedimento è lo stesso solo in relazione all'analogo procedimento che si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica;

2. Solo in parte; in effetti il codice di procedura civile prevede alcune regole che si applicano solamente per il giudizio davanti al giudice di pace, ma per quanto non stabilito, si applicano le regole previste per il tribunale;

3. I procedimenti sono identici; infatti il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace non è diverso da quello che si svolge davanti all'istruttore, anche se fa parte di un collegio; l'unica differenza è che il giudice di pace, quando dovrà decidere la causa, non la rinvierà a un collegio che non esiste, ma si riserverà di decidere la causa.