19 Domande Cognizione
181.
Se il processo si estingue, quali effetti si avranno sulla sospensione
della prescrizione? 1. In caso di estinzione del processo non sarà
calcolata né l’interruzione della prescrizione, né la sospensione della
prescrizione; 2. Fermo restando l'efficacia interruttiva della
prescrizione dovuta alla notifica della citazione, non si calcolerà, ai
fini della sospensione della prescrizione, la durata del processo; 3. Secondo un principio generale espresso al
codice civile, la durata del processo non deve danneggiare le parti, e
di conseguenza in caso di estinzione del processo, la prescrizione sarà
stata comunque sospesa per tutta la sua durata, fino al giorno
dell'estinzione stessa.
182.
Si ritiene che esistano due ipotesi di estinzione del processo, quali
sono? 1. Abbiamo casi di estinzione dovuta ad esclusiva
volontà delle parti, ed estinzione rimessa all'esclusivo potere del
giudice 2. Sono i casi di estinzione necessaria e
facoltativa, nella facoltativa sono le parti che di comune accordo
decidono l’estinzione, sempre che siano state autorizzate dal giudice
istruttore; 3. Sono i casi di estinzione immediata, e di
estinzione che si verifica dopo tre mesi dal fatto estintivo;
183.
Quando si parla di giudice unico, s’intende parlare di giudice
monocratico? 1. No, perché il giudice unico è il tribunale,
che può operare in composizione collegiale oppure monocratica; 2. È evidente che si tratta di sinonimi, perché
il giudice unico non può essere altro che un organo giudicante composto
da una sola persona, e quindi monocratico;
184.
Come si fa a sapere che una causa spetta al tribunale in composizione
collegiale oppure al tribunale di composizione monocratica? 1. Al tribunale in composizione collegiale
spettano tutte le cause più impegnative, e l'affidamento di tali cause
sarà effettuato dal presidente del tribunale, che quindi sceglierà,
secondo quanto dispone l'articolo 168 bis, che farà decidere una certa
causa al tribunale in composizione collegiale o monocratica. 2. Al tribunale in composizione collegiale,
spettano, ex art. 50 bis, tutte le cause di valore superiore ai 60.000
euro, mentre quelle di valore inferiore rispetto al tribunale di
composizione monocratica; 3. Bisogna far riferimento alle ipotesi previste
dal codice di procedura civile, ex art. 50 bis, che espressamente
distingue i casi in cui le cause aspettano al tribunale in composizione
collegiale, rispetto a quelli che devono essere decisi dal tribunale in
composizione monocratica;
185.
Quando una causa sia stata decisa dal tribunale in una composizione
diversa rispetto a quella prevista dalla legge, vi è un vizio attinente
alla costituzione del giudice? 1. Sì, è evidente che se il tribunale ha
giudicato in una composizione diversa rispetto a quella prevista dalla
legge, il giudizio sarà proprio quello di costituzione del giudice; 2. No, vi sarà una nullità, ma non avremo vizio
di costituzione del giudice ex articolo 158; 3. Sia nel caso in cui la causa sia stata decisa
al tribunale monocratico, sia in quello in cui è stata decisa al
tribunale collegiale, è certo che questa è stata decisa sempre dal
tribunale, e quindi non solo non vi sarà vizio di costituzione del
giudice, ma la sentenza pronunciata, sempre dal tribunale, ma non nella
composizione prevista dalla legge, non sarà affetta da alcun vizio, ma
vi saranno solo sanzioni amministrative a carico del magistrato che ha
deciso tale causa.
186.
Vi è un rito diverso per quanto riguarda la trattazione e decisione
della causa operata dal tribunale in composizione monocratica rispetto a
quella operata tribunale di composizione collegiale? 1. No, sostanzialmente il rito è identico, ma con
alcune differenze, per esempio il tribunale in composizione monocratica
può procedere alla decisione immediata della causa nella stessa udienza
prevista per la precisazione delle conclusioni e ancora per esempio,
potrebbe decidere il passaggio della causa dal rito ordinario al rito
sommario di cognizione. 2. È evidente; il tribunale in composizione
collegiale è composto di tre giudici, mentre in composizione monocratica
è composto da un solo giudice, e quindi il rito sarà molto diverso, ed
infatti il codice prevede un rito speciale relativamente al tribunale
che operi in composizione monocratica, molto simile a quello previsto
per il giudizio davanti al giudice di pace; 3. Vi è un rito diverso, ma solo per quanto
riguarda la fase istruttoria della causa; infatti il giudice monocratico
quando svolge l'istruzione e la trattazione, può anche decidere la causa
durante la trattazione della stessa, mentre nel caso in cui si trattasse
di un giudice istruttore che fa parte di un collegio, dovrebbe comunque
rimettere la causa, per la decisione, davanti allo stesso collegio.
187. Il procedimento che si svolge davanti al giudice di pace, è lo stesso di quello previsto davanti al tribunale. 1. Sì, è lo stesso ma il procedimento è lo stesso
solo in relazione all'analogo procedimento che si svolge davanti al
tribunale in composizione monocratica; 2. Solo in parte; in effetti il codice di
procedura civile prevede alcune regole che si applicano solamente per il
giudizio davanti al giudice di pace, ma per quanto non stabilito, si
applicano le regole previste per il tribunale; 3. I procedimenti sono identici; infatti il
giudizio che si svolge davanti al giudice di pace non è diverso da
quello che si svolge davanti all'istruttore, anche se fa parte di un
collegio; l'unica differenza è che il giudice di pace, quando dovrà
decidere la causa, non la rinvierà a un collegio che non esiste, ma si
riserverà di decidere la causa.
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