18 Domande Cognizione
171.
In quali casi il processo si sospende? 1. Il processo si sospende automaticamente, senza
quindi esplicita richiesta delle parti, solo quando vi è una questione
pregiudiziale da risolvere rispetto a quella dipendente trattata nel
processo in corso. 2. La sospensione del processo è possibile quando
vi sia una questione pregiudiziale da risolvere, rispetto a quella
trattata nel processo in corso, ma, in ogni caso, tale sospensione è
disposta dal giudice istruttore solo su istanza congiunta di entrambe le
parti; 3. Abbiamo due ipotesi, quella per richiesta
congiunta delle parti, e l’ipotesi in cui si tratta di risolvere una
questione pregiudiziale rispetto al processo in corso;
172.
Da che momento scatta il termine per riprendere il processo sospeso? 1. Il processo sospeso deve riprendere entro sei
mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, in
caso di sospensione per questioni di pregiudizialità dipendenza; 2. Il processo sospeso deve riprendere entro tre
mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, in
caso di sospensione per questioni di pregiudizialità dipendenza; 3. Il processo sospeso deve riprendere entro tre
mesi dalla cessazione della causa di sospensione, in caso di sospensione
per questioni di pregiudizialità dipendenza;
173.
Che succede se il processo sospeso non è ripreso nel termine previsto
dalla legge? 1. La causa sarà cancellata dal ruolo, ma sarà
possibile riprenderla nel termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di cancellazione; 2. Si avrà l'estinzione del processo; 3. Su istanza di una delle parti sarà possibile
riprendere il processo sospeso entro il termine di tre mesi dalla
conoscenza che le parti hanno avuto della scadenza del termine entro il
quale le stesse parti potevano proseguire il processo sospeso.
174.
Che succede quando davanti a uno stesso giudice istruttore pendono cause
connesse tra loro? 1. In questo caso il giudice istruttore riferirà
della questione al presidente del tribunale, che potrà disporre la
riunione delle cause connesse. 2. In questo caso il giudice d'ufficio ne
disporrà la riunione; 3. In questo caso lo stesso giudice d'ufficio
potrà disporne la riunione;
175.
Che cosa tende a salvaguardare l'istituto dell'interruzione del
processo? 1. L'interruzione del processo serve a
salvaguardare l'integrità del contraddittorio tra le parti; 2. L'interruzione del processo serve a evitare vi
siano dei giudicati contraddittori; 3. Interruzione del processo serve a evitare
processi inutili.
176. Da che momento si
verifica l'interruzione del processo quando sia morta la parte
costituita in giudizio e rappresentata da un avvocato? 1. Interruzione si verificherà automaticamente
dal momento della morte della parte, e ciò per salvaguardare il
fondamentale principio del contraddittorio nei confronti degli eredi
della parte stessa. 2. Interruzione si verificherà dal momento della
conoscenza che le parti abbiano avuto della morte della parte; 3. L'interruzione si verificherà dal momento in
cui l'avvocato lo avrà dichiarato in udienza;
177. Se l'evento
interruttivo si verifica prima della costituzione di una parte in
giudizio, da che momento si potrà considerare il processo interrotto? 1. In questo caso il processo s’interromperà dal
momento stesso in cui si è verificato l'evento interruttivo, anche se
sarà possibile evitare l'interruzione attraverso la costituzione dei
successori della parte colpita dall'evento interruttivo, oppure
dell'attuale avente diritto. 2. Il processo s’interromperà solo dal giorno in
cui vi sarà una dichiarazione dell'avvocato, dichiarazione che potrà
essere depositata in cancelleria, oppure essere effettuata in udienza; 3. Il processo s’interromperà alla prima udienza,
quando il giudice, preso atto dell'evento interruttivo verificatosi
prima della costituzione della parte, lo dichiarerà in udienza,
dichiarando altresì l'interruzione del processo.
178. Da che momento
s’interromperà il processo in caso di interruzione verificatasi dopo la
data di costituzione, ma nei confronti di una parte che poi non si è
costituita? 1. Il processo s’interromperà automaticamente
dalla data dell'evento interruttivo, ma il giudice dovrà comunque
dichiarare l'avvenuta interruzione con apposito provvedimento; 2. L’interruzione si verifica quando l'ufficiale
giudiziario certifica il fatto interruttivo nella relazione di
notificazione ex articolo 292, oppure quando il fatto è documentato
dall'altra parte costituita; 3. L'interruzione si verificherà solo quando lo
dichiarerà in giudizio l'avvocato della parte non costituitasi.
179. Da che momento
decorrerà il termine per la ripresa del processo interrotto? 1. Il termine di tre mesi decorre dal momento
dell'evento interruttivo. 2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in
cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo; 3. Il termine decorre dal giorno in cui il
giudice ha dichiarato l'interruzione in udienza. 4. Il termine di tre mesi decorre dal giorno in
cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo;
180.
La parte colpita dall'evento interruttivo, può evitare l'interruzione
del processo? 1. Sì, può farlo costituendosi direttamente
nell’udienza la cui data era stata già fissata ed evitando così
l'interruzione; 2. No, non può farlo, anche se intende
costituirsi nell'udienza, la cui data era stata già fissata; per evitare
l'interruzione, dovrà comunque presentare un'apposita istanza al giudice
per la fissazione della data di udienza; 3. Sì, potrà evitare l'interruzione sostenendo
che nonostante l'evento interruttivo, il contraddittorio non è stato per
lei comunque alterato.
|