17 Domande Cognizione
161.
Cosa deve fare il giudice una volta che rileva la nullità? 1. Il giudice con ordinanza convoca le parti, e
in contraddittorio con loro, dichiara la nullità dell'atto, e concorda
con le parti gli effetti di tale nullità ha avuto sugli atti
consequenziali. 2. Bisogna distinguere tra la nullità assoluta e
nullità relativa; per quanto riguarda la nullità assoluta il giudice
dispone la rinnovazione degli atti nulli, è anche di quelli in cui la
nullità si estende, per quanto riguarda invece la nullità relativa,
eccepita correttamente dalla parte secondo quanto stabilisce l'articolo
157, il giudice valuterà caso per caso se tale nullità ha avuto
un'effettiva incidenza sulla funzionalità del processo, e solo in questo
caso dichiarare la nullità dell'atto e degli atti consequenziali;
3. Il giudice una volta rilevata la nullità, dispone la rinnovazione
degli atti nulli e anche di quelli
cui la nullità si estende;
162.
Nullità della notificazione e nullità della citazione hanno lo stesso
regime? 1. No, perché per la nullità della citazione ci
sono le regole dell'articolo 164, mentre per la nullità della
notificazione di sole regole previste dall'articolo 160; 2. Sì, perché si tratta in definitiva di
situazioni equivalenti, visto che in entrambi i casi il riferimento è
sempre alla citazione, e quindi giudice potrebbe pronunciare
indifferentemente i provvedimenti previsti dall'articolo 164, oppure
quelli previsti dall'articolo 160;
3. Sì, hanno lo stesso regime processuale, ma la parte che si ritiene
danneggiata potrà indifferentemente far valere l'una o l'altra nullità,
o entrambe senza pregiudizio per i suoi diritti.
163.
Se né il giudice né le parti si rendono conto della nullità di un atto,
cosa si potrà fare contro la sentenza che è stata pronunciata dal
giudice nell'ignoranza sull'esistenza della causa di nullità assoluta? 1. La sentenza potrà essere impugnata facendo
valere proprio il motivo di nullità dell'atto non rilevato dal giudice; 2. Poiché nessuna delle parti ha rilevato la
nullità, implicitamente vuol dire che hanno fatto acquiescenza a tale
nullità, e quindi la sentenza, per quanto nulla, non potrà essere
impugnata producendo così i suoi effetti;
3. La sentenza pronunciata in seguito ad un atto nullo non rilevato dal
giudice, sarà perfettamente valida, e non potrà essere impugnata,
tuttavia la parte che si ritenga danneggiata dalla nullità dell'atto e
dalla conseguente nullità della sentenza, potrà proporre autonomo
giudizio per far accertare che quella sentenza era nulla in seguito alla
nullità dell'atto presupposto.
164.
Che succede se la sentenza passa in giudicato nonostante fosse nulla? 1. Il passaggio in giudicato la sentenza nulla,
non ne sana i relativi vizi, ma bisogna distinguere caso per caso i vizi
che impediscono il passaggio in giudicato la sentenza, che quindi potrà
essere comunque impugnata, dei vizi che non impediscono il passaggio in
giudicato della sentenza; 2. Il passaggio in giudicato della sentenza
produce la sanatoria dei vizi della sentenza, salvo il caso in cui la
stessa sentenza non avesse la sottoscrizione da parte del giudice;
3. Si può affermare che proprio l'esistenza di un vizio impedisce il
passaggio in giudicato di una sentenza, proprio perché la nullità,
secondo quanto dispone l'articolo 159, travolge non solo l'atto nullo,
ma anche quelli dipendenti e successivi all'atto nullo stesso, e,
applicando tale principio la stessa sentenza, che con tale vizio è
assolutamente inidonea a passare in giudicato.
165.
Quando una parte è contumace? 1. Quando, pur avendo depositato in cancelleria
il proprio fascicolo, non si presenta a tutte le successive udienze. 2. Quando, in tribunale, non si costituisce
almeno 20gg. prima dell’udienza ex art. 183 ma lo fa successivamente; 3. Quando non si costituisce nel giudizio;
166.
In quale occasione si applicano regole del cosiddetto processo
contumaciale? 1. La contumacia è una situazione di fatto,
quindi le regole processo contumaciale si applicano semplicemente con il
suo verificarsi; 2. La legge dispone che la contumacia è
dichiarata dal giudice, e quindi le regole di questo processo si
applicano solo a partire dalla data della dichiarazione effettuata dal
giudice; 3. Non esiste un processo contumaciale, e di
conseguenza non vi sono particolari regole da applicare.
167.
Che succede se entrambe le parti non si costituiscono in giudizio nei
termini stabiliti dalla legge? 1. Il processo cade in uno stato di quiescenza, e
nel termine di sei mesi potrà essere riassunto da una delle parti, a far
data dal termine di costituzione del convenuto, ma se avviene la
riassunzione del processo e nessuna delle parti si costituisce nei
termini, cadrà in uno stato di quiescenza della durata di tre mesi, e se
non avviene una nuova riassunzione, il processo si estinguerà; 2. Il processo cade in uno stato di quiescenza,
e, entro il termine di tre mesi, può essere riassunto da una delle
parti; il termine è calcolato dalla data di costituzione del convenuto,
se però il processo è riassunto in questo termine e non segue una
regolare costituzione delle parti nei termini, ci sarà l'immediata dello
stesso; 3. Il processo cade in uno stato di quiescenza;
entro il termine di tre mesi può essere riassunto da una delle parti, il
termine è calcolato dalla data di costituzione dell’attore, se però il
processo è riassunto in questo termine e non segue una regolare
costituzione delle parti nei termini, ci sarà l'immediata estinzione
dello stesso.
168.
Se dovessi riassumere i principi fondamentali del processo contumaciale,
quali elementi indicheresti? 1. La mancata costituzione del convenuto può
comportare delle gravi conseguenze in relazione a particolari atti dove
è necessaria la sua presenza; di conseguenza i principi fondamentali di
questo processo stanno nel fatto che in presenza di particolari atti,
come ad esempio in ipotesi di ordinanza di ammissione
dell'interrogatorio formale, il contumace deve essere messo in grado di
partecipare al giudizio, e quindi provvedimenti di questo tipo gli
devono essere necessariamente notificati; 2. Attraverso la contumacia, la parte ha
volutamente deciso di non partecipare al giudizio, quindi le regole
fondamentali del processo contumaciale stanno nel fatto di rispettare
questa sua decisione, ma questo non potrà giungere fino a non farli
conoscere l'esito del giudizio, ed infatti è obbligatorio che al
contumace sia notificata la sentenza finale; 3. I principi fondamentali del processo
contumaciale stanno nel mettere comunque al corrente la parte che è
rimasta contumace di tutti gli atti fondamentali del processo, di
conseguenza dovranno essere di notificate tutte le ordinanze pronunciate
dal giudice istruttore e dallo stesso collegio, in modo che egli possa
valutare in maniera opportuna la possibilità di cessare questo
comportamento negativo e di costituirsi.
169.
Il contumace che si costituisce in ritardo, può chiedere di essere
rimesso in termini? 1. Sì, il contumace che si costituisce in ritardo
può sempre chiedere di essere rimesso in termini anche al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 294, che non sono altro che un'applicazione
specifica delle regole previste dall'articolo 153; per essere rimessi in
termini non deve fare altro che comunicare al giudice la sua volontà di
partecipare attivamente al processo, visto che, in tal caso, la legge
premia la sua decisione di non rimanere parte passiva del giudizio 2. No, se il contumace ha deciso di non
partecipare al giudizio, non si vede come possa pretendere di essere
rimessa in termini? 3. Sì, questo potere è previsto dall'articolo 294
ma solo alle condizioni previste dallo stesso articolo;
170.
Il contumace che si costituisce tardivamente basta che provi, per essere
rimesso in termini, di non essersi potuto costituire per causa a lui non
imputabile? 1. No, deve provare che la nullità della
citazione o della sua notificazione gli hanno impedito di avere
conoscenza del processo o che la costituzione gli è stata impedita per
causa a lui non imputabile; 2. Sì, si applica il principio generale previsto
dall'articolo 153 comma secondo; 3. No, la rimessione in termini è automatica,
quando il contumace dimostra il giudice di aver pagato il contributo
unificato previsto per le spese di giustizia.
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