15 Domande Cognizione
141.
Quando in un processo si verifica l'ipotesi del litisconsorzio? 1. Quando il processo riguarda situazioni che
coinvolgono delle società. 2. Quando pur essendoci nel processo due parti vi
sono più domande da decidere; 3. Quando sono presenti nel processo più di due
parti;
142.
Quando il giudice dispone la chiamata in causa del litisconsorte del
pretermesso? 1. La chiamata del litisconsorte pretermesso si
ha quando il giudice ritiene che vi sia un'ipotesi di litisconsorzio
necessario, e ciò può accadere o da un'analisi della situazione
giuridica presente nel processo, o perché la legge espressamente ritiene
che quella situazione realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario. 2. La chiamata del litisconsorte del pretermesso
si ha quando giudice ritiene che la causa sia connessa quella della
parte non presente per comunanza relativa al petitum oppure alla causa
petendi; 3. La chiamata del litisconsorte del pretermesso
si ha quando il giudice ritiene semplicemente opportuna la
partecipazione del litisconsorte, per estendergli l’efficacia di
giudicato.
143.
Cosa deve fare il giudice una volta che rileva che non è presente una
parte necessaria del processo? 1. Ne dispone la chiamata che, se non effettuata
comporterà l'estinzione del processo; la chiamata sarà effettuata dalla
parte più diligente; 2. Provvederà ad informare la cancelleria del
tribunale, che disporrà d’ufficio la chiamata del litisconsorte; 3. Separerà la posizione delle parti presenti da
quella che non è presente nel processo, disponendo la trattazione
autonoma del giudizio solamente per la parte della causa relativa alle
parti che sono presenti;
144.
Cosa succede se non è osservato l'ordine del giudice circa la chiamata
del litisconsorte pretermesso? 1. Se nel termine non è effettuata la chiamata,
il processo proseguirà comunque il suo corso, perché il termine fissato
dal giudice per la chiamata del litisconsorte non è perentorio. 2. Se nel termine indicato dal giudice non è
effettuata la chiamata del litisconsorte pretermesso, il processo si
estinguerà, ma l'estinzione non potrà essere rilevata d'ufficio dal
giudice, ma solo su specifica eccezione della parte che vi abbia
interesse; 3. Se nel termine indicato dal giudice non è
effettuata la chiamata, si avrà l'estinzione del processo, e
l'estinzione opererà diritto;
145.
In caso di litisconsorzio facoltativo è obbligatoria la chiamata della
parte non costituita nel giudizio da parte del giudice? 1. Sì, è obbligatoria, ma il giudice sarà
obbligato a far chiamare il litisconsorte facoltativo solo quando le
parti congiuntamente ne facciano espressa richiesta. 2. Sì, è obbligatoria perché se la legge prevede
dei particolari criteri di collegamento fra le varie cause facenti capo
a soggetti diversi, previsti dall'articolo 103, il giudice una volta
individuati, dovrà ordinare la chiamata anche del litisconsorte
facoltativo; 3. No, non è obbligatoria, perché siamo in
un'ipotesi diversa rispetto a quella del litisconsorzio necessario;
146.
Nel caso in cui in un incidente stradale un automobilista abbia ferito
due persone, queste per quale motivo potrebbero agire tutte due contro
l'automobilista? 1. Possono agire perché in tal caso abbiamo
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, e quindi non solo possono ma
devono agire necessariamente tutti e due insieme per evitare giudicati
contraddittori. 2. Possono agire perché vi è un collegamento tra
le due situazioni dei danneggiati relativo al petitum; 3. Possono agire perché vi è un collegamento tra
le due situazioni dei danneggiati relativo alla causa petendi;
147.
Nel caso in cui il litisconsorzio facoltativo sia originario, è
possibile ordinare la separazione delle cause connesse? 1. Si è possibile, ma non sempre, in generale non
sarà possibile ordinare la separazione delle cause connesse quando
queste siano dipendenti le una dalle altre; 2. No, non è possibile perché se le cause sono
iniziate insieme, è evidente la volontà delle parti che siano tutte
decise dello stesso processo; 3. Si è possibile, ma solo quando il giudice
ritenga che la connessione tra le due cause è talmente lieve da rendere
totalmente inutile la loro trattazione congiunta.
148.
Quando abbiamo l'ipotesi di intervento volontario? 1. Abbiamo ipotesi di intervento volontario tutte
le volte in cui una parte di sua iniziativa decide di intervenire in un
qualsiasi processo, per far pesare la sua opinione sui fatti di causa; 2. Sono i casi previsti dall'articolo 105, e si
hanno quando una parte esterna al processo, decide di intervenire,
perché la sua posizione è comunque collegata a quella delle parti già
presenti, o per il petitum o per la causa petendi o perché ha un
interesse. 3. Abbiamo ipotesi di intervento volontario tutte
le volte in cui il giudice operi nell'ambito della giurisdizione
volontaria, e quindi agisca volontariamente circa la chiamata di un
terzo.
149.
Il secondo comma dell'articolo 105 prevede un particolare tipo di
intervento, detto intervento adesivo dipendente, da che cosa si
distingue questo intervento rispetto agli altri due sempre previsti
dall'articolo 105? 1. Questo intervento si distingue dagli altri due
perché è solo in parte volontario, in quanto il giudice, di fronte alla
costituzione cancelleria della parte che intende intervenire, dovrà
preventivamente dare il suo assenso; 2. Questo intervento si distingue perché non vi è
una vera e propria ipotesi di comunanza di causa, ma un semplice
interesse della parte che intende intervenire, in genere si parla di
situazione in cui la parte interviene per evitare l’efficacia riflessa
della sentenza, mentre altri ritengono che più che parlarsi di efficacia
riflessa, si debba parlare di rapporto di pregiudizialità-dipendenza. 3. Questo tipo di intervento si distingue dagli
altri due perché ha contemporaneamente ad oggetto, in merito alla
comunanza di causa, sia il petitum sia la causa petendi, mentre negli
altri due casi l'intervento sarà giustificato o solo dal petitum oppure
solamente dalla causa petendi;
150. Comunemente si dice che l'intervento principale previsto dal primo comma dell'articolo 105 è un'opposizione di terzo anticipata, come mai 1. La ragione sta nel fatto che la parte che
interviene in giudizio ha una sua posizione non solamente autonoma, ma,
di regola, anche incompatibile con le parti che sono già in causa, ed è
per questo che potrebbe anche non intervenire e proporre poi
successivamente l'opposizione di terzo ex articolo 404; 2. Si parla di opposizione di terzo anticipata,
perché quando interviene una parte ex articolo 105 primo comma in
relazione all'intervento volontario, cioè quando si interviene nei
confronti di tutte le parti, il giudice dovrà sospendere il processo in
corso e trattare la posizione della parte che è intervenuta secondo le
regole previste dall'articolo 404, cioè secondo le regole previste per
l'opposizione di terzo; 3. Si parla di opposizione di terzo anticipata
perché la parte che interviene potrà poi successivamente, quando il
giudice avrà pronunciato la sentenza scegliere, al posto dell'appello,
la strada dell'opposizione di terzo ex articolo 404.
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