15 Domande Cognizione


141. Quando in un processo si verifica l'ipotesi del litisconsorzio?

1. Quando il processo riguarda situazioni che coinvolgono delle società.

2. Quando pur essendoci nel processo due parti vi sono più domande da decidere;

3. Quando sono presenti nel processo più di due parti;

 

 

142. Quando il giudice dispone la chiamata in causa del litisconsorte del pretermesso?

1. La chiamata del litisconsorte pretermesso si ha quando il giudice ritiene che vi sia un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e ciò può accadere o da un'analisi della situazione giuridica presente nel processo, o perché la legge espressamente ritiene che quella situazione realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

2. La chiamata del litisconsorte del pretermesso si ha quando giudice ritiene che la causa sia connessa quella della parte non presente per comunanza relativa al petitum oppure alla causa petendi;

3. La chiamata del litisconsorte del pretermesso si ha quando il giudice ritiene semplicemente opportuna la partecipazione del litisconsorte, per estendergli l’efficacia di giudicato.

 

 

143. Cosa deve fare il giudice una volta che rileva che non è presente una parte necessaria del processo?

1. Ne dispone la chiamata che, se non effettuata comporterà l'estinzione del processo; la chiamata sarà effettuata dalla parte più diligente;

2. Provvederà ad informare la cancelleria del tribunale, che disporrà d’ufficio la chiamata del litisconsorte;

3. Separerà la posizione delle parti presenti da quella che non è presente nel processo, disponendo la trattazione autonoma del giudizio solamente per la parte della causa relativa alle parti che sono presenti;

 

 

144. Cosa succede se non è osservato l'ordine del giudice circa la chiamata del litisconsorte pretermesso?

1. Se nel termine non è effettuata la chiamata, il processo proseguirà comunque il suo corso, perché il termine fissato dal giudice per la chiamata del litisconsorte non è perentorio.

2. Se nel termine indicato dal giudice non è effettuata la chiamata del litisconsorte pretermesso, il processo si estinguerà, ma l'estinzione non potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo su specifica eccezione della parte che vi abbia interesse;

3. Se nel termine indicato dal giudice non è effettuata la chiamata, si avrà l'estinzione del processo, e l'estinzione opererà diritto;

 

 

 

145. In caso di litisconsorzio facoltativo è obbligatoria la chiamata della parte non costituita nel giudizio da parte del giudice?

1. Sì, è obbligatoria, ma il giudice sarà obbligato a far chiamare il litisconsorte facoltativo solo quando le parti congiuntamente ne facciano espressa richiesta.

2. Sì, è obbligatoria perché se la legge prevede dei particolari criteri di collegamento fra le varie cause facenti capo a soggetti diversi, previsti dall'articolo 103, il giudice una volta individuati, dovrà ordinare la chiamata anche del litisconsorte facoltativo;

3. No, non è obbligatoria, perché siamo in un'ipotesi diversa rispetto a quella del litisconsorzio necessario;

 

 

146. Nel caso in cui in un incidente stradale un automobilista abbia ferito due persone, queste per quale motivo potrebbero agire tutte due contro l'automobilista?

1. Possono agire perché in tal caso abbiamo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, e quindi non solo possono ma devono agire necessariamente tutti e due insieme per evitare giudicati contraddittori.

2. Possono agire perché vi è un collegamento tra le due situazioni dei danneggiati relativo al petitum;

3. Possono agire perché vi è un collegamento tra le due situazioni dei danneggiati relativo alla causa petendi;

 

 

147. Nel caso in cui il litisconsorzio facoltativo sia originario, è possibile ordinare la separazione delle cause connesse?

1. Si è possibile, ma non sempre, in generale non sarà possibile ordinare la separazione delle cause connesse quando queste siano dipendenti le una dalle altre;

2. No, non è possibile perché se le cause sono iniziate insieme, è evidente la volontà delle parti che siano tutte decise dello stesso processo;

3. Si è possibile, ma solo quando il giudice ritenga che la connessione tra le due cause è talmente lieve da rendere totalmente inutile la loro trattazione congiunta.

 

 

148. Quando abbiamo l'ipotesi di intervento volontario?

1. Abbiamo ipotesi di intervento volontario tutte le volte in cui una parte di sua iniziativa decide di intervenire in un qualsiasi processo, per far pesare la sua opinione sui fatti di causa;

2. Sono i casi previsti dall'articolo 105, e si hanno quando una parte esterna al processo, decide di intervenire, perché la sua posizione è comunque collegata a quella delle parti già presenti, o per il petitum o per la causa petendi o perché ha un interesse.

3. Abbiamo ipotesi di intervento volontario tutte le volte in cui il giudice operi nell'ambito della giurisdizione volontaria, e quindi agisca volontariamente circa la chiamata di un terzo.

 

 

149. Il secondo comma dell'articolo 105 prevede un particolare tipo di intervento, detto intervento adesivo dipendente, da che cosa si distingue questo intervento rispetto agli altri due sempre previsti dall'articolo 105?

1. Questo intervento si distingue dagli altri due perché è solo in parte volontario, in quanto il giudice, di fronte alla costituzione cancelleria della parte che intende intervenire, dovrà preventivamente dare il suo assenso;

2. Questo intervento si distingue perché non vi è una vera e propria ipotesi di comunanza di causa, ma un semplice interesse della parte che intende intervenire, in genere si parla di situazione in cui la parte interviene per evitare l’efficacia riflessa della sentenza, mentre altri ritengono che più che parlarsi di efficacia riflessa, si debba parlare di rapporto di pregiudizialità-dipendenza.

3. Questo tipo di intervento si distingue dagli altri due perché ha contemporaneamente ad oggetto, in merito alla comunanza di causa, sia il petitum sia la causa petendi, mentre negli altri due casi l'intervento sarà giustificato o solo dal petitum oppure solamente dalla causa petendi;

 

 

150. Comunemente si dice che l'intervento principale previsto dal primo comma dell'articolo 105 è un'opposizione di terzo anticipata, come mai

1. La ragione sta nel fatto che la parte che interviene in giudizio ha una sua posizione non solamente autonoma, ma, di regola, anche incompatibile con le parti che sono già in causa, ed è per questo che potrebbe anche non intervenire e proporre poi successivamente l'opposizione di terzo ex articolo 404;

2. Si parla di opposizione di terzo anticipata, perché quando interviene una parte ex articolo 105 primo comma in relazione all'intervento volontario, cioè quando si interviene nei confronti di tutte le parti, il giudice dovrà sospendere il processo in corso e trattare la posizione della parte che è intervenuta secondo le regole previste dall'articolo 404, cioè secondo le regole previste per l'opposizione di terzo;

3. Si parla di opposizione di terzo anticipata perché la parte che interviene potrà poi successivamente, quando il giudice avrà pronunciato la sentenza scegliere, al posto dell'appello, la strada dell'opposizione di terzo ex articolo 404.