12 Domande cognizione


111. Che cos'è l'esperimento giudiziale?

 

1. È una sorta di ispezione dinamica, nel senso che il giudice per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un certo modo, ordina di procedere alla riproduzione del fatto stesso, eventualmente facendone eseguire una registrazione audiovisiva;

2. L'esperimento giudiziale è l'estremo tentativo lasciato al giudice per tentare la conciliazione delle parti, quando appare probabile che i tempi del processo si allunghino in maniera incontrollabile;

3. L'esperimento giudiziale è quell'attività che il giudice svolge con l'assistenza del consulente tecnico, per verificare la fondatezza delle domande che gli hanno proposto le parti.

 

 

 

112. Il giudice una volta che ritiene che un certo fatto debba essere sottoposto a una verifica tecnica, è obbligato a avvalersi dell'opera di un consulente tecnico?

 

1. Sì, perché il giudice è laureato in giurisprudenza, ma non in tutte le materie possibili, e quindi per tutte le situazioni che non possono essere risolte attraverso una laurea in giurisprudenza, sarà obbligato ad avvalersi dell'opera di un consulente tecnico;

2. No, il giudice si avvarrà dell'opera del consulente tecnico solo quando riterrà di non possedere le conoscenze idonee per comprendere dal punto di vista tecnico il fatto;

3. No, non è obbligato, ma per fare almeno dell'opera di un consulente tecnico, sarà necessario che egli stesso abbia una particolare specializzazione della materia oggetto di una eventuale consulenza tecnica, specializzazione che può consistere in un titolo di studio qualsiasi, come ad esempio un diploma di perito elettrotecnico.

 

 

113. Le parti possono nominare i loro consulenti per contraddire o controllare le operazioni del consulente tecnico scelto dal giudice?

 

1.No, perché il consulente tecnico nominato giudice, proprio perché nominato da lui e non dalle parti, è dotato di una sufficiente imparzialità e professionalità, tali da non poter danneggiare le parti, o di favorirne una a scapito dell'altra;

2. Sì, ogni parte ha diritto a nominare consulente tecnico;

3. Sì, è possibile ma solo dopo il giudice abbia espressamente autorizzato il consulente indicato dalla parte, e sempre che l'altra parte sia d'accordo sulla scelta del consulente; in caso di disaccordo tra il giudice a decidere la questione con ordinanza non è impugnabile.

 

 

 

114. In quali occasioni è possibile presentare istanza per il procedimento di rendimento dei conti?

 

1. Il procedimento può essere azionato nei confronti di coloro che debbano presentare un conto a uno o più soggetti, come può essere il caso di un amministratore di condominio;

2. Il rendimento dei conti, o meglio il procedimento per il rendimento dei conti, può essere iniziato solo nei confronti di coloro che, avendo accettato di pagare una somma di danaro, si rifiutino poi di eseguire relativa prestazione;

3. Il rendimento dei conti è un procedimento alternativo a quello ordinario, che serve a risolvere in maniera più rapida i conflitti che sono sorti fra le parti; in questi casi giudice istruttore deciderà di una sola udienza e immediatamente con ordinanza non è impugnabile.

 

 

 

 

115. A cosa serve l'udienza per la precisazione delle conclusioni?

 

1. Questa udienza serve alle parti per precisare le conclusioni e presentare un estremo tentativo di conciliazione; nel caso in cui tale tentativo sia presentato, il giudice rinvierà le parti davanti al collegio per l'espletamento del tentativo.

2. L'udienza per la precisazione delle conclusioni serve a individuare in maniera definitiva la posizione delle parti, ma sono possibili delle modifiche alle domande ed eccezioni già proposte solo dietro autorizzazione del giudice;

3. Serve individuare in maniera definitiva le posizioni delle parti, ma non sono ammissibili nuovi mezzi di prova e domande ed eccezioni nuove, nemmeno dal punto di vista della loro modificazione e precisazione, ma è possibile rinunciare a domande ed eccezioni già proposte;

 

 

 

116. È possibile chiedere l’udienza di discussione della causa davanti al collegio?

 

1. Sì è possibile, ma sarà necessario presentare istanza all'udienza delle precisazione delle conclusioni, e successivamente, scaduto il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, di presentare l'istanza al presidente del collegio;

2. È possibile chiedere udienza di discussione, per fare ciò sarà necessario presentare apposita istanza all'udienza per la precisazione delle conclusioni;

3. Sì è possibile, ma solo se il giudice lo riterrà opportuno.

 

 

 

117. Quando il giudice istruttore rinvia le parti davanti al collegio?

 

1. Il giudice istruttore rinvierà le parti davanti al collegio quando ritenga la causa sufficientemente istruita, ma tale possibilità potrà verificarsi anche quando sarà necessario risolvere una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito.

2. Il giudice istruttore rinvierà le parti davanti al collegio quando queste gli faranno concorde richiesta, ma in tal caso il giudice istruttore potrebbe non accogliere tale richiesta con ordinanza non è impugnabile;

3. Il giudice istruttore, che, ricordiamolo, fa parte del collegio, rinvia le parti davanti al collegio, quando lo stesso collegio ricevuta la relazione sulla causa dallo stesso giudice istruttore lo autorizzi a farlo.

 

 

 

118. E’ corretto dire che una sentenza è definitiva quando passa in giudicato?

 

1. No, non è corretto, perché una sentenza definitiva può essere ancora impugnata almeno fino a quando non siano scaduti termini per l'impugnazione;

2. Sì, è corretto perché è evidente che la parola “ definitiva” proprio a indicare che la questione è ormai chiusa e quindi non più proponibile innanzi ad un giudice;

3. Sì, è corretto, perché come la sentenza passata in giudicato non è più impugnabile, anche la sentenza definitiva non è più impugnabile.

 

 

 

119. In quale occasione il giudice istruttore rinvia la causa davanti al collegio per decidere una preliminare di merito oppure una pregiudiziale di rito?

 

1. Il giudice istruttore rinvia le parti davanti al collegio per la risoluzione di tali pregiudiziali in ogni caso, cioè ogni qualvolta queste si presentino, perché egli non ha il potere di decidere tali questioni che potrebbero risolvere il processo, questioni che invece possono essere risolte solo dal collegio;

2. Questo accade quando ritiene che tali preliminari o pregiudiziali siano fondate, e quindi possano decidere l'intera causa, e poiché egli non ha il potere di decidere la causa, rinvia la stessa davanti al collegio;

 

 

 

 

3. In realtà giudice istruttore quando si presentano tali questioni, non rinvia mai la causa e anche le parti davanti al collegio, ma le accantona, per deciderle poi insieme al collegio nella fase della decisione.

 

120. Una volta che il collegio si è visto rinviare la causa dal giudice istruttore, è tenuto a deciderla e quindi ad entrare nel merito, oppure può anche rimetterla al giudice istruttore?

 

1. Il collegio può sempre rinviare la causa davanti al giudice istruttore, ma per arrivare a tale decisione dovrà decidere con sentenza non  impugnabile.

2. Il collegio non può rinviare la causa al giudice istruttore, ma è tenuto a deciderla, e ciò perché lo stesso giudice istruttore è il relatore della causa, ed è quindi impossibile che poi il collegio possa prendere una posizione diversa da quella che ha avuto lo stesso giudice istruttore nella relazione dove, evidentemente, ha espresso il parere che la causa dovesse essere decisa dal collegio.

3. Il collegio può sempre rinviare la causa al giudice istruttore senza deciderla, e ciò può accadere o perché ritenga infondata la questione pregiudiziale o preliminare, o perché ritenga la causa non sufficientemente istruita.