12 Domande cognizione
111.
Che cos'è l'esperimento giudiziale?
1. È una sorta di
ispezione dinamica, nel senso che il giudice per accertare se un fatto
sia o possa essersi verificato in un certo modo, ordina di procedere
alla riproduzione del fatto stesso, eventualmente facendone eseguire una
registrazione audiovisiva;
2. L'esperimento
giudiziale è l'estremo tentativo lasciato al giudice per tentare la
conciliazione delle parti, quando appare probabile che i tempi del
processo si allunghino in maniera incontrollabile;
3. L'esperimento
giudiziale è quell'attività che il giudice svolge con l'assistenza del
consulente tecnico, per verificare la fondatezza delle domande che gli
hanno proposto le parti.
112.
Il giudice una volta che ritiene che un certo fatto debba essere
sottoposto a una verifica tecnica, è obbligato a avvalersi dell'opera di
un consulente tecnico?
1. Sì, perché il
giudice è laureato in giurisprudenza, ma non in tutte le materie
possibili, e quindi per tutte le situazioni che non possono essere
risolte attraverso una laurea in giurisprudenza, sarà obbligato ad
avvalersi dell'opera di un consulente tecnico;
2. No, il giudice si
avvarrà dell'opera del consulente tecnico solo quando riterrà di non
possedere le conoscenze idonee per comprendere dal punto di vista
tecnico il fatto;
3. No, non è
obbligato, ma per fare almeno dell'opera di un consulente tecnico, sarà
necessario che egli stesso abbia una particolare specializzazione della
materia oggetto di una eventuale consulenza tecnica, specializzazione
che può consistere in un titolo di studio qualsiasi, come ad esempio un
diploma di perito elettrotecnico.
113.
Le parti possono nominare i loro consulenti per contraddire o
controllare le operazioni del consulente tecnico scelto dal giudice?
1.No, perché il
consulente tecnico nominato giudice, proprio perché nominato da lui e
non dalle parti, è dotato di una sufficiente imparzialità e
professionalità, tali da non poter danneggiare le parti, o di favorirne
una a scapito dell'altra;
2. Sì, ogni parte ha
diritto a nominare consulente tecnico;
3. Sì, è possibile ma
solo dopo il giudice abbia espressamente autorizzato il consulente
indicato dalla parte, e sempre che l'altra parte sia d'accordo sulla
scelta del consulente; in caso di disaccordo tra il giudice a decidere
la questione con ordinanza non è impugnabile.
114.
In quali occasioni è possibile presentare istanza per il procedimento di
rendimento dei conti?
1. Il procedimento può
essere azionato nei confronti di coloro che debbano presentare un conto
a uno o più soggetti, come può essere il caso di un amministratore di
condominio;
2. Il rendimento dei
conti, o meglio il procedimento per il rendimento dei conti, può essere
iniziato solo nei confronti di coloro che, avendo accettato di pagare
una somma di danaro, si rifiutino poi di eseguire relativa prestazione;
3. Il rendimento dei
conti è un procedimento alternativo a quello ordinario, che serve a
risolvere in maniera più rapida i conflitti che sono sorti fra le parti;
in questi casi giudice istruttore deciderà di una sola udienza e
immediatamente con ordinanza non è impugnabile.
115.
A cosa serve l'udienza per la precisazione delle conclusioni?
1. Questa udienza
serve alle parti per precisare le conclusioni e presentare un estremo
tentativo di conciliazione; nel caso in cui tale tentativo sia
presentato, il giudice rinvierà le parti davanti al collegio per
l'espletamento del tentativo.
2. L'udienza per la
precisazione delle conclusioni serve a individuare in maniera definitiva
la posizione delle parti, ma sono possibili delle modifiche alle domande
ed eccezioni già proposte solo dietro autorizzazione del giudice;
3. Serve individuare
in maniera definitiva le posizioni delle parti, ma non sono ammissibili
nuovi mezzi di prova e domande ed eccezioni nuove, nemmeno dal punto di
vista della loro modificazione e precisazione, ma è possibile rinunciare
a domande ed eccezioni già proposte;
116.
È possibile chiedere l’udienza di discussione della causa davanti al
collegio?
1. Sì è possibile, ma
sarà necessario presentare istanza all'udienza delle precisazione delle
conclusioni, e successivamente, scaduto il termine per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica, di presentare
l'istanza al presidente del collegio;
2. È possibile
chiedere udienza di discussione, per fare ciò sarà necessario presentare
apposita istanza all'udienza per la precisazione delle conclusioni;
3. Sì è possibile, ma
solo se il giudice lo riterrà opportuno.
117.
Quando il giudice istruttore rinvia le parti davanti al collegio?
1. Il giudice
istruttore rinvierà le parti davanti al collegio quando ritenga la causa
sufficientemente istruita, ma tale possibilità potrà verificarsi anche
quando sarà necessario risolvere una questione pregiudiziale di rito o
preliminare di merito.
2. Il giudice
istruttore rinvierà le parti davanti al collegio quando queste gli
faranno concorde richiesta, ma in tal caso il giudice istruttore
potrebbe non accogliere tale richiesta con ordinanza non è impugnabile;
3. Il giudice
istruttore, che, ricordiamolo, fa parte del collegio, rinvia le parti
davanti al collegio, quando lo stesso collegio ricevuta la relazione
sulla causa dallo stesso giudice istruttore lo autorizzi a farlo.
118.
E’ corretto dire che una sentenza è definitiva quando passa in
giudicato?
1. No, non è corretto,
perché una sentenza definitiva può essere ancora impugnata almeno fino a
quando non siano scaduti termini per l'impugnazione;
2. Sì, è corretto
perché è evidente che la parola “ definitiva” proprio a indicare che la
questione è ormai chiusa e quindi non più proponibile innanzi ad un
giudice;
3. Sì, è corretto,
perché come la sentenza passata in giudicato non è più impugnabile,
anche la sentenza definitiva non è più impugnabile.
119.
In quale occasione il giudice istruttore rinvia la causa davanti al
collegio per decidere una preliminare di merito oppure una pregiudiziale
di rito?
1. Il giudice
istruttore rinvia le parti davanti al collegio per la risoluzione di
tali pregiudiziali in ogni caso, cioè ogni qualvolta queste si
presentino, perché egli non ha il potere di decidere tali questioni che
potrebbero risolvere il processo, questioni che invece possono essere
risolte solo dal collegio;
2. Questo accade
quando ritiene che tali preliminari o pregiudiziali siano fondate, e
quindi possano decidere l'intera causa, e poiché egli non ha il potere
di decidere la causa, rinvia la stessa davanti al collegio;
3. In realtà giudice
istruttore quando si presentano tali questioni, non rinvia mai la causa
e anche le parti davanti al collegio, ma le accantona, per deciderle poi
insieme al collegio nella fase della decisione.
120.
Una volta che il collegio si è visto rinviare la causa dal giudice
istruttore, è tenuto a deciderla e quindi ad entrare nel merito, oppure
può anche rimetterla al giudice istruttore?
1. Il collegio può
sempre rinviare la causa davanti al giudice istruttore, ma per arrivare
a tale decisione dovrà decidere con sentenza non
impugnabile.
2. Il collegio non può
rinviare la causa al giudice istruttore, ma è tenuto a deciderla, e ciò
perché lo stesso giudice istruttore è il relatore della causa, ed è
quindi impossibile che poi il collegio possa prendere una posizione
diversa da quella che ha avuto lo stesso giudice istruttore nella
relazione dove, evidentemente, ha espresso il parere che la causa
dovesse essere decisa dal collegio.
3. Il collegio può
sempre rinviare la causa al giudice istruttore senza deciderla, e ciò
può accadere o perché ritenga infondata la questione pregiudiziale o
preliminare, o perché ritenga la causa non sufficientemente istruita.
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