1 Domande convenzione di negoziazione
assistita 1. Che cosa è la convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati? 1. È la
convenzione in base alla quale le parti decidono di affidare la loro
controversia ad arbitri. 2. Il contratto
mediante il quale le parti risolvono una loro controversia; 3. È un accordo
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
2.
Per quali diritti è possibile stipulare la convenzione di negoziazione
assistita? 1. Per tutti
diritti delle parti, ma non è possibile stipulare tale convenzione
quando ha ad oggetto la risoluzione di conflitti su diritti
indisponibili e controversie di lavoro. 2. Per tutti
diritti delle parti; 3. Per tutti
diritti delle parti, esclusi però i diritti che riguardano minori.
3.
La convenzione di negoziazione assistita è sempre obbligatoria? 1. No, la
convenzione non è mai obbligatoria, nel senso che non costituisce mani
una condizione di procedibilità per accedere al giudizio. 2. Sì, è sempre
obbligatoria, tuttavia le parti possono anche tacitamente rinunciarvi
quando nella prima udienza nessuna delle due solleva la relativa
eccezione al giudice istruttore; 3. No, ma vi sono
dei casi in cui la convenzione di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità.
1. Nei casi
relativi al risarcimento danni, alla circolazione di veicoli e natanti,
oppure tutte le altre ipotesi in cui si richieda a titolo di pagamento
di una somma di danaro non eccedente € 50.000, salvo che non sia
prevista la mediazione o una conciliazione obbligatoria. 2. Si tratta di
una domanda trabocchetto, perché abbiamo visto che la convenzione non è
mai obbligatoria, cioè non è mai condizione di procedibilità del
processo, ma costituisce solo un tentativo per evitarlo; 3. La convenzione
è obbligatoria nelle ipotesi di risarcimento danni dovuto alla
circolazione di veicoli e natanti, quando questi danni siano di valore
inferiore a € 50.000.
5.
Quando la convenzione è condizione di procedibilità, in quali casi tale
condizione si considera avverata? 1. Non esistendo
il caso in cui la convenzione sia una condizione di procedibilità, è
evidente che non vi è alcun caso in cui tale condizione possa
considerarsi avverata; 2. Sono quattro
casi, negoziazione seguita da mancato accordo, negoziazione che non si
conclude nei termini previsti, invito esplicitamente rifiutato nei 30
giorni dalla sua ricezione, invito che non ha avuto risposta nei 30
giorni dalla sua ricezione; 3. Si tratta di
quattro casi, mancata risposta all'invito di negoziazione entro 40
giorni dalla sua ricezione, espresso rifiuto dell'invito entro 40 giorni
dalla sua ricezione, mancato accordo, negoziazione che non si conclude
entro un anno dal suo inizio.
6.
Che succede quando non si è avverata la condizione di procedibilità? 1. Non essendoci
tale condizione di procedibilità, è evidente che nessuno dovrà fare
nulla. 2. È necessario
verificare se il convenuto alla prima udienza abbia eccepito la mancanza
della condizione di procedibilità, oppure questa mancanza sia stata
rilevata d'ufficio. In tali casi il giudice deve verificare se la
convenzione è ancora in corso oppure non è stata proprio iniziata, nel
primo caso fissa udienza dopo la scadenza del termine massimo per la
durata della convenzione, se invece non vi è stato alcun invito per
iniziare la convenzione, il giudice fissa il termine di 15 giorni per la
comunicazione dell'invito, fissando altresì la data della successiva
udienza. 3. Mancando la
condizione di procedibilità, in ogni stato il processo, il giudice, su
eccezione di parte o d'ufficio, dichiara la mancanza di detta
convenzione; conseguentemente, sospende il processo, dando alle parti un
termine non superiore a 15 giorni per l'invio delle comunicazioni
necessarie per tentare la convenzione. Nel caso in cui la convenzione
era in realtà in corso, ma non era ancora terminata nella pendenza del
processo, sospende comunque processo, che dovrà essere ripreso entro tre
mesi dall'eventuale fallimento della convenzione.
7.
Come si può tentare la convenzione di negoziazione assistita?
8.
Una volta ricevuto l'invito, cosa potrà fare l'altra parte?
9.
Che succede se, stipulata la convenzione, non si raggiunge l'accordo? 3. Se non si
raggiunge l'accordo, semplicemente le parti sono libere di adire il
giudice quando lo vorranno.
10.
Non essendosi raggiunto l'accordo, si può poi adire in qualsiasi momento
il giudice per risolvere la controversia? 1. No, abbiamo
diverse ipotesi ma tratto comune di queste ipotesi sta nel fatto che le
parti hanno in generale 30 giorni di tempo per adire il giudice; se nei
30 giorni non presenteranno domanda giudiziale per risolvere la loro
controversia, decadranno dal potere di proporre domanda in giudizio; 2. No, ovviamente
le parti potranno adire il giudice del termine di prescrizione del loro
diritto sostanziale, per esempio avranno 10 anni di tempo nel caso di
diritti di credito; 3. Le parti hanno
due anni di tempo per adire il giudice dopo il fallimento della
convenzione, cioè nel caso di mancato accordo o di rifiuto della
convenzione stessa. Trascorsi questi due anni decadranno dal potere di
proporre domanda il giudizio.
11.
Che succede se in seguito alla convenzione che raggiunge l'accordo? 1. Raggiunto
l'accordo, gli avvocati delle parti, o comunque l'avvocato più
diligente, provvederà a certificare il raggiungimento di detto accordo;
tale certificato sarà depositato nella cancelleria del tribunale, e il
cancelliere, su richiesta di una delle parti o di entrambe, provvederà a
spedirlo in forma esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 475
del codice di procedura civile; con la spedizione in forma esecutiva
l'accordo acquista l'efficace di titolo esecutivo. 2. Raggiunto
l'accordo, gli avvocati delle parti, o comunque l'avvocato più
diligente, dovranno depositare detto accordo nella cancelleria del
tribunale; il presidente del tribunale, verificata la regolarità formale
dell'accordo, gli attribuisce efficacia esecutiva con apposito decreto;
12.
È possibile che vi sia la convenzione di negoziazione assistita anche in
caso di separazione personale? 1. Si è
possibile; 2. No,
trattandosi di diritti indisponibili non è mai possibile.
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