1 Domande convenzione di negoziazione assistita



1. Che cosa è la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati?

 

1. È la convenzione in base alla quale le parti decidono di affidare la loro controversia ad arbitri.

2. Il contratto mediante il quale le parti risolvono una loro controversia;

3. È un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

 

 

2. Per quali diritti è possibile stipulare la convenzione di negoziazione assistita?

 

1. Per tutti diritti delle parti, ma non è possibile stipulare tale convenzione quando ha ad oggetto la risoluzione di conflitti su diritti indisponibili e controversie di lavoro.

2. Per tutti diritti delle parti;

3. Per tutti diritti delle parti, esclusi però i diritti che riguardano minori.

 

 

3. La convenzione di negoziazione assistita è sempre obbligatoria?

 

1. No, la convenzione non è mai obbligatoria, nel senso che non costituisce mani una condizione di procedibilità per accedere al giudizio.

2. Sì, è sempre obbligatoria, tuttavia le parti possono anche tacitamente rinunciarvi quando nella prima udienza nessuna delle due solleva la relativa eccezione al giudice istruttore;

3. No, ma vi sono dei casi in cui la convenzione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità.

 

 

 

4. In quali casi la convenzione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità del processo?

 

1. Nei casi relativi al risarcimento danni, alla circolazione di veicoli e natanti, oppure tutte le altre ipotesi in cui si richieda a titolo di pagamento di una somma di danaro non eccedente € 50.000, salvo che non sia prevista la mediazione o una conciliazione obbligatoria.

2. Si tratta di una domanda trabocchetto, perché abbiamo visto che la convenzione non è mai obbligatoria, cioè non è mai condizione di procedibilità del processo, ma costituisce solo un tentativo per evitarlo;

3. La convenzione è obbligatoria nelle ipotesi di risarcimento danni dovuto alla circolazione di veicoli e natanti, quando questi danni siano di valore inferiore a € 50.000.

 

 

5. Quando la convenzione è condizione di procedibilità, in quali casi tale condizione si considera avverata?

 

1. Non esistendo il caso in cui la convenzione sia una condizione di procedibilità, è evidente che non vi è alcun caso in cui tale condizione possa considerarsi avverata;

2. Sono quattro casi, negoziazione seguita da mancato accordo, negoziazione che non si conclude nei termini previsti, invito esplicitamente rifiutato nei 30 giorni dalla sua ricezione, invito che non ha avuto risposta nei 30 giorni dalla sua ricezione;

3. Si tratta di quattro casi, mancata risposta all'invito di negoziazione entro 40 giorni dalla sua ricezione, espresso rifiuto dell'invito entro 40 giorni dalla sua ricezione, mancato accordo, negoziazione che non si conclude entro un anno dal suo inizio.

 

 

6. Che succede quando non si è avverata la condizione di procedibilità?

 

1. Non essendoci tale condizione di procedibilità, è evidente che nessuno dovrà fare nulla.

2. È necessario verificare se il convenuto alla prima udienza abbia eccepito la mancanza della condizione di procedibilità, oppure questa mancanza sia stata rilevata d'ufficio. In tali casi il giudice deve verificare se la convenzione è ancora in corso oppure non è stata proprio iniziata, nel primo caso fissa udienza dopo la scadenza del termine massimo per la durata della convenzione, se invece non vi è stato alcun invito per iniziare la convenzione, il giudice fissa il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito, fissando altresì la data della successiva udienza.

3. Mancando la condizione di procedibilità, in ogni stato il processo, il giudice, su eccezione di parte o d'ufficio, dichiara la mancanza di detta convenzione; conseguentemente, sospende il processo, dando alle parti un termine non superiore a 15 giorni per l'invio delle comunicazioni necessarie per tentare la convenzione. Nel caso in cui la convenzione era in realtà in corso, ma non era ancora terminata nella pendenza del processo, sospende comunque processo, che dovrà essere ripreso entro tre mesi dall'eventuale fallimento della convenzione.

 

 

7. Come si può tentare la convenzione di negoziazione assistita?

 

1. L'avvocato invierà, con il consenso del suo cliente, un invito all'altra parte per procedere alla convenzione;

2. L'avvocato presenterà un'istanza al presidente del tribunale; questi con decreto fissa la data in cui le parti dovranno incontrarsi per tentare la convenzione;

3. L'avvocato dovrà, in primo luogo, cercare di contattare informalmente la controparte; solo nell'ipotesi in cui la controparte abbia espresso in qualsiasi modo la sua disponibilità di procedere alla convenzione, potrà inviarle il formale invito per tentare la convenzione.

 

 

8. Una volta ricevuto l'invito, cosa potrà fare l'altra parte?

 

1. L'altra parte ha 30 giorni di tempo per far conoscere le sue intenzioni circa l'invito per tentare di stipulare la convenzione di negoziazione assistita; se nei 30 giorni non risponde all'invito, l'avvocato che ha già inviato l'invito, dovrà provvedere, nei successivi 15 giorni, ad inviare un sollecito; se nemmeno in questi 15 giorni vi è stata risposta dalla controparte, la convenzione si intenderà rifiutata, ma se invece la controparte accetta il sollecito inviato, la convenzione si intenderà conclusa, e le parti potranno procedere nel tentativo di risolvere la loro controversia.

2. L'altra parte ha 30 giorni di tempo per far conoscere la sua disponibilità a stipulare la convenzione; passati i 30 giorni l'invito si considererà rifiutato, ma se accetta, vorrà dire che implicitamente accettato la convenzione di negoziazione assistita. Tuttavia affinché la convenzione sia valida è sempre necessario che  sia l'invito sia l'accettazione siano redatti in forma scritta;

3. L'altra parte ha 30 giorni di tempo per far conoscere la sua disponibilità a stipulare la convenzione; passati i 30 giorni l'invito si considererà rifiutato, ma se accetta le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, ma anche con l'assistenza di un solo avvocato, provvederanno a stipulare in forma scritta, a pena di nullità, la convenzione.

 

 

9. Che succede se, stipulata la convenzione, non si raggiunge l'accordo?

 

1. In questo caso la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati, ma sono previste sanzioni per la parte che in malafede ha rifiutato di raggiungere l'accordo;

2. In questo caso la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati;

3. Se non si raggiunge l'accordo, semplicemente le parti sono libere di adire il giudice quando lo vorranno.

 

 

10. Non essendosi raggiunto l'accordo, si può poi adire in qualsiasi momento il giudice per risolvere la controversia?

 

1. No, abbiamo diverse ipotesi ma tratto comune di queste ipotesi sta nel fatto che le parti hanno in generale 30 giorni di tempo per adire il giudice; se nei 30 giorni non presenteranno domanda giudiziale per risolvere la loro controversia, decadranno dal potere di proporre domanda in giudizio;

2. No, ovviamente le parti potranno adire il giudice del termine di prescrizione del loro diritto sostanziale, per esempio avranno 10 anni di tempo nel caso di diritti di credito;

3. Le parti hanno due anni di tempo per adire il giudice dopo il fallimento della convenzione, cioè nel caso di mancato accordo o di rifiuto della convenzione stessa. Trascorsi questi due anni decadranno dal potere di proporre domanda il giudizio.

 

 

11. Che succede se in seguito alla convenzione che raggiunge l'accordo?

 

1. Raggiunto l'accordo, gli avvocati delle parti, o comunque l'avvocato più diligente, provvederà a certificare il raggiungimento di detto accordo; tale certificato sarà depositato nella cancelleria del tribunale, e il cancelliere, su richiesta di una delle parti o di entrambe, provvederà a spedirlo in forma esecutiva secondo quanto previsto dall'articolo 475 del codice di procedura civile; con la spedizione in forma esecutiva l'accordo acquista l'efficace di titolo esecutivo.

2. Raggiunto l'accordo, gli avvocati delle parti, o comunque l'avvocato più diligente, dovranno depositare detto accordo nella cancelleria del tribunale; il presidente del tribunale, verificata la regolarità formale dell'accordo, gli attribuisce efficacia esecutiva con apposito decreto;

3. L'accordo è titolo esecutivo ed è anche titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale; nel caso in cui si voglia portare a esecuzione l'accordo, questo dovrà essere trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile;

 

 

 

12. È possibile che vi sia la convenzione di negoziazione assistita anche in caso di separazione personale?

 

1. Si è possibile;

2. No, trattandosi di diritti indisponibili non è mai possibile.