1.
In quali casi è
possibile che le parti decidano di far risolvere una loro controversia
da arbitri?
1. In
un processo avanzato di degiurisdizionalizzazione, come la fase attuale
che stiamo vivendo, è sempre possibile far decidere ad arbitri qualsiasi
controversia, ma solo quando
sia chiara la volontà delle parti circa la rinunzia alla giurisdizione
ordinaria;
2. Solo nei casi
in cui la legge prevede espressamente, visto che la deroga alla
giurisdizione ordinaria può avvenire solo in casi tipici;
3.
In
tutti i casi in cui le controversie abbiano ad oggetto diritti
disponibili, salve le eccezioni previste dalla legge;
2.
Com'è possibile affidare una controversia ad arbitri?
1. Abbiamo fondamentalmente tre
sistemi, il compromesso, la clausola compromissoria, oppure la
convenzione in base a rapporti non contrattuali determinati;
2. L'unico
modo per affidare una controversia agli arbitri è quella di stipulare un
apposito contratto, questo contratto è denominato compromesso;
3. È possibile
l'affidamento di una controversia ad arbitri in base ad una qualsiasi
volontà espressa dalle parti, anche in base a un negozio unilaterale;
3.
Che differenza c'è tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale?
1. La distinzione
sta nel modo in cui è presa la decisione, nell'arbitrato rituale la
decisione deve essere presa necessariamente nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, nell'arbitrato irrituale
la decisione può essere presa anche con la semplice forma scritta;
2. Fondamentalmente la decisione sulla
controversia è comunque presa da arbitri, ma mentre nell'arbitrato
rituale la decisione ha lo stesso valore di una sentenza, nell'arbitrato
irrituale la decisione degli arbitri a solamente un valore contrattuale;
3. La distinzione
sta nel tipo di materie che devono essere trattate, per la precisione in
caso di arbitrato rituale dovranno essere decise tutte le controversie
che ordinariamente rientrano nella competenza del tribunale, mentre in
caso di arbitrato irrituale, potranno essere decise tutte le cause e
spettano alla ordinaria competenza del giudice di pace;
4.
In caso
di arbitrato irrituale si applicano tutte le ordinarie regole, in merito
alla decisione degli arbitri, che riguardano l'annullabilità dei
contratti?
1. È pur vero che
l'arbitrato irrituale ha lo stesso valore di un contratto, ma si tratta
pur sempre di un contratto particolare, perché decidere una
controversia, ed ha quindi una struttura analoga a quella della
transazione, pur se vede l'intervento di soggetti terzi, di conseguenza
la decisione arbitrare irrituale potrà essere impugnata per
annullabilità negli stessi casi in cui è annullabile la transazione;
2. Essendo
l'arbitrato irrituale un contratto, si applicheranno ovviamente solo ed
esclusivamente le regole relative all'annullabilità dei contratti;
3. No, sono previste dal codice di
procedura civile particolari regole di annullabilità dell'arbitrato
irrituale;
5.
Nei casi in cui la nomina degli arbitri debba essere effettuata dalle
parti, in che modo avviene?
1. Bisogna seguire una particolare
procedura, che in sostanza consiste nella notifica di un atto alle altre
parti con l'indicazione del nome del proprio arbitro, e contestuale
invito alle altre parti di nominare i propri arbitri, ma nel caso in cui
passati 20 giorni dalla notifica non vi sia stata l'indicazione del nome
degli altri arbitri, ci si può rivolgere al presidente del tribunale,
che provvederà alla nomina degli altri arbitri;
2. Bisogna
seguire una particolare procedura, la parte che vuole promuovere il
giudizio arbitrale notificherà un invito alle altre parti, affinché si
tenga una riunione per la scelta degli arbitri; a tal fine notifica tale
invito, indicando il luogo e la data della riunione; se nel giorno della
riunione non sono presenti le altre parti, pur regolarmente invitate, la
parte che ha notificato l'invito si rivolgerà con ricorso al presidente
del tribunale, che provvederà alla nomina degli arbitri;
3. Bisogna
seguire una particolare procedura, la parte che ha già nominato il suo
arbitro, notifica alle altre parti un invito affinché gli comunichino i
nomi dei loro arbitri; se entro 20 giorni dall'invito le altre parti non
hanno indicato i nomi dei propri arbitri, bisognerà rivolgersi al
presidente della corte di appello, che provvederà alla nomina degli
altri arbitri;
6.
Una volta nominati gli arbitri devono necessariamente svolgere
l'incarico?
1. Sì, pur non
essendo pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, come
dispone il secondo comma dell'articolo 813, è pur vero che gli arbitri
svolgono una funzione particolarmente importante, tanto che la loro
decisione ha lo stesso valore di una sentenza; di conseguenza una volta
nominati non possono rifiutare l'incarico, salvo che per le ragioni
espressamente previste dalla legge;
2. No, una volta nominati gli arbitri
devono accettare l'incarico, l'accettazione deve essere data per
iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dalla
sottoscrizione del verbale della prima riunione;
3. No, pur
essendo vero che la decisione degli arbitri possiede valore di sentenza,
è anche vero che gli arbitri rimangono dei soggetti privati, tuttavia
sono state previste dal codice civile particolari sanzioni di natura
pecuniaria nei casi in cui gli arbitri rifiutino l'incarico con dolo o
colpa grave.
7.
È possibile che l'incarico sia svolto da un solo arbitro?
1. È un'ipotesi
fuori della realtà, perché se gli arbitri sono indicati dalle parti,
implicitamente vuol dire che sono più di uno;
2. Si è possibile;
3. È possibile
che l'incarico sia svolto da un solo arbitro, ma per garantire
l'imparzialità detto arbitro è previsto che il nome dell'arbitro sia
indicato dal presidente del tribunale su ricorso congiunto delle parti;
8.
Che differenza c'è tra compromesso e clausola compromissoria?
1. Hanno tutte due natura
contrattuale, ma mentre il compromesso è un contratto che darà vita ad
un arbitrato, la clausola compromissoria e appunto una clausola inserita
in diverso contratto attraverso cui le parti stabiliscono di far
decidere le loro future ed eventuali controversie da arbitri;
2. Il compromesso
è un contratto in base al quale le parti decidono di far risolvere la
loro controversia da arbitri, la clausola compromissoria, invece, è un
negozio giuridico unilaterale, in base al quale una parte dichiara di
essere disposta a risolvere una controversia già insorta dagli arbitri;
3. Con il
compromesso le parti risolvono effettivamente la controversia tra loro
già insorta, ed ha quindi natura analoga a quella della transazione,
mentre con la clausola compromissoria, non fanno altro che stabilire, in
diverso contratto, le eventuali controversie che dovessero sorgere tra
di loro, saranno risolte da arbitri;
9.
che forma devono avere il compromesso e la clausola compromissoria?
1. Per il
compromesso e la clausola compromissoria valgono i principi generali
previsti in tema di contratto, e cioè possono sorgere con una qualsiasi
forma, anche attraverso comportamenti concludenti,
2.Il compromesso
deve essere redatto in forma scritta ad probationem , e deve determinare
l'oggetto della controversia; la clausola compromissoria deve esso
essere redatto per iscritto con forma ad probationem come accade per il
compromesso;
3. Il compromesso deve essere redatto
in forma scritta a pena di nullità, e deve determinare l'oggetto della
controversia; la clausola compromissoria deve esso essere redatto per
iscritto a pena di nullità come accade per il compromesso;
10.
In quali
casi gli arbitri devono risarcire danni?
1. Gli arbitri
rispondono dei danni nei confronti delle parti secondo le normali regole
della responsabilità contrattuale;
2. Gli arbitri devono risarcire danni
nei casi previsti dal codice di procedura civile, e cioè quando con dolo
o colpa grave abbiano omesso o ritardato atti dovuti, e per questo sono
stati dichiarati decaduti dall'incarico, oppure senza giustificato
motivo abbiano rinunciato all'incarico; ancora gli arbitri sono
responsabili quando con dolo o colpa grave hanno omesso o impedito la
pronuncia del lodo nei termini di legge, oppure, quando siano incorsi in
situazioni simili a quelle previste per la responsabilità dei
magistrati;
3. Applicando la
regola prevista dall'articolo 1176 secondo comma del codice civile, gli
arbitri rispondono responsabilità professionale;
11.
Nel giudizio arbitrale è possibile che si abbia interruzione del
processo?
1.
In
realtà quando la parte viene meno per morte o altra causa, non si ha
interruzione automatica del processo, ma gli arbitri prendono le misure
idonee a garantire il contraddittorio, ma possono giungere a sospendere
il procedimento, con un'attività, quindi, analoga a quella
dell'interruzione del processo davanti ai giudici togati;
2. Essendo il
giudizio arbitrale sostanzialmente un processo che si svolge davanti ai
giudici privati, e dovendo comunque assicurare il principio
costituzionale del contraddittorio, quando una parte di meno per morte o
altra causa, gli arbitri devono automaticamente sospendere il processo,
in attesa che si ricostituisca il contraddittorio;
3. Il giudizio
arbitrale si sospende automaticamente in tutti i casi previsti per
l'interruzione del processo che si svolge davanti ai giudici togati;
12.
E’ possibile proporre il regolamento di competenza davanti agli arbitri?
1. No, non è possibile, ma si può
impugnare con regolamento di competenza il provvedimento con il quale il
giudice afferma o nega la propria competenza riguardo ha una convenzione
di arbitrato;
2. Avendo un
arbitrato natura giurisdizionale, anche se svolto davanti ai giudici
privati, quando davanti agli arbitri è posta una questione di
competenza, questi la decidono, e loro decisione può comunque essere
impugnata attraverso il regolamento di competenza;
13.
Gli arbitri possono emettere provvedimenti cautelari?
1. Sì, ma solo
nei casi che la legge prevede espressamente, e solo in seguito a
convalida del provvedimento da parte del presidente del tribunale;
2. Sì, in tutti i
casi;
3. Sì, ma solo
nei casi che la legge prevede espressamente;
4. No, mai;
14.
In quali
termini gli arbitri devono pronunciare il lodo?
1. Il termine per la pronuncia del
lodo è stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti non l'abbiano
fatto, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni
dall'accettazione della nomina, ma è comunque possibile una proroga;
2.Il termine per
la pronuncia del lodo è stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti
non l'abbiano fatto, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine
di 240 giorni dall'accettazione della nomina, ma non è mai possibile una
proroga;
3. Il termine per
la pronuncia del lodo è fissato invariabilmente dalla legge, ed è di 240
giorni dall'accettazione della nomina, ma sono possibili delle proroghe;
15.
Qual è l'efficacia del lodo?
1. Il lodo
potenzialmente alla stessa efficacia della sentenza, compresa quella
esecutiva, ma per far riacquistare efficacia sarà necessario depositato
presso la cancelleria del tribunale, nel cui circondario è posta la sede
del arbitrato.
2. Il lodo alla
stessa efficacia della sentenza, ed ha anche efficacia esecutiva;
3. Il lodo ha la stessa efficacia
della sentenza, tuttavia non ha efficacia esecutiva;
16.
A che
serve il deposito del lodo nella cancelleria del tribunale?
1. Serve ad
attribuirgli efficacia esecutiva, e renderlo opponibile agli aventi
causa;
2. Serve solamente ad attribuirgli
efficacia esecutiva;
3. Avendo il lodo
la stessa efficacia della sentenza, il deposito in cancelleria del
tribunale serve solo a fini fiscali, per far conoscere, quindi, gli
aspetti patrimoniali del lodo;
17. La
decisione presa attraverso il lodo, è pronunciata secondo diritto,
secondo equità, oppure secondo regole stabilite dalle stesse parti nel
compromesso?
1. Trovando
l'arbitrato la sua fonte nel compromesso o nella clausola
compromissoria, sono le parti stesse e possono imporre agli arbitri le
regole in base alle quali devono decidere, anche se diverse dal diritto
dell'equità; tuttavia le parti non possono imporre agli arbitri regole
per la decisione, che siano contrarie a norme imperative, all'ordine
pubblico, e al buon costume.
2. Gli arbitri
decidono secondo equità sono se, essendo più di uno, sono d'accordo sul
fatto di decidere in questo modo, ma se manca l'accordo, oppure se
l'arbitro è uno solo, la decisione deve essere presa secondo diritto,
salvo che le parti espressamente gli abbiano consentito di decidere
secondo equità;
3. Gli arbitri decidono secondo
diritto, salvo che le parti abbiano risposto con qualsiasi espressione
che gli arbitri decidano secondo equità;
18. Il
lodo può essere impugnato? E se sì, come?
1. Il lodo può essere impugnato
esclusivamente per nullità, per revocazione, e per opposizione di terzo;
2. Essendo il
lodo l'atto degli arbitri, che sono comunque giudici, ma giudici
privati, il lodo non è impugnabile, perché essendo comunque un atto
privato, non può essere mai impugnato come se fosse una sentenza
pronunciata da giudici togati;
3. Il lodo, come
più volte detto, alla stessa efficacia della sentenza, e quindi può
essere impugnato come una sentenza attraverso i mezzi di impugnazione
ordinari, come l'appello, e straordinari.
19.
Chi decide sulla impugnazione per nullità del lodo?
1. Decide la corte di appello,
2. Decide il
tribunale;
3. Decide un
nuovo collegio arbitrale, del quale però non possono far parte gli
arbitri che hanno pronunciato il lodo impugnato;
20.
Come decide la corte di appello sull'impugnazione per nullità del lodo?
1. La corte di
appello decide in due fasi, una fase rescindente, nel caso in cui
ritenga di annullare il lodo, e una fase rescissoria, attraverso cui
sostituisce la decisione degli arbitri con la propria decisione.
2. La corte di
appello decide nel solito modo, cioè sostituendo la decisione presa
dagli arbitri con la sua decisione, salvo che le parti non abbiano
stabilito diversamente. In quest'ultimo caso la corte di appello dà
termine alle parti per nominare i nuovi arbitri, affinché possano
decidere sulla base delle indicazioni che la corte ha riportato nella
sua sentenza;
3. La corte di appello, nei casi in
cui ritenga che vi siano le ipotesi di nullità del lodo, decide in due
fasi, e cioè una fase rescindente, in cui annulla il lodo e una fase
rescissoria, attraverso cui la corte di appello decide la controversia
nel merito, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella
convenzione di arbitrato oppure con un accordo successivo.
21.
Come visto, il lodo può essere impugnato anche per revocazione e
opposizione di terzo, in questi casi davanti a chi è proposta la domanda
di revocazione oppure di opposizione di terzo?-
1.
In
tutti e due i casi i giudizi sono promossi davanti alla corte di appello
nel cui distretto ha sede l'arbitrato;
2. L'opposizione
deve essere necessariamente proposta davanti alla corte di appello,
visto che non è possibile che il giudizio di opposizione, come accade
ordinariamente, sia proposto davanti allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza, poiché in questo caso parliamo di arbitri; la
revocazione, invece, deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo
dove ha sede l'arbitrato.
22.
Tizio e Caio sono impegnati in una difficile vertenza giudiziaria, dal
valore di € 60.000, riguardante diritti disponibili pendente innanzi al
tribunale in primo grado, ad un certo punto tizio propone a Caio di far
decidere la loro controversia dagli arbitri, e abbandonare la vertenza
in corso. È possibile questo trasferimento?-3
1. No, non è
possibile chiedere di trasferire la causa innanzi agli arbitri; per
essere più precisi le parti dovranno prima rinunciare congiuntamente al
giudizio, e solo successivamente potranno iniziare il loro giudizio
davanti agli arbitri.
2. Si è possibile
trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere
dagli arbitri, ma l'istanza congiunta delle parti deve essere presentata
non oltre la prima udienza ex articolo 183;
3. Sì, è possibile trasferire le cause
che pendono innanzi al tribunale per far decidere da arbitri, ma sarà
necessaria una istanza congiunta di tutte le parti, attraverso la quale
chiedono di promuovere un procedimento arbitrale secondo le regole
previste dal codice di procedura civile;
22. Tizio
e Caio sono impegnati in una difficile vertenza giudiziaria, dal valore
di € 60.000, riguardante diritti disponibili pendente innanzi al
tribunale in primo grado, ad un certo punto tizio propone a Caio di far
decidere la loro controversia dagli arbitri, e abbandonare la vertenza
in corso. È possibile questo trasferimento?
1. No, non è
possibile chiedere di trasferire la causa innanzi agli arbitri; per
essere più precisi le parti dovranno prima rinunciare congiuntamente al
giudizio, e solo successivamente potranno iniziare il loro giudizio
davanti agli arbitri.
2. Si è
possibile trasferire le cause che pendono innanzi al tribunale per far
decidere dagli arbitri, ma l'istanza congiunta delle parti deve essere
presentata non oltre la prima udienza ex articolo 183;
3. Sì, è possibile trasferire le
cause che pendono innanzi al tribunale per far decidere da arbitri, ma
sarà necessaria un’istanza congiunta di tutte le parti, attraverso la
quale chiedono di promuovere un procedimento arbitrale secondo le regole
previste dal codice di procedura civile;
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