LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ
SVOLGERE ATTIVITÀ DI INDAGINE INDIPENDENTEMENTE DAL PUBBLICO
MINISTERO?
QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE
PUÒ SVOLGERE LA POLIZIA GIUDIZIARIA?
LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA
POLIZIA GIUDIZIARIA DEVONO ESSERE DOCUMENTATE?
L’ATTIVITÀ DELLA P.G.
POTRÀ AVERSI SOLO DOPO CHE IL P.M.
AVRÀ ASSUNTO LA DIREZIONE DELLE
INDAGINI?
LA COMUNICAZIONE AL
PUBBLICO MINISTERO DELLA NOTIZIA DI REATO E L’ASSICURAZIONE DELLE FONTI
DI PROVA DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
PONIAMO CHE È STATA COMPIUTA UNA RAPINA
IN UN UFFICIO POSTALE DA TRE PERSONE,
E NELL’UFFICIO C’ERANO DUE DIPENDENTI E QUATTRO CLIENTI. I RAPINATORI
RIESCONO A FUGGIRE POCO PRIMA DELL’ARRIVO
DELLA POLIZIA. COSA DEVE FARE, OLTRE AD ASSICURARE LE FONTI DI PROVA, LA
POLIZIA NEI CONFRONTI DEI
CLIENTI DELL’UFFICIO POSTALE E DEGLI STESSI DIPENDENTI?
L’IDENTIFICAZIONE
E L’INDIVIDUAZIONE SONO LA STESSA COSA?
E
RIGUARDA SOLO LE PERSONE IN
GRADO DI CONTRIBUIRE ALLA RICOSTRUZIONE
DEI FATTI?
PONIAMO IL CASO CHE LE PERSONE CHE HANNO
ASSISTITO AI FATTI E LA STESSA PERSONA NEI CUI
CONFRONTI SONO SVOLTE LE INDAGINI RIFIUTINO DI
FARSI IDENTIFICARE, O FORNISCONO DELLE GENERALITÀ CHE SECONDO GLI
ELEMENTI IN POSSESSO DELLA P.G. POSSONO ESSERE FALSE. COSA
DEVE
FARE ALLORA LA POLIZIA
GIUDIZIARIA?
LE SOMMARIE INFORMAZIONI,
COSA SONO?
LE SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DALL’INDAGATO.
LE SOMMARIE INFORMAZIONI CHE LA POLIZIA
GIUDIZIARIA PUÒ OTTENERE ANCHE DA
ALTRE PERSONE,
CHI SONO QUESTE PERSONE E DEVONO ESSERE DI REGOLA TRATTATE COME
I
TESTIMONI?
LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI INTERROGATA
DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA HA IL DOVERE DI DIRE LA VERITÀ ANCHE
NEI CASI IN CUI POTREBBE EMERGERE UNA SUA RESPONSABILITÀ PENALE?
E, NEL
CASO,
COSA SUCCEDE SE NON DICE LA VERITÀ?
LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ SVOLGERE
DELLE PERQUISIZIONI DI PROPRIA INIZIATIVA O DEVE ESSERE
AUTORIZZATA DAL PUBBLICO MINISTERO? E COS’È UNA PERQUISIZIONE?
PONIAMO CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLO
SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DEBBA ACQUISIRE DELLA
CORRISPONDENZA SIGILLATA. COSA
DEVE FARE IN QUESTI CASI, ACQUISIRLA E PRENDERE CONOSCENZA
DEL CONTENUTO?
IMMAGINIAMO CHE IN UNA DISCOTECA C’È STATA UNA RISSA,
E UNO DEI PARTECIPANTI È GRAVEMENTE
FERITO A COLPI DI COLTELLO,
RIMANENDO A TERRA MENTRE TUTTI GLI ATRI FUGGONO; SUL POSTO
GIUNGE LA POLIZIA GIUDIZIARIA. COSA DEVE FARE?
MA SE PARTE DELLA RISSA È AVVENUTA ALL’ESTERNO DEL LOCALE E QUINDI C’È IL RISCHIO CHE LE
TRACCE E LE COSE PERTINENTI AL REATO SI
DISPERDANO, COSA DEVE FARE LA POLIZIA,
ATTENDERE
COMUNQUE IL P.M. METTENDO A RISCHIO LE INDAGINI?
PONIAMO PERÒ CHE DURANTE GLI
ACCERTAMENTI URGENTI LA P.G.
TROVI IL CORPO DEL REATO O LE COSE
PERTINENTI AL REATO, COSA DOVRÀ FARE?
ABBIAMO VISTO CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA
PUÒ SVOLGERE PERQUISIZIONI,
ANCHE APRIRE
CORRISPONDENZA, SVOLGERE ACCERTAMENTI
URGENTI, ANCHE SU PERSONE,
PROCEDERE A SEQUESTRI.
MA IN TUTTI QUESTI CASI DEVE ESSERE
PREVENTIVAMENTE AVVISATO IL DIFENSORE DELL’INDAGATO?
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