QUALE LA FUNZIONE DELLE NOTIFICAZIONI?
ABBIAMO VISTO LE REGOLE GENERALI IN
MERITO ALLE NOTIFICAZIONI,
MA IL
PROCEDIMENTO PENALE SI
CARATTERIZZA PER LA MOLTEPLICITÀ DEI
SOGGETTI COINVOLTI E CHE RIVESTONO ANCHE POSIZIONI
MOLTO DIVERSE, IL LEGISLATORE HA TENUTO
CONTO DI QUESTE DIFFERENZE IN RELAZIONE ALLE
NOTIFICAZIONI?
COME AVVENGONO LE NOTIFICAZIONI ALL’IMPUTATO?
L’IMPUTATO PUÒ ESSERE
DETENUTO O LIBERO,
MA SI COMPRENDE COME IL TEMA DELLE NOTIFICAZIONI ALL’IMPUTATO
SIA
CRUCIALE PER IL PROCEDIMENTO,
E ALLORA NEL CASO DELL’IMPUTATO CHE NON SIA DETENUTO IL
LEGISLATORE HA PREVISTO UN MECCANISMO
PER FACILITARE L’ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE?
PER QUANTO RIGUARDA L’IMPUTATO NON DETENUTO,
È POSSIBILE CHE QUESTI FACCIA O MENO LA
DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO.
SE NON LE FA SI
SEGUONO LE REGOLE DELL’ART. 157, MA SE INVECE LE
DICHIARAZIONI SONO STATE EFFETTUATE, IN CONCRETO COME SI ESEGUONO LE NOTIFICAZIONI?
CI SIAMO OCCUPATI DELLE NOTIFICAZIONI
ALL’IMPUTATO,
MA NEL PROCESSO VI SONO ANCHE ALTRI
SOGGETTI, COME SI
ESEGUONO LE NOTIFICAZIONI PER QUESTI ALTRI SOGGETTI?
LO SCOPO DELLE NOTIFICAZIONI È QUELLO DI
FAR CONOSCERE GLI ATTI AGLI INTERESSATI,
MACOSA ACCADE QUANDO LE
NOTIFICAZIONI SONO NULLE?
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