NEL CORSO DEL PROCESSO UN TESTIMONE AFFERMA DI
AVER VISTO L’IMPUTATO A CIRCA 30
METRI
DI
DISTANZA IMPUGNARE UN FUCILE, MA
LA DIFESA CONTESTA CHE A QUELLA DISTANZA L’IMPUTATO IN
QUESTIONE POSSA AVER EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTO UN FUCILE,
MENTRE,
SOSTIENE LA DIFESA,L’IMPUTATO
AVEVA FRA LE MANI UN GROSSO BASTONE. A PARTE LE VALUTAZIONI SULLA CREDIBILITÀ
DELL’IMPUTATO,
COME SI PUÒ FARE PER GIUNGERE A UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA SU
QUELLO CHE HA
VISTO IL TESTIMONE?
DAVANTI
AL GIUDICE L’IMPUTATO, NOTO IMPRENDITORE, È ACCUSATO DI AVER ACQUISTATO
MACCHINARI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI;
PROPRIO UN GUASTO DI UNO DI QUESTI
MACCHINARI HA POI PROVOCATO UNA FIAMMATA CHE HA UCCISO TRE
OPERAI CHE VI LAVORAVANO.
LA
DIFESA SOSTIENE,
PERÒ, CHE I MACCHINARI NON ERANO PERICOLOSI E
CHE NON SI È VERIFICATO NESSUN GUASTO,
E CHE LA FIAMMATA È STATA PROVOCATA DAL CATTIVO USO DEL
MACCHINARIO DI UNA DELLE VITTIME DELLA FIAMMATA. COSA SI PUÒ FARE IN QUESTI CASI?
QUANDO E' DISPOSTA LA PERIZIA ANCHE LE PARTI POSSONO NOMINARE I
LORO PERITI MA IN CHE MOMENTO POSSONO ESSERE NOMINATI ED È
SEMPRE NECESSARIO CHE SIA STATO NOMINATO UN PERITO PER NOMINARE
I CONSULENTI TECNICI?
È
STATO CONSUMATO UN OMICIDIO E SOTTO LE UNGHIE DELLA VITTIMA SONO
STATE TROVATI LEMBI DI PELLE E PELI ATTRIBUIBILI ALL’AGGRESSORE.
VIENE NOMINATO IL PERITO CHE VUOLE PRELEVARE IL DNA
DALL’IMPUTATO, MA QUESTI SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI AL PRELIEVO.
SI PUÒ DISPORRE
L’ESECUZIONE
COATTIVA DEL PRELIEVO? E NEL CASO COME SI SVOLGERA'?
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