Esperimento giudiziale e perizia

 


NEL CORSO DEL PROCESSO UN TESTIMONE AFFERMA DI AVER VISTO LIMPUTATO A CIRCA 30 METRI DI DISTANZA IMPUGNARE UN FUCILE, MA LA DIFESA CONTESTA CHE A QUELLA DISTANZA L’IMPUTATO IN QUESTIONE POSSA AVER EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTO UN FUCILE, MENTRE, SOSTIENE LA DIFESA,L’IMPUTATO AVEVA FRA LE MANI UN GROSSO BASTONE. A PARTE LE VALUTAZIONI SULLA CREDIBILITÀ DELL’IMPUTATO, COME SI PUÒ FARE PER GIUNGERE A UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA SU QUELLO CHE HA VISTO IL TESTIMONE?

DAVANTI AL GIUDICE LIMPUTATO, NOTO IMPRENDITORE, È ACCUSATO DI AVER ACQUISTATO MACCHINARI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI; PROPRIO UN GUASTO DI UNO DI QUESTI MACCHINARI HA POI PROVOCATO UNA FIAMMATA CHE HA UCCISO TRE OPERAI CHE VI LAVORAVANO. LA DIFESA SOSTIENE, PERÒ, CHE I MACCHINARI NON ERANO PERICOLOSI E CHE NON SI È VERIFICATO NESSUN GUASTO, E CHE LA FIAMMATA È STATA PROVOCATA DAL CATTIVO USO DEL MACCHINARIO DI UNA DELLE VITTIME DELLA FIAMMATA. COSA SI PUÒ FARE IN QUESTI CASI?


QUANDO E' DISPOSTA LA PERIZIA ANCHE LE PARTI POSSONO NOMINARE I LORO PERITI MA IN CHE MOMENTO POSSONO ESSERE NOMINATI ED È SEMPRE NECESSARIO CHE SIA STATO NOMINATO UN PERITO PER NOMINARE I CONSULENTI TECNICI?

È STATO CONSUMATO UN OMICIDIO E SOTTO LE UNGHIE DELLA VITTIMA SONO STATE TROVATI LEMBI DI PELLE E PELI ATTRIBUIBILI ALL’AGGRESSORE. VIENE NOMINATO IL PERITO CHE VUOLE PRELEVARE IL DNA DALL’IMPUTATO, MA QUESTI SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI AL PRELIEVO. SI PUÒ DISPORRE L’ESECUZIONE COATTIVA DEL PRELIEVO? E NEL CASO COME SI SVOLGERA'?