Divisione dei debiti e pesi ereditari

Concludiamo l'argomento relativo alla divisione della eredità analizzando come sono ripartiti tra  gli eredi i debiti e i pesi che gravano sull'eredità, argomento che assume una valenza più generale rispetto alla sola divisione della eredità.

La regola principale è espressa dall'art. 752 c.c. secondo cui:

 I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari  in proporzione delle loro quote ereditarie,
salvo che il testatore abbia altrimenti disposto

In altre parole c'è di solito proporzionalità tra quanto ricevuto e la responsabilità per debiti e pesi ereditari.

È bene sottolineare, però, che il riferimento ad una diversa volontà del testatore non deve far credere che i creditori dell'eredità debbano necessariamente attenersi a quella volontà nell'esigere i loro crediti; è vero, infatti, che  la volontà del testatore è rilevante solo nei rapporti interni tra i coeredi ma non nei rapporti esterni di questi con i creditori; per questi ultimi, infatti si deve far riferimento all'art. 754 c.c. per il quale:

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori

I creditori, quindi, sono liberi di chiedere il pagamento dei debiti in proporzione della quota ricevuta da ogni erede, e se c'è stata una diversa volontà del testatore, l'erede che ha pagato più di quanto doveva, lungi dal poter opporre un rifiuto al creditore per la parte eccedente, potrà rivalersi sugli altri eredi per la differenza.
Questo è vero anche nell'ipotesi prevista dall'art. 1315 c.c. dove sembra che il testatore, nell'incaricare un coerede ad eseguire la prestazione, sembra indicare che solo lui sarà tenuto a questa. In realtà tale regola serve solo a fornire una scelta al creditore, ma poiché la volontà del testatore è vincolante solo nei rapporti interni, il creditore può comunque esigere pro quota la prestazione dagli altri eredi non incaricati di eseguirla.

Se, infine, la cosa da consegnare è indivisibile ex art. 1316 c.c. accadrà che ogni erede sarà tenuto all'intera prestazione proprio a causa della natura del bene oggetto dell'obbligazione.

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