Divieto di immissioni
Secondo l'art. 844 comma 1:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi |
Come si vede il proprietario di un fondo deve sopportare le immissioni provenienti dal fondo del vicino;
Letta in questo modo parrebbe che l'unica cosa che possa fare questo proprietario è subire l'attività altrui; in realtà è necessario puntualizzare che:
È però importante considerare che certe attività, come quelle industriali, hanno anche rilevanza pubblica e non sempre è opportuno far cessare o limitare una determinata attività per le esigenze dei privati. Il legislatore per cercare di contemperare gli opposti interessi dispone al secondo comma dell'art. 844 che:
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà |
Il giudice potrebbe, ad esempio, far continuare la produzione imponendo, però, il rispetto di particolari accorgimenti per diminuire le immissioni, oppure riconoscere un indennizzo al proprietario senza far cessare la produzione.
nella valutazione del giudice sarà importante anche il c.d. preuso. |
Dispone, infatti, il comma 2 dell'art. 844 che il giudice nella sua
valutazione " Può tener conto
della priorità di un determinato uso".
In altre parole nel valutare la tollerabilità sarà diverso il caso di chi aveva
una villa e poi si è visto insediarsi una fabbrica vicino al suo fondo, rispetto
a chi costruisce la sua abitazione nei pressi di una fabbrica.
Questa disciplina si intreccia, comunque, con quella prevista a tutela della
salute pubblica che impone rigorosi limiti alle aziende in merito alle
immissioni nell'ambiente.
Osserviamo, piuttosto, che mentre la tutela ex art. 844 è riservata al
proprietario di un fondo ( e si ritiene anche agli altri titolari di diritti
reali e di godimento), la tutela per i danni cagionati dalla violazione delle
norme poste a salvaguardia della salute pubblica può essere azionata da
qualsiasi soggetto, anche dal conduttore dell'immobile, che potrà chiedere il risarcimento ex 2043 c.c.
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