Distanze tra alberi e siepi

Anche per gli alberi e siepi il codice detta una puntuale disciplina in merito alle distanze tra questi quando siano posti su fondi confinanti.

L'art. 892 c.c. impone il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti o dagli usi, e in, mancanza, detta una disciplina diversa secondo il tipo di albero. Se gli alberi sono posti a distanza non legale si puņ esigere che vengano estirpati (art. 894 c.c.).

Se tra i due fondi vi sia una siepe, si presume che sia in comune, come in comune sono gli alberi sorgenti nella siepe o sulla linea di confine (artt. 898 e 899 c.c.).

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