Valutazione sulla ragionevolezza
La dottrina costituzionale individua tre fenomeni relativi alla verifica del canone della ragionevolezza;
a). Per una prima dottrina, basata sulla sentenza della
corte del 1959, dall'articolo 3 si desume il principio di non contraddizione, e
quello di congruità mezzi-fini;
b). In una seconda sentenza del 1980, la Corte ricorre spesso al principio del
tertium comparationis, articolato in tre fasi:
1. si guarda alla norma di legge impugnata;
2. si guarda poi all'articolo 3 più ad altra eventuale norma costituzionale;
3. si guarda infine ad una norma di legge diversa da quella impugnata usata come
termine di paragone relativa ad una situazione omogenea rispetto a quella
impugnata.
Questo giudizio ternario è stato usato per dichiarare
incostituzionale la norma che escludeva dall'indennizzo di fine servizio
prevista per i dipendenti locali i genitori di tale dipendenti, nel caso in cui
si trattasse di un loro figlio morto. Ciò perché tale norma è stata messa a
confronto con quella che invece riconosce tale indennizzo agli orfani del
dipendente deceduto.
c). vi è poi la terza tecnica, inaugurata nel 1988 che si
caratterizza da un lato dal superamento del giudizio ternario, e dall'altro
dello sganciamento del giudizio di ragionevolezza da riferimento dell'articolo 3
della Costituzione.
Alla luce di ciò si è affermata l'idea che il giudizio di ragionevolezza
prescinde dallo schema ternario, per investire direttamente valutazioni di
adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, oppure di coerenza interna
o di ragionevolezza intrinseca della legge, oppure la ragionevolezza della
disposizione in rapporto alla coerenza che la deve unire al sistema normativo.
Si tratterebbe, perciò, di una ragionevolezza relativa, condizionata insomma
dalla ragionevolezza dell'intero corpus normativo.