Il Parlamento

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
4. video in questa pagina

Video, parte prima

 

Caratteristiche del Parlamento italiano:

1. bicameralismo perfetto;
2. Senato e Camera dei deputati;
2. elezione dei membri a suffragio universale;
3. durata in carica 5 anni (legislatura).

Differenze tra Camera e Senato

Camera dei deputati.

  1.  è composta da 630 deputati;

  2. è eletta completamente a suffragio universale;

  3. possono essere deputati (elettorato passivo) solo coloro che, cittadini italiani, abbiano compiuto i 25 anni;

  4. possono eleggere i deputati (elettorato attivo) i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni;

  5. le sedute della Camera si tengono al Palazzo Montecitorio a Roma.  

Senato della Repubblica.

  1. è composta di 315 Senatori più 5 Senatori a vita;

  2. non è completamente eletto a suffragio universale, poiché i Senatori a vita possono essere nominati dal Presidente della Repubblica mentre lo sono di diritto gli ex presidenti della Repubblica;

  3. possono essere eletti Senatori (elettorato passivo), solo i cittadini italiani che hanno compiuto i 40 anni;

  4. possono eleggere i Senatori (elettorato attivo), solo i cittadini italiani che hanno compiuto i 18 anni (legge costituzionale 18 ottobre 2021) in precedenza il limite di età era di 25 anni;

  5. le sedute del Senato si tengono a Palazzo Madama a Roma.

La Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, già approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019.

Dato che il testo della legge costituzionale è stato approvato nella seconda votazione al Senato a maggioranza assoluta e quindi inferiore ai due terzi dei componenti, come previsto dall’art. 138 della Costituzione, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il referendum confermativo è stato chiesto e con il voto del 20 e 21 settembre 2020 gli elettori con una schiacciante maggioranza di quasi il 70% hanno confermato la riforma costituzionale.

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 sul taglio dei parlamentari è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Di conseguenza dalla legislatura successiva al 2020 grazie alla modifica degli articoli 56,  57 e 59 della Costituzione i deputati passano da 630 a 400 deputati, e i senatori da 315 a 200.

In particolare l’art. 3 della riforma costituzionale ha modificato l’art. 59 della Costituzione stabilendo che i senatori nominati dal Presidente della Repubblica non possono essere in nessun più di cinque.

Cause ostative alla elezione dei parlamentari:

  1. incompatibilità: si verifica quando la legge o la Costituzione vieta che un soggetto possa detenere contemporaneamente due cariche; si può evitare scegliendo una delle cariche;

    1. costituiscono ipotesi specifiche di incompatibilità indicate nella Costituzione:
      Non si può essere contemporaneamente:
      deputato e Senatore (art. 65 Cost.). Presidente della Repubblica e parlamentare (art. 84 Cost.) consigliere o membro della giunta regionale e componente del CNEL (art. 122 Cost.) ,membro del Csm e giudice della Corte Costituzionale ( art. 135 Cost.)

  2. ineleggibilità: si verifica quando un cittadino, in funzione della carica o dell'ufficio che ricopre non può essere eletto al Parlamento; l'ineleggibilità trova la sua causa nella possibilità per il cittadino che ricopre determinate cariche, di usare il suo potere per essere eletto, ad es. non possono essere eletti i sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, i prefetti e i presidenti di provincia; i magistrati possono essere eletti ma solo se si trovino in aspettativa da almeno 6 mesi prima della candidatura. In caso di ineleggibilità abbiamo l'invalidità dell'elezione, se la causa esisteva prima di questa, la decadenza, se i manifesta successivamente all'elezione.

Video, parte seconda

Durata in carica del Parlamento.

  1. le Camere durano in carica 5 anni;

  2. la prorogatio: poiché l'Italia non può rimanere, nemmeno per brevi periodi, senza Parlamento, anche se è scaduta la legislatura, i poteri delle vecchie Camere sono prorogati ( ex art. 61 Cost.) , sino all'insediamento delle nuove Camere; in regime di prorogatio le Camere possono svolgere solo l'ordinaria amministrazione, salvo che si debba convertire un decreto legge.

  3. la proroga delle Camere: si tratta di un'ipotesi eccezionale, possibile solo se l'Italia è in guerra dichiarata ex art. 78 Cost. In questo caso le Camere conservano i loro poteri.

Il Parlamento in seduta comune.

Di regola le Camere si riuniscono presso le proprie sedi, ma in ipotesi particolari si riuniscono in seduta comune presso la sede della Camera dei deputati, la riunione è presieduta dal Presidente della Camera. Nella maggior parte di questi casi il Parlamento svolge quasi  una funzione elettiva, poiché non vi sono approvazioni di leggi, ne dibattiti prima del voto.

Casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune:

  1. Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica. Alla seduta partecipano anche 3 delegati per ogni Regione, tranne che per la Valle D'Aosta, che invia un solo delegato (art. 83 Cost.);

  2. Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.);

  3. Elezione di un terzo dei membri del CSM (art. 104 Cost.);

  4. Elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale ( art. 135 Cost.);

  5. Elezione dei 45 cittadini tra i quali dovranno essere scelti i 16 giudici aggregati alla Corte Costituzionale nel caso di giudizio di accusa  contro il Presidente della Repubblica (art. 135 Cost.).

Insediamento delle Camere

Secondo l'art. 61 Cost.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Secondo l'art. 62 Cost.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Lo status di parlamentare

Quando si è eletti parlamentari è comunque necessario procedere alla verifica dei titoli che permettono la regolare nomina; secondo l'art. 66 Cost.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

La verifica è affidata ad apposite giunte costituite sia alla Camera sia al Senato, queste sono:

1. Giunta delle elezioni (Camera)

2.Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Senato).

La verifica può essere effettuata anche nel corso del mandato parlamentare.

Il divieto di mandato imperativo

Secondo l'art. 67 Cost.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Le c.d. guarentigie (art. 68 cost.) legate allo status di parlamentare.

Secondo l'art. 68 Cost.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Da ciò si ricava che:

1. le opinioni e i voti dei parlamentari sono insindacabili, ma, per le opinioni, solo se espresse nell'esercizio delle loro funzioni; ciò vuol dire che il parlamentare, per godere della insindacabilità non deve esprimerle necessariamente in Parlamento, e , d'altro canto, anche quando esprime le proprie opinioni, queste devono essere relative alle funzioni di parlamentare; è questa l'opinione che ricava dall'art. 68 la Corte Costituzionale, secondo cui esiste l'insindacabilità, solo quando ci sia un "nesso funzionale" tra le opinioni espresse dal parlamentare e gli atti o interventi parlamentari; è comunque ovvio che sono al di fuori della insindacabilità le opinioni di carattere personale su un avversario politico che sfocino in insulti o diffamazioni.

Sulle altre guarentigie, si nota che è stato modificato, nel 1993, l'art. 68 cost. eliminando la c.d. autorizzazione a procedere, secondo la quale anche per poter svolgere indagini su di un parlamentare era necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza; attualmente l'autorizzazione è necessaria solo nei seguenti casi:

1. perquisizione personale o domiciliare;
2. arresto.

Per l'arresto, però, l'autorizzazione non è necessaria quando il parlamentare:

a. è stato colto in flagranza di reato;
b. è stato condannato con sentenza irrevocabile di condanna.

Al parlamentare spetta poi (non uno stipendio), ma un'indennità stabilita dalla legge (art. 69 cost.)

Anche le Camere nel loro insieme hanno delle guarentigie, la sede è inviolabile, e quindi la forza pubblica non può entrare se  non chiamata dal Presidente, vi è poi una speciale tutela penale ex artt. 280 e 290 c.p.

Video, parte terza    

L'organizzazione interna delle Camere

Il funzionamento delle Camere.

Le fonti normative sul funzionamento delle Camere:

1. La Costituzione;

2. I regolamenti parlamentari.

Oltre a tali fonti, le vita parlamentare si basa su consuetudini e prassi consolidate negli anni.

Grande importanza hanno per il funzionamento e l'organizzazione delle Camere i Regolamenti parlamentari; secondo l'art. 64 Cost.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute delle Camere sono pubbliche, anche se è possibile la seduta segreta.

Le maggioranze - i quorum

Affinché sia presa un decisione, è necessario che siano raggiunte determinate maggioranze, queste però devono essere calcolate in maniera particolare:

Abbiamo in primo luogo il quorum strutturale e quello funzionale:

  1. quorum strutturale: per poter deliberare è necessario che siano presenti in aula la maggioranza dei componenti di ogni assemblea: ad es. alla Camera dei deputati per poter votare devono essere presenti almeno 316 deputati (630 : 2= 315); il quorum strutturale è detto anche numero legale, e si presume esistente se non ne è chiesta la verifica.

  2. quorum funzionale: per poter approvare una legge è necessaria, di regola, la maggioranza dei presenti in aula, sempre che vi sia il numero legale; ad es. presenti alla Camera dei deputati 400 (quorum strutturale minimo 316), legge approvata con almeno 201 voti favorevoli, bisogna allora ancora distinguere per le maggioranze del quorum funzionale tra:

    1. maggioranza semplice o relativa: metà + 1 dei presenti;

    2. maggioranza assoluta: metà + 1 dei componenti l'assemblea;

    3. maggioranza qualificata: più della maggioranza assoluta. es. i 2\3 dei componenti dell'assemblea.

 

Modalità delle votazioni

voto palese: è diventata le regola, e, grazie alla modifica dei regolamenti parlamentari, serve ad evitare il fenomeno dei c.d. franchi tiratori. Tale voto si può ottenere per appello nominale, alzata di mano, alzata e seduta, divisione nell'aula.

voto segreto: in questo caso non si conosce come abbiano votato i singoli parlamentari; si possono avere diversi sistemi, come, ad es. quello delle palline colorate da inserire nell'urna, bianca, nell'urna delle palline bianche, una nera, in quella della palline nere; che si astiene consegna entrambe le palline al presidente.

Il voto  può essere espresso anche elettronicamente, grazie a dei pulsanti posti su ogni seggio; alla Camera tale voto è basato sul riconoscimento delle impronte digitali dei parlamentari.

Ogni Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza, ma quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Gli organi delle Camere sono:

  1. il presidente della singola assemblee; ricordiamo che il presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di suo impedimento (supplenza), ed è per questo che è indicato spesso come "seconda carica dello Stato".
  2. l'ufficio di presidenza: la sua composizione è demandata ai regolamenti, di regola è composto da 4 vicepresidenti, 8 segretari ( al Senato) 16 segretari alla Camera e 3 questori
  3. la conferenza dei capigruppo: è composta dei presidenti dei gruppi parlamentari, decide del programma e il calendario dei lavori e dell'ordine del giorno, può essere convocata dal presidente per le questioni che possono sorgere durante la vita parlamentare
  4. le giunte: sono organi collegiali cui sono affidate specifiche funzioni; sono composte in modo da rispecchiare, proporzionalmente, la consistenza dei gruppi parlamentari;
  5. le commissioni: sono analoghe alla giunte come composizione ma si occupano di materie diverse;  possono essere speciali, se costituite  occasionalmente, o permanenti. Hanno grande rilievo nel procedimento di approvazione di una legge; particolari sono le commissioni  bicamerali, composte, cioè, egualmente da deputati e Senatori, servono ad evitare che uno stesso fatto sia discusso due volte alla Camera e al Senato, evitando, in tal modo, predite di tempo.
    1. particolarmente importanti sono le commissioni di inchiesta  ex art. 82 Cost. secondo cui:

      Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

  6. i gruppi parlamentari: il Parlamento italiano per poter funzionare prevede la divisione dei parlamentari in gruppi di appartenenza, che di solito rispecchiano i partiti politici; dopo la prima seduta della Camera di appartenenza, il parlamentare deve dichiarare a quale gruppo vuole iscriversi, se non lo fa o non non è accettato da nessun gruppo, sarà iscritto al gruppo misto; come si vede la coincidenza tra partiti e gruppi parlamentari non è assoluta. Un gruppo deve essere costituito dal almeno 20 deputati o 10 Senatori.

Video, parte quarta

Le attività di determinazione dell'indirizzo politico delle Camere

Le Camere, insieme al Governo, detengono una quota rilevante dell'indirizzo politico del Paese, e ciò si manifesta attraverso l'approvazione delle leggi; è vero, infatti, che seppure la funzione principale del Parlamento è quella legislativa, gli obiettivi che le leggi intendono realizzare rispondono a quell'attività di indirizzo politico che il Parlamento, da un lato, e il Governo, dall'altro, concorrono a realizzare.

Oltre a ciò, il Parlamento influisce anche sull'attività esecutiva del Governo attraverso una serie di strumenti previsti dalla Costituzione, tra cui ricordiamo:

  1. la mozione di fiducia al nuovo governo; secondo l'art. 94  della Costituzione: il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
  2. i dibattiti sulle questioni di fiducia poste dal Governo un merito all'approvazione di una legge;
  3. le mozioni di sfiducia presentata ex art. 94 u.c. della Costituzione secondo cui: La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
  4. le altre mozioni che possono essere votate de una o entrambe la Camere; il contenuto della mozione può essere il più vario, ma può anche esprimere l'opinione dei parlamentari in ordine alla politica del Governo, cercando di condizionarne l'attività; il Governo non è tenuto a uniformarsi a tali mozioni, ma se queste sono votate da entrambi i rami del Parlamento, e il Governo non si adegua, potrebbe venir meno il rapporto fiduciario con lo stesso Parlamento;
  5. la risoluzione: ha contenuto analogo alla mozione, ma può essere votata anche in commissione, e ciò può comportare un'influenza più stringente sull'attività di indirizzo politico del Governo.

Oltre queste attività del Palmento nei confronti del Governo, che ne possono influenzare l'indirizzo politico, vi sono altri atti parlamentari, sempre rivolti al Governo, che servono ad informare lo stesso Parlamento di fatti o atti di cui è a conoscenza il Governo; abbiamo quindi:

  1. interrogazioni: ogni parlamentare può chiedere al Governo di informarlo se un certo fatto o atto  sia vero o meno; queste possono essere presentate anche oralmente, e, di regola, la risposta è data dal ministro competente; l'interrogante può dichiararsi soddisfatto o meno della risposta data dal rappresentante del Governo;

  2. interpellanze: sono richieste rivolte al Governo in merito alla sua politica; l'interpellante se insoddisfatto, può giungere a presentare una mozione allo scopo di richiamare il Governo alla volontà del Parlamento; dall'interpellanza si può quindi giungere, attraverso la mozione, a una votazione.

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